Istruzione pubblica – Borse di studio – Avviso pubblico – Clausola di esclusione – Errore di compilazione della domanda di candidatura – Conseguenze 

L’errore commesso nella compilazione della domanda per l’assegnazione di una borsa di studio da parte del candidato il quale, in violazione di una prescrizione dell’avviso pubblico espressamente prevedente la sanzione dell’esclusione, abbia prodotto un modello I.S.E.E. relativo ad anno diverso da quello richiesto, è da ritenersi non meramente formale e pertanto non sanabile in quanto la pretesa regolarizzazione della domanda configurerebbe un’integrazione postuma di irregolarità .

N. 00170/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00347/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 347 del 2014, proposto da Santoro Maria, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Lupo, con domicilio in Bari, piazza Massari, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, sede di Bari;

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Marina Altamura, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33;

nei confronti di
Inno Paolo;
Lacava Maria Lucia;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della determina regionale prot. AOO-137/0016676 del 21.11.2013;
– della determina regionale n. 1081 del 16.10.2013;
– della determina regionale n. 1411 del 27.12.2013;
– ove occorra, dell’avviso pubblico n. 1/2013;
– di qualsiasi altro atto presupposto, comunque connesso e/o conseguente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e udito nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2014 per la parte resistente il difensore avv. Anna Bucci, su delega dell’avv. Marina Altamura;
 

Rilevato che l’errore commesso dalla ricorrente Santoro Maria nella compilazione della domanda di candidatura, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, non appare essere meramente formale; che l’interessata in violazione del chiaro disposto del par. F (prescrizione espressamente sanzionata con l’esclusione) dell’avviso pubblico n. 1/2013 ha prodotto un modello I.S.E.E. relativo all’anno 2012 (anzichè relativo all’anno 2011); che la pretesa regolarizzazione della domanda si tradurrebbe in una integrazione postuma di irregolarità  non sanabile;
Considerato, altresì, che dalla documentazione in atti (brochure allegata all’istanza di candidatura) si evince che il Master prescelto dalla Santoro poteva essere frequentato in modalità  mista ovvero on campus; che dall’offerta di ammissione al Master ricevuta dalla ricorrente emerge l’opzione in favore della modalità  on campus; che, tuttavia, la Santoro dichiarava espressamente nella istanza di candidatura lo svolgimento dell’attività  di formazione in aula per un ammontare di 1.400 ore e la durata di 400 ore dell’attività  di formazione on-line;
Ritenuto, conseguentemente, che appare essere superato il limite del 20% di cui al par. C dell’avviso pubblico n. 1/2013;
Ritenuto, conseguentemente, che non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)