Pubblica sicurezza – Autorizzazioni di polizia –  Porto d’armi – Rinnovo – Diniego – Motivazione rafforzata – Quanto occorre – Fattispecie 

Non può essere negato il rinnovo del porto d’armi, ove l’interessato abbia sempre agito senza abusarne, per la sola ragione dell’avvenuta  cessazione del servizio al quale lo stesso  era adibito, senza verificare se l’arma fosse comunque necessaria per ragioni diverse (nella specie, l’avvio di una nuova attività  parimenti pericolosa).

N. 00127/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00185/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 185 del 2014, proposto da:

Francesco Vitale, rappresentato e difeso dall’avv. Cataldo Torelli, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari;

contro
Ministero dell’Interno, U.T.G. – Prefettura di Bari, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento di diniego ad ottenere il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale, emesso dal Ministro dell’Interno in data 12.09.2013, n. 557/PAS/E/010885/10100.A.9 (cfr. doc. n. 2), conosciuto in data 12.11.2013 a seguito di comunicazione del Commissariato di Pubblica Sicurezza a firma del Vice Ministro Sen. Filippo Bubbico, con il quale veniva rigettato il ricorso presentato dal signor Vitale Francesco inteso ad ottenere il rinnovo del porto di pistola per difesa personale e/o di ogni altro atto o provvedimento preordinato e consequenziale, ad ogni modo connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di U.T.G. – Prefettura di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2014 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Cataldo Torelli e avv. dello Stato Giovanni Cassano;
 

Considerato che, nei limiti della sommaria cognizione della presente fase, il ricorso appare assistito dal prescrittofumus boni iuris, atteso che il provvedimento impugnato risulta esclusivamente supportato sul piano motivazionale, alla intervenuta cessazione da parte del ricorrente dello svolgimento delle mansioni di custodia di autorimessa, circostanza dalla quale l’amministrazione ha inferito il venir meno del “dimostrato bisogno” del porto di arma da difesa;
Considerato che l’Amministrazione, viceversa, non ha adeguatamente valutato – quantomeno sotto un profilo di equivalenza – l’esigenza del ricorrente di ottenere il rinnovo del porto d’armi in relazione alla nuova attività  di gestione e custodia di un insediamento turistico-ricettivo esteso su un’area di circa 65.000 mq, ubicata a 15 km circa dal più vicino centro abitato
Tenuto conto che l’ampia discrezionalità  concessa in tale peculiare e delicata materia all’amministrazione implica, sulla base dei noti principi enucleati dalla legge 241 del 1990, un onere motivazionale rinforzato, soprattutto quando, come nel caso di specie, l’interessato abbia goduto del porto d’armi senza abusarne e senza che sussistano indizi che la sua condotta sia mutata in peggio (TAR Puglia, Bari, Sez. III, 6 novembre 2013, n. 1486; TAR Pescara, 4 gennaio 2012, n. 4);
Considerato che l’espletamento delle mansioni di vigilanza e custodia del sito suindicato in assenza della licenza di porto d’armi per uso difesa comporta all’evidenza una situazione di rischio per la sicurezza dei beni e delle strutture ivi ubicati e per l’incolumità  dello stesso ricorrente ricorrendo pertanto il periculum in mora;
Ritenuto che sussistano giusti motivi per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie il ricorso e per l’effetto sospende il provvedimento impugnato.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 17 dicembre 2014.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)