1. Contratti pubblici – Aggiudicazione –  Anomalia dell’offerta – Giustificazioni – Esame – Nomina Nucleo tecnico di valutazione – Legittimità 
 
2. Contratti pubblici – Aggiudicazione – Anomalia dell’offerta – Verifica – Valutazioni – Sindacabilità  – Limiti
 
3. Processo amministrativo – Principi generali –  Falsità  di documenti – Accertamento – Querela di falso dinanzi al G.O. – E’ pregiudiziale

1. Nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte in una gara d’appalto  è legittima la nomina da parte della stazione appaltante di un nucleo tecnico di valutazione per l’esame delle giustificazioni prodotte.


2. Le valutazioni espresse dalla stazione appaltante in ordine alla anomalia dell’offerta presentata da una ditta concorrente ad una gara d’appalto costituiscono espressione di discrezionalità  tecnica e come tali non sono sindacabili in sede giurisdizionale, salvo che per vizi macroscopici.


3. Il positivo apprezzamento di censure con cui si deduca l’asserita falsità  di documenti, necessita della vittoriosa proposizione di apposita querela di falso dinanzi al giudice ordinario.
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Vedi Cons. St., sez. V, ric. n. 2780 – 2014; ordinanza 30 luglio 2014, n. 3321 – 2014; ordinanza 16 maggio 2014, n. 2041 – 2014.

N. 00107/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00061/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 61 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da Florio Floriano & Figli s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Colapinto e Filippo Colapinto, con domicilio eletto in Bari, via Andrea da Bari, 141;

contro
Acquedotto Pugliese s.p.a., rappresentato e difeso dagli avv.ti Monica Boezio e Massimo Gentile, con domicilio eletto presso l’avv. Monica Boezio in Bari, via Cognetti, 36;

nei confronti di
A.T.I. Impresa Del Fiume s.p.a. – S.C.E.A.P. s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Andretta, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Amodio in Bari, via Giuseppe Bozzi, 9;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota del 16.12.2013 n. 0132384, trasmessa in data 16.12.2013, con la quale Acquedotto Pugliese s.p.a. ha comunicato a Floro Floriano & Figli s.r.l. l’esclusione dalla gara n. 347/2012 – Procedura negoziata di tipo chiuso exart. 232 dlgs n. 163/2006 per l’appalto dei lavori di potenziamento, estendimento e risanamento della rete fognaria dell’agglomerato di Foggia;
– nonchè degli atti presupposti, connessi, collegati e comunque dipendenti dai medesimi, ivi compresi quelli espressamente indicati in ricorso nei limiti dell’interesse della istante;
e per l’accertamento e la dichiarazione dell’obbligo di Acquedotto Pugliese s.p.a. di aggiudicare provvisoriamente in favore di Florio Floriano & Figli s.r.l. la procedura di gara per cui è causa;
per la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno ingiusto cagionato da Acquedotto Pugliese s.p.a. in conseguenza del ritardo nella conclusione del sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta;
per la declaratoria di inefficacia del contratto, se stipulato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 e 122 cod. proc. amm.;
e/o per l’applicazione alternativa delle sanzioni di cui all’art. 123 cod. proc. amm.;
nonchè per la tutela in forma specifica e/o per equivalente ex art. 124 cod. proc. amm.;
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 7 febbraio 2014, per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota prot. n. 134095 del 30.12.2013 recante l’aggiudicazione provvisoria e definitiva della gara per cui è causa in favore dell’ATI controinteressata Impresa Del Fiume s.p.a. – S.C.E.A.P. s.r.l.;
– nonchè degli atti presupposti, connessi, collegati e comunque dipendenti dai medesimi, ivi compresi quelli espressamente indicati in ricorso nei limiti dell’interesse della istante;
per la declaratoria di inefficacia del contratto, se stipulato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 e 122 cod. proc. amm.;
nonchè per la tutela in forma specifica o per equivalente;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Acquedotto Pugliese s.p.a. e di A.T.I. Impresa Del Fiume s.p.a. – S.C.E.A.P. s.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente nell’atto introduttivo e nei motivi aggiunti;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2014 per le parti i difensori avv.ti Carlo Colapinto, Filippo Colapinto, Francesco Andretta, Monica Boezio e Massimo Gentile;
 

Rilevato che nel primo parere del Nucleo Tecnico di Valutazione del 14.2.2013 (cfr. pag. 5) l’offerta della società  Florio Floriano & Figli s.r.l. viene valutata nel suo complesso “incongrua”;
Rilevato, altresì, che dal secondo parere del NTV del 26.3.2013 (cfr. pag. 3) emerge l’insussistenza di elementi adeguati a sciogliere il dubbio circa l’anomalia dell’offerta della ricorrente;
Rilevato che l’ing. Mecca (tecnico incaricato da AQP con nota del 14.5.2013 in servizio presso la Direzione Servizi Tecnici – Servizi Territoriali – Macro Area Territoriale Avellino – Foggia) conclude il proprio parere del 9.7.2013 (cfr. pag. 7), evidenziando che: “¦ le economie che l’impresa Florio Floriano e Figli s.r.l. conseguirebbe a seguito della propria organizzazione aziendale risultano essere pari a € 264.397,06 contro le economie dichiarate dalla stessa, pari a € 334.621,53, riportate nell’elaborato Chiarimenti integrativi del 16.02.2013”;
Ritenuto che, diversamente da quanto rimarcato da parte ricorrente, le conclusioni cui giungono il Nucleo Tecnico di Valutazione nel parere del 26.3.2013 e l’ing. Mecca nel parere del 9.7.2013 non appaiono, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, favorevoli alla posizione della società  istante nel senso dell’affidabilità  della relativa offerta;
Ritenuto che AQP si è avvalsa legittimamente (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 13 dicembre 2011, n. 6531) del disposto di cui all’art. 88, comma 1 bis dlgs n. 163/2006 ed al capo 3 – lett. a3) del bando in forza del quale la stazione appaltante ha la possibilità  di nominare un Nucleo Tecnico di Valutazione per l’esame delle giustificazioni prodotte nel corso del procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte (nomina avvenuta nel caso di specie con nota di AQP prot. n. 0117296 del 10.10.2012);
Considerato, altresì, che le valutazioni espresse dalla stazione appaltante in ordine alla anomalia dell’offerta presentata dalla ricorrente costituiscono espressione di discrezionalità  tecnica non sindacabile in sede giurisdizionale, non apparendo inficiate da vizi macroscopici (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 5 dicembre 2013, n. 5781); che il positivo apprezzamento delle doglianze relative alla asserita falsità  di documenti (cfr. pag. 6 del ricorso per motivi aggiunti) necessita della vittoriosa proposizione di apposita querela di falso dinanzi al giudice ordinario;
Ritenuto, conseguentemente, che non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)