Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Forze armate – Trasferimento d’autorità  – Richiesta di sospensiva – Fumus boni iuris – Non sussiste

Ai sensi dell’art. 1349, comma 3, del codice dell’ordinamento militare, al provvedimento di trasferimento d’autorità  non si applica la disciplina generale di cui alla L. n. 241/1990, sia per ciò che concerne la comunicazione di avvio del procedimento che per quel che riguarda la specifica indicazione delle ragioni organizzative o personali del disposto trasferimento, ne consegue, pertanto, che non merita accoglimento la richiesta di sospensiva del provvedimento in parola per carenza del requisito del fumus boni iuris.

N. 00110/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01635/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1635 del 2013, proposto da:

Nunzio Farano, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Caputo, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Puglia – Bari, in Bari, Piazza Massari;

contro
Ministero della Difesa; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordine di trasferimento notificato al ricorrente il 13.8.2013 con Prot. n. M_DE23594-11006, COD. Id. MGT-PERS Ind.cl.2.4.1; dell’ordine di trasferimento di cui alla notifica del giorno 8.10.2013, Prot. n. 15144, emesso da Stato Esercito Sottufficiali Roma, con cui il ricorrente è stato trasferito d’autorità  dal Comando delle FOTER e designato presso la sede di Roma – “Ufficio Amministrazione Personale Militare Vari” – con l’incarico di contabile, a far data dal 16 settembre 2013;
di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Udito per la parte il difensore avv. Antonio Caputo;
 

Rilevato che, ad un sommario esame, l’ordine di trasferimento d’autorità  adottato nei confronti del ricorrente non appare assoggettato alla disciplina generale di cui alla L. 241/1990 (cfr. art. 1349, comma 3, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66), sia per ciò che concerne la comunicazione di avvio del procedimento, che per quel che riguarda la indicazione specifica delle ragioni organizzative o personali del disposto trasferimento;
Rilevato che, di conseguenza, non appare sussistente, nel caso di specie, il requisito del fumus boni iuris;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
 

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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