1. Contratti pubblici – Gara – Bando – Servizio unico ed omogeneo – Raggruppamento temporaneo di imprese – Obbligo ex art. 37, comma 4, D.Lgs. 163/2006 – Non sussiste
 
2. Contratti pubblici – Gara – Bando – Requisiti di ordine generale – Affidabilità  economica – art. 41, comma 4, D. Lgs. 163/2006 – Produzione dei bilanci degli ultimi tre anni


3. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Documentazione – Omessa elencazione della documentazione – Vizio di omissione documentale – Non sussiste

1.Qualora un appalto di servizi abbia ad oggetto un servizio unico ed omogeneo, non opera la previsione di cui all’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 che impone all’ATI aggiudicataria di specificare la frazione di servizio da eseguirsi da parte dei singoli operatori riuniti.
 
2. Ai fini della dimostrazione dei requisiti di affidabilità  economica, una società  partecipante ad un appalto pubblico che non possa presentare la seconda referenza bancaria richiesta dal bando (per non essere in possesso della seconda posizione bancaria), può comunque, ai sensi dell’art. 41, comma 4 del D.Lgs. 163/2006, produrre i bilanci degli ultimi tre anni.


3. Non ricorre il vizio di omissione documentale da parte del RTI controinteressato, qualora un’impresa ausiliaria appartenente al Raggruppamento abbia omesso di elencare la documentazione, comunque presente in atti.
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Vedi Cons. St., sez. V, ordinanza cautelare 26 marzo 2014, n. 1294 – 2014; decreto cautelare 5 marzo 2014, n. 977 – 2014, ric. n. 1832 – 2014

N. 00109/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00199/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 199 del 2014, proposto da Space s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Vito Nanna, Marcello Vignolo e Massimo Massa, con domicilio eletto presso l’avv. Vito Nanna in Bari, via Cardassi, 26;

contro
Comune di Foggia, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Barbato e Domenico Dragonetti, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi D’Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, 23;

nei confronti di
HGV Advertising s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Romano e Michele Romano, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14;
DOC – Archiviazione Documentale di De Vivo G. & C. s.n.c.;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione dirigenziale n. 1279/2013 del 10.12.2013, con cui il Comune di Foggia ha aggiudicato definitivamente all’ATI composta dalle controinteressate la gara per la fornitura di prodotti multimediali per la valorizzazione e riqualificazione del Museo Civico di Foggia;
– e di ogni altro atto presupposto, collegato o consequenziale, ivi compresi – per quanto possa occorrere – tutti i verbali di gara, limitatamente alle parti in cui non hanno escluso le controinteressate e hanno considerato economicamente più conveniente la loro offerta;
e per la condanna della stazione appaltante al risarcimento di ogni danno che dovesse discendere dell’esecuzione dei provvedimenti illegittimi, in forma specifica mediante l’aggiudicazione dell’appalto, o per equivalente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Foggia e di HGV Advertising s.r.l.;
Visto il ricorso incidentale proposto da HGV Advertising s.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, formulata da Space s.p.a. nel ricorso principale;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2014 per le parti i difensori avv.ti Massimo Massa, Michele Barbato e Giuseppe Romano;
 

Ritenuto di procedere all’esame prioritario, sia pure in sede cautelare, dell’istanza sospensiva di cui al ricorso principale, pur a fronte della proposizione di un ricorso incidentale paralizzante, stante la valutazione non favorevole di detta istanza (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4 e Cons. Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9);
Rilevato, infatti, che l’appalto per cui è causa, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, appare avere ad oggetto, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente principale Space s.p.a., un servizio (i.e. fornitura di prodotti multimediali accessibili da supporti digitali con codice unitario CPV 72212500-4) unico ed omogeneo (cfr. artt. 3 del bando, 2 del disciplinare di gara e 6 del capitolato), per il quale, conseguentemente, non opera la previsione di cui all’art. 37, comma 4 dlgs n. 163/2006 relativa all’obbligo, gravante sull’ATI aggiudicataria, di specificare le frazioni del servizio da eseguirsi da parte dei singoli operatori riuniti;
Rilevato, altresì, che la mandante (DOC) del RTI aggiudicatario, per sopperire alla lacuna in ordine al possesso del requisito di capacità  economico – finanziaria, appare aver fatto legittimo ricorso all’istituto dell’avvalimento per un valore pari ad € 106.693,00; che in forza della clausola di cui all’art. 10 del disciplinare di gara in ipotesi di partecipazione alla gara di un raggruppamento l’importo del fatturato globale e del fatturato specifico dovrà  essere posseduto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso (fattispecie ricorrente nel caso di specie);
Rilevato che è agli atti di gara l’autocertificazione prodotta da DOC s.n.c. con la quale l’amministratore della stessa società  autocertifica l’impossibilità  oggettiva alla presentazione della seconda referenza bancaria per non essere in possesso di una seconda posizione bancaria; che, di conseguenza, la società  legittimamente procede a comprovare i requisiti di affidabilità  economica con la produzione dei bilanci degli ultimi tre anni ai sensi dell’art. 41, comma 3 dlgs n. 163/2006;
Considerato che, per quanto riguarda la censura relativa alla omissione documentale del RTI controinteressato in particolare con riferimento ai documenti dell’ausiliaria IC Videopro s.r.l., viene in rilievo una mera omissione dell’elencazione della documentazione, pur essendo la stessa presente in atti (cfr. doc. n. 7 della produzione di parte resistente del 24 febbraio 2014);
Ritenuto, pertanto, che non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta dalla ricorrente principale;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare di cui al ricorso principale.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)