1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Bando – Prescrizione lesiva – Omessa impugnazione –  Conseguenze 


2. Professioni e mestieri – Corso triennale di formazione in medicina generale – Frequenza – Tempo pieno – Costituisce  la regola – Tempo parziale – Rappresenta l’eccezione

1. Ove la presunta lesione per il ricorrente che abbia partecipato ad una prova selettiva sia legata ad una previsione del bando, l’impugnazione del solo atto applicativo della suddetta previsione si rivela inammissibile (nella specie, in tema di ammissione al corso triennale di formazione in medicina generale, la previsione del tempo pieno per i partecipanti, non accettata dal ricorrente, era già  contenuta nel bando, non gravato sul punto).


2. La tipologia ordinaria di partecipazione al corso di formazione in medicina generale  è  quella a tempo pieno, mentre  la formula del tempo parziale risulta prevista solo in via eccezionale e derogatoria.
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Vedi Cons. St., sez. III, ordinanza 20 giugno 2014, n. 2668 – 2014; ric. n. 4280.

N. 00128/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00204/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 204 del 2014, proposto da:

Vito Gabriele Sebastiani, rappresentato e difeso dagli avv. Silvio Germano, Francesco Guidone, con domicilio eletto presso Francesco Guidone in Bari, via De Rossi N. 32;

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Mariangela Rosato, con domicilio eletto presso Mariangela Rosato in Bari, Reg.Puglia-L.Re N. Sauro N. 31-33; 

nei confronti di
Giuseppe Siena, Giuseppe Lorusso; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
previa concessione di idonee misure cautelari
della nota prot. AOO151 n. 0012907, notificata in data 06.12.2013, mediante cui la Regione Puglia – Aree Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità  – nel fornire chiarimenti in ordine all’applicazione dell’art. 12 D.M. 7 marzo 2006, ha opposto il proprio diniego all’attivazione del Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale 2013-2016 a tempo parziale;
ove ritenuti lesivi, nei limiti di cui al presente ricorso, e tenuto conto dell’interesse del ricorrente
– dell’art. 15 del bando di concorso pubblicato sul BURP n. 51 del 10.04.2013, nella parte in cui non ha espressamente escluso l’attivazione del Corso a tempo parziale;
– della nota della Regione Puglia – Aree Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità  datata e notificata in data 05.11.2013, recante indicazioni per l’attivazione del corso e per l’assegnazione al polo formativo, nella parte in cui dovesse ritenersi preclusiva all’attivazione del corso a tempo parziale;
– nonchè di tutti gli atti ai predetti comunque connessi, siano essi presupposti e/o consequenziali, ancorchè non conosciuti, comunque lesivi;
nonchè per l’annullamento del silenzio-rifiuto
concretatosi sull’istanza di accesso agli atti notificata in data 30.12.2013, mediante cui il sig. Sebastiani ha richiesto copia del parere del 2012 (di estremi non noti) espresso dal competente Comitato Regionale Tecnico Scientifico in senso non favorevole alla istituzione/attivazione del Corso a tempo parziale;
ed il conseguente accertamento
del diritto d’accesso del ricorrente ad ottenere esibizione ed estrazione di copia dei documenti richiesti con la predetta istanza pervenuta in data 30.12.2013.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2014 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Silvio Germano e avv. Marina Altamura, su delega dell’avv. M. Rosato;
 

Considerato che, nei limiti della sommaria cognizione della presente fase, il ricorso non appare assistito dal prescritto fumus boni iuris, atteso che l’art. 14, comma 1 del bando di concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale relativo al triennio 2013-2016 prevede espressamente che “Il corso ¦comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo della frequenza alle attività  didattiche teoriche e pratiche”;
Tenuto conto che l’art. 14 del bando non è stato oggetto di specifica impugnazione;
Tenuto altresì conto che la comunicazione al ricorrente di attivazione del corso e di assegnazione al Polo Formativo contiene l’indicazione della durata e delle modalità  di svolgimento del corso medesimo e, in particolare, che “il corso comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno¦”;
Considerato che a seguito di tale comunicazione il ricorrente, prestando acquiescenza alle disposizioni del bando, ha formalmente dichiarato di accettare la frequenza del Corso di formazione ed ha altresì esibito l’istanza di collocazione in aspettativa “senza assegni”, presentando solo dopo la richiesta di attivazione del corso a tempo parziale;
Considerato infine che alla stregua della normativa di riferimento la tipologia ordinaria di partecipazione al corso di formazione è esclusivamente quella a tempo pieno e che pertanto la formula del tempo parziale risulta prevista solo in via eccezionale e derogatoria;
Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari (Sezione Seconda) respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)