Pubblica sicurezza – Extracomunitario – Permesso di soggiorno – Diniego di rinnovo – Domanda cautelare – Fumus boni iuris

Ai fini dell’accoglimento della domanda cautelare avverso il diniego di rinnovo di permesso di soggiorno, non sussiste il presupposto del fumus boni iuris, qualora il ricorrente non abbia presentato documentazione idonea ad attestare la disponibilità  di un reddito, da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico, condizioni espressamente richieste dalla legge per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

N. 00179/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00169/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 169 del 2014, proposto da:

Apostol Elezi, rappresentato e difeso dall’avv. Aldo Martinenghi, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari;

contro
Ministero dell’Interno, Questura di Bari, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto del Questore di Bari di reiezione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per cittadino extracomunitario ex art. 14 comma 5 ter del D.Lgs./N. 286/98, come modificato dalla legge n. 189/2002 e dalla Legge n. 271/2004 notificato in data 07.11.2013, nonchè contro ogni altro atto presupposto e/o conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2014 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Aldo Martinenghi e avv. dello Stato Giovanni Cassano;
 

Tenuto conto che nei limiti della sommaria cognizione della presente fase cautelare il ricorso non appare assistito dal prescritto fumus boni iuris atteso che, ai sensi della normativa vigente, condizione per poter ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è la presentazione di documentazione idonea ad attestare la disponibilità  di un reddito, da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico e che il ricorrente non ha presentato documentazione idonea a tal fine;
considerato che agli atti risulta che nel 2010 ha svolto una regolare attività  lavorativa dipendente per sole cinque giornate (per un reddito imponibile di 261,15 €), nel 2011 per sole due giornate (per un reddito imponibile di 112,40 €), nel 2012 per sole tre giornate lavorative (per un reddito imponibile di 153,15 €);
considerato che non possono essere prese in considerazioni le doglianze circa l’asserita violazione del diritto all’unità  familiare visto che il ricorrente ha richiesto un permesso di soggiorno per motivi di “lavoro subordinato” e non per motivi familiari e tenuto conto altresì che dal certificato di famiglia e residenza datato 28.08.2013, depositato dall’amministrazione, non vi è menzione dei familiari conviventi;
Tenuto conto che per la concessione delle misure cautelari è necessaria la sussistenza di entrambi i requisiti delpericulum e del fumus;
Ritenuto, infine, di poter compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari (Sezione Seconda) respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)