1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio –   Legittimazione ed interesse – In capo ad associazione di categoria – Presupposti e limiti


2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Legittimazione e interesse – Gara – Contestazione delle previsioni del bando  –  In capo al soggetto legittimamente escluso – Non sussiste 26 febbraio 2024 – Sez. I

1. La legittimazione e l’interesse a ricorrere di un’associazione di categoria, che in quanto tale rappresenta le istanze e gli interessi dei propri iscritti e della categoria nel suo insieme, va valutata con riferimento alla specifica fattispecie, individuabile attraverso una correlata lettura di petitum e causa petendi; con la conseguenza che deve dichiararsene il difetto nei casi in cui i provvedimenti impugnati siano idonei a realizzare una lesione di posizioni giuridiche facenti capo esclusivamente al soggetto ricorrente, restando invece escluso ogni profilo di lesività  nei confronti degli interessi collettivi istituzionalmente facenti capo all’associazione di categoria.


2. Ricorrono in astratto legittimazione ed interesse autonomi ad impugnare il bando ed il capitolato allorquando si censurino solo clausole e condizioni idonee a determinare l’esclusione della gara, non invece nel caso in cui si muovano censure relative alla congruità  e remuneratività  del corrispettivo previsto per l’erogazione del servizio, risultando tale specifica impugnazione logicamente subordinata rispetto alla prioritaria delibazione circa la legittimità  o meno dell’intervenuta esclusione dalla gara del soggetto ricorrente. Pertanto, se il provvedimento di esclusione dalla gara risulta adottato dalla stazione appaltante con piena legittimità  sulla base di una motivata valutazione di inidoneità  e inaffidabilità  all’espletamento del servizio di che trattasi (nella fattispecie: accertato grave inadempimento con riferimento all’espletamento del medesimo servizio aggiudicato in epoca precedente a favore del medesimo soggetto e da esso svolto presso diversa sede della stessa stazione appaltante, aggiudicazione nelle more revocata), deve ritenersi inammissibile per difetto di legittimazione ed interesse ad agire l’impugnazione del bando e del capitolato da parte del ricorrente rispetto tanto alla presunta non remuneratività  del corrispettivo quanto all’aggiudicazione disposta in favore del soggetto controinteressato.

N. 00282/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01107/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1107 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
ASS.I.V. Associazione Italiana Vigilanza nonchè da I.V.R.I. Istituti di Vigilanza Riuniti S.p.A., rappresentate e difese dagli avv.ti Enzo Robaldo, Pietro Augusto De Nicolo e Fabrizio Proietti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Pietro Augusto De Nicolo, in Bari, via Dante, 142;

contro
Aeroporti di Puglia S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Emilio Toma e Loredana Papa, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Emilio Toma, in Bari, via Calefati, 133; 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, Ministero dell’Interno Polizia di Frontiera, Enac – Ente Nazionale Aviazione Civile, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97; 

nei confronti di
Securpol Puglia S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Casciabanca e Natale Bottalico, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Domenico Casciabanca, in Bari, via S. Visconti, 100;
Massimo Devincienti;
Domenico Muccio;

per l’annullamento
– del Bando con il quale Aeroporti di Puglia S.p.A. ha indetto una “procedura aperta per l’affidamento del servizio di controllo di sicurezza dei passeggeri e dei bagagli a mano e da stiva presso I’aeroporto di Bari” e del disciplinare di gara, con particolare riferimento alle disposizioni che stabiliscono il corrispettivo contrattuale e la durata dell’affidamento, e che obbligano l’aggiudicatario a presentare “la polizza assicurativa, di cui al C.S.A.”;
– del capitolato speciale, con particolare riferimento alle disposizioni che stabiliscono le modalità  di svolgimento del servizio, che obbligano I’aggiudicatario a presentare una polizza assicurativa avente un massimale pari ad Euro 75.000.000,00 e che disciplinano le tempistiche e le modalità  di pagamento del corrispettivo all’appaltatore;
– ove occorrer possa, dei chiarimenti resi da Aeroporti di Puglia, con particolare riferimento al chiarimento del 25 giugno 2012 concernente I’importo della polizza assicurativa;
– ove occorrer possa, del diniego espresso o tacito di autotutela, ex art. 243-bis del D. Lgs. n. 163/2006;
nonchè per la declaratoria
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 cod. proc. amm., della nullità  delle clausole della lex specialis specificate in ricorso;
nonchè per la declaratoria
ai sensi e per gli effetti degli articoli 121 e 122 cod. proc. amm., dell’inefficacia del contratto d’appalto eventualmente stipulato;
nonchè per la condanna
ai sensi e per gli effetti della L. n. 1034/1971, del D. Lgs. n. 80/1998, e degli articoli 121, 122 e 124 cod. proc. amm., al risarcimento del danno ingiusto patito dai ricorrenti in conseguenza dell’illegittimità  degli atti e dei provvedimenti impugnati, attraverso la reintegrazione in forma specifica e, in subordine, per equivalente, con riserva di determinare 1’ammontare del danno nel corso del giudizio;
e, con motivi aggiunti del 3/9/2012, per l’annullamento:
– del provvedimento del 30 luglio 2012 con cui Aeroporti di Puglia ha disposto l’esclusione di IVRI dalla procedura indetta in data 8 giugno 2012 avente ad oggetto “l’affidamento del servizio di controllo di sicurezza dei passeggeri e dei bagagli a mano e da stiva presso l’aeroporto di Bari”;
– ove occorrer possa, del diniego di autotutela, ex art. 243-bis del D. Lgs. n. 163/2006, espresso da Aeroporti di Puglia in data 13 luglio 2012;
– ove occorrer possa, del provvedimento del 26 giugno 2012, prot. n. 9378 (già  impugnato con autonomo ricorso) con cui Aeroporti di Puglia S.p.A. ha disposto la risoluzione/decadenza del “contratto di subconcessione” sottoscritto in data 1° aprile 2008 Rep. n. 302, avente ad oggetto il “controllo di sicurezza dei passeggeri e dei bagagli a mano e da stiva in partenza ed in transito presso l’aeroporto di Brindisi”;
– ove occorrer possa, della nota del 26 giugno 2012, prot. n: 9383, con cui è stato comunicato il provvedimento prot. ti. 9378 in precedenza menzionato, e di ogni altra nota, atto o provvedimento con il quale Aeroporti di Puglia ravvisa 1′”insorgenza di una causa ostativa alla sottoscrizione del contratto ex art. 38 lett. i) d.lgs. 165/2006″;
nonchè per la declaratoria
dell’illegittimità  del provvedimento di esclusione pronunciato da Aeroporti di Puglia e dell’insussistenza dei presupposti per configurare un precedente inadempimento a carico di IVRI;
dell’insussistenza dei presupposti per qualificare come “grave” l’asserito precedente inadempimento di IVRI e per ritenere che la stessa abbia “commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate” o abbia “commesso un errore grave nell’esercizio, della sua attività  professionale”;
nonchè per la condanna
ai sensi e per gli effetti della L. n. 1034/1971 e degli artt. 121, 122 e 124 del cod. proc. amm.,
al risarcimento del danno ingiusto patito dalla ricorrente in conseguenza dell’illegittimità  degli atti e dei provvedimenti impugnati, attraverso la reintegrazione in forma specifica e, in subordine, per equivalente, con riserva di determinare l’ammontare del danno nel corso del giudizio;
e, con motivi aggiunti del 27/3/2013, per l’annullamento:
– del provvedimento di cui alla nota prot. 35-:l del 9 gennaio 2013, con cui Aeroporti di Puglia ha disposto l’aggiudicazione dalla procedura avente ad oggetto “l’affidamento del servizio di controllo di sicurezza dei passeggeri e dei bagagli a mano e da. stiva presso l’aeroporto di Bari” alla società  Securpol Puglia S.r.l.;
– del verbale di seduta pubblica del l ottobre 2012 a seguito del quale AdP ha deciso di non verificare la congruità  dell’offerta di Securpol e di aggiudicare la gara in via provvisoria alla stessa;
– ove occorrer possa, della nota prot. 2605 del 18 febbraio 2013, ricevuta in data 21 febbraio 2013, con cui Aeroporti di Puglia ha comunicato ad IVRI l’intervenuta aggiudicazione della gara a Securpol Puglia S.r.l.;
– della nota/verbale di Aeroporti di Puglia del 14 marzo 2013;
– della nota prot. 4147 del 15 marzo 2013 (doc. 44) con cui è stato opposto un parziale diniego all’istanza di accesso agli atti di IVRI con riferimento all’offerta tecnica di Securpol Puglia S.r.l.;
nonchè per la condanna
ai sensi e per gli effetti della L n. 1034/1971, del D. Lgs. n. 80/1998 e degli articoli 121, 122 e 124 del cod. proc. amm., al risarcimento del danno ingiusto patito dalle ricorrenti in conseguenza dell’illegittimità  degli atti e dei provvedimenti impugnati, attraverso la reintegrazione in forma specifica e, in subordine, per equivalente, con riserva di determinare l’ammontare del danno nel corso del giudizio.
nonchè per la declaratoria
ai sensi e per gli effetti degli articoli 121 e 122 del cod. proc. amm., dell’inefficacia del contratto d’appalto/concessione eventualmente stipulato tra la resistente e la controinteressata;
nonchè per la declaratoria
del diritto della ricorrente ad accedere agli atti e ai documenti richiesti e la conseguente condanna/ ordine indirizzati ad Aeroporti di Puglia affinchè detti documenti vengano esibiti entro un termine congruo;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Aeroporti di Puglia S.p.A., del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Comando Generale della Guardia di Finanza, del Ministero dell’Interno – Polizia di Frontiera e dell’Enac – Ente Nazionale Aviazione Civile;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2013 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori: avv.ti Riccardo Cannone, per delega dell’avv. Pietro Augusto De Nicolo, Natale Bottalico e Domenico Casciabanca; Emilio Toma; Giovanni Cassano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il ricorso in esame, ASS.I.V., Associazione Italiana Vigilanza (di seguito anche solo ASSIV), associazione di categoria nel settore dei servizi di vigilanza privata e IVRI SpA, impresa che opera nel settore della vigilanza in favore di soggetti pubblici e privati, dichiaratamente interessata alla partecipazione alla gara in contestazione, essendo l’attuale gestore del servizio oggetto di affidamento, impugnano i provvedimenti di cui in epigrafe e ne chiedono l’annullamento, nonchè la declaratoria di nullità  delle clausole del bando specificate in epigrafe, con declaratoria di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato e con condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni in forma specifici e, in subordine, per equivalente.
Il servizio oggetto dell’affidamento consiste nel controllo dei passeggeri, nel controllo radioscopico del bagaglio a mano e del bagaglio da stiva nell’aeroporto di Bari-Palese, per la durata di un anno e rinnovabile per due volte per la durata di dodici mesi ciascuna, prevedendosi l’aggiudicazione secondo il, criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa rispetto a un importo di € 6.600.000,00, riferito al triennio e, quindi, pari ad € 2.200.000,00 per anno.
Le ricorrenti lamentano sostanzialmente la omessa previsione di un monte ore predeterminato tale da consentire ai concorrenti di formulare una consapevole offerta di ribasso, lamentando comunque la non remuneratività  dell’importo, anche in considerazione dell’elevato costo della polizza assicurativa per responsabilità  civile richiesta obbligatoriamente dell’art. 12 del capitolato.
Le ricorrenti a supporto della domanda proposta con il ricorso principale, premessa la propria rispettiva legittimazione e l’interesse a ricorrere, deducono i seguenti motivi di censura:
1) Violazione di legge (articoli 2, 10,11, 20, 27, 28, 29, 37, 42, 43, 49, 68, 69, 70, 86, 87, 88, 89, 131, 206, 227, 230 del D.Lgs. n. 163/2.006; articoli 26, 100 e allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008; articolo 97 della Costituzione; articoli da 133 a 141 del R.D. n. 18 giugno 1931, n. 773 – c.d. T.U.L.P.S. -; articoli da 249 a 260-quater del R.D. 6 maggio 1940 n. 635); Violazione dei principi generali in materia di evidenza pubblica e scelta del contraente, con particolare riferimento ai principi di pubblicità , massima partecipazione e par condicio. Eccesso di potere per contraddittorietà , illogicità , antiremunerativita, perplessità , travisamento dei fatti, omessa e insufficiente motivazione e istruttoria, disparita di trattamento; Eccesso di potere per violazione della comunicazione interpretativa della Commissione Europea;
2) Violazione e falsa applicazione di legge (articoli 2, 10, 11, 20, 27, 28, 29, 37, 42, 43, 49, 68, 69, 70, 86, 87, 88, 89, 131, 206, 227, 230 del D. Lgs. n. 163/2006; articoli 26, 100 e allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008; articolo 97 della Costituzione); Violazione dei principi generali in materia di evidenza pubblica e scelta del contraente, con particolare riferimento ai principi di pubblicità , massima partecipazione e par condicio; Eccesso di potere per contraddittorietà , illogicità , antiremuneratività , perplessità , travisamento dei fatti, omessa e insufficiente motivazione e istruttoria, violazione del principio di proporzionalità  disparità  di trattamento; Eccesso di potere per violazione della comunicazione interpretativa della Commissione Europea.
Si sono costituiti in giudizio Aeroporti di Puglia S.p.A., nonchè il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Comando Generale della Guardia di Finanza, il Ministero dell’Interno – Polizia di Frontiera e l’Enac Ente Nazionale Aviazione Civile, nonchè infine la controinteressata Securpol Puglia S.r.l., contestando le avverse deduzioni e chiedendo dichiararsi l’inammissibilità  del ricorso e in subordine prevenirsi alla reiezione dello stesso in quanto infondato anche nel merito.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti depositato il 3/9/2012, le ricorrenti hanno impugnato, fra l’atro, il provvedimento di esclusione disposto nei confronti di IVRI con riferimento al procedimento di gara di cui trattasi deducendo:
3) Violazione di legge (articoli 2, 10, 11, 20, 27, 28, 29, 38, 48, 68, 69, 75, 86, 87, 88, 89, 113, 206, 227, 230 d.lgs. n. 163/2006; D.M. 84/99, D.M. 23 febbraio 2000; D.Lgs. 231/01, artt. 1453, 1455, 1459, 2049 del codice civile; articolo 97 della Costituzione; articoli da 133 a 141 del R.D. 8giugno 1931, n. 773 cd. T.U.L.P.S.; articoli da 249 a 260-quater del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 – Eccesso di potere per contraddittorietà , illogicità , antiremuneratività , perplessità , travisamento dei fatti, omessa e insufficiente motivazione e istruttoria – Insussistenza dei presupposti per configurare un precedente inadempimento a carico di IVRI e per pervenire alla risoluzione/decadenza – Insussistenza dei presupposti per qualificare come “grave” l’asserito inadempimento ipotizzato a carico di IVRI e per ritenere che la stessa abbia “commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate” o abbia “commesso un errore grave nell’esercizio della sua attività  professionale” – Insussistenza dei presupposti per l’esercizio di un’azione risarcitoria a carico di IVRI;
4) Violazione di legge (articoli 2, 10, 11, 20, 27, 28, 29, 38, 48, 68, 69, 75, 86, 87, 88, 89, 113, 206, 227, 230 d.lgs. n. 163/2006; artt. 26, 100 e all. XV del D.lgs 81/08; articolo 97 della Costituzione). Violazione dei principi in materia di scelta del contraente. Eccesso di potere per contraddittorietà , illogicità , antiremuneratività , perplessità , travisamento dei fatti, omessa e insufficiente motivazione e istruttoria, violazione dei principi di proporzionalità , violazione nota interpretativa della Commissione Europea dell’1/8/2006.
Con ulteriore ricorso per motivi aggiunti del 27/3/2013, le ricorrenti hanno impugnato tra l’altro il provvedimento di aggiudicazione della gara in favore della controinteressata Securpol Puglia S.r.l..
Deducendo illegittimità  in via derivata dall’illegittimità  degli atti presupposti, nonchè, in via autonoma, il seguente ulteriore motivo di censura:
5) Violazione di legge (articoli 2, 10, 11, 20, 27, 28, 29, 38, 48, 68, 69, 70, 86, 87, 88, 89, 113, 206, 227, 230 D. Lgs. n. 163/2006; artt. 1, 3, 6, 10 e 11 L. 241/90; artt. 26, 100 e all. XV del D.Lgs. 81/08; articolo 97 della Costituzione; artt. 26, 100 e all. XV del D.lgs 81/08; articolo 97 della Costituzione). Violazione dei principi generali in materi di contratti ad evidenzia pubblica e scelta del contraente, nonchè eccesso di potere sotto vari profili:
Dopo il deposito di documentazione e memorie difensive, all’udienza del 4 dicembre 2013 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Rileva preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame risulta innanzitutto inammissibile relativamente alla ricorrente ASS.I.V. Istituto Italiana di Vigilanza sia in relazione al suo difetto di legittimazione, sia in relazione al difetto di interesse.
Ed invero, anche a prescindere da ogni altra considerazione, la predetta ricorrente è un’associazione di categoria, legittimata pertanto a rappresentare le istanze e gli interessi dei propri iscritti e della categoria rappresentata.
Nè rileva in senso contrario la circostanze cha la controinterssata, Securpol Puglia Srl, non risulti soggetto iscritto all’Ass.I.V. e che non sia pertanto da tale associazione rappresentata.
Deve in proposito rilevarsi che la legittimazione dell’associazione di categoria va riguardata con riferimento alla specifica fattispecie, individuabile attraverso il petitum in combinata lettura con la causa petendi, atteso che solo in tal modo è possibile individuare la portata e la natura degli interessi fatti valere e, di conseguenza, la legittimazione o meno della associazione di categorie ricorrente.
Orbene, nel caso in esame gli impugnati provvedimenti sono idonei a realizzare una lesione di posizioni giuridiche facenti capo esclusivamente alla IVRI, restando escluso qualsivoglia profilo di lesività  nei confronti di interessi collettivi, che sono quelli istituzionalmente e statutariamente facenti capo all’associazione di categoria.
La controversia in esame, infatti, si incentra esclusivamente sull’impugnazione del bando e del capitolato di gara, con relativa richiesta di risarcimento danni (ricorso principale), nonchè sull’impugnazione del provvedimento di esclusione della IVRI dalla gara (primi motivi aggiunti), nonchè infine sull’impugnazione della aggiudicazione disposta in favore della controinteressata in relazione ad una presunta omessa verifica dell’anomalia dell’offerta di quest’ultima; interessi tutti completamente estranei all’ambito del potere rappresentativo dell’associazione di categoria.
Deve premettersi in punto di fatto che il servizio oggetto di gara, da espletarsi a mezzo di g.p.g. nell’aeroporto di Bari-Palese, consiste nel controllo dei passeggeri, nel controllo radioscopico del bagaglio a mano e nel controllo radioscopico del bagaglio da stiva, per la durata di un anno e rinnovabile “anche parzialmente ex art. 29 del D. Lgs. n. 163/2006, per due volte per la durata di 12 mesi ciascuna e comunque prorogabile sino all’espletamento della nuova procedura selettiva”.
II criterio di aggiudicazione previsto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’importo complessivo presunto dell’appalto, riferito quindi ai tre anni di potenziale durata dello stesso,è di Euro 6.600.000; l’importo contrattuale riferito all’unico anno “garantito” dalla stazione appaltante è di Euro 2.200.000.
Il bando di gara, comunque, stabilisce un particolare criterio per determinare la base d’asta e, conseguentemente, per permettere ai concorrenti di formulare il proprio ribasso percentuale su detta base. L’articolo II del bando, infatti, indica “a) Importo a base d’asta, al netto degli oneri per la sicurezza, pari ad Euro 20,00 (venti,00) non imponibile IVA, quale costo orario per ciascun dipendente in servizio; b) Oneri per la sicurezza pari al costo orario di Euro 0,03 (zero/03)”.
Ciò premesso, assume la ricorrente che l’importo previsto risulterebbe irrisorio e non remunerativo, tenuto conto che detto importo risulterebbe addirittura ridotto rispetto a quello previsto dal bando indetto per il medesimo servizio nel 2008, che, quale base d’asta, prevedeva un corrispettivo orario di Euro 23,16.
E ciò anche in considerazione del fatto che non risulterebbe previsto un monte ore certo e predeterminato tale da consentire la formulazione di una consapevole offerta economica, essendo previsto un servizio “a chiamata”, determinabile solo in corso di esecuzione a seconda delle specifiche esigenze dell’Ente (ai sensi da quanto previsto dall’articolo 7 del capitolato speciale, che prevede che il fabbisogno sarà  comunicato settimanalmente al responsabile designato dall’appaltatore dal security manager della società  di gestione appaltante o suo sostituto sulla base delle effettive esigenze così come risultanti dal piano dei voli settimanali con possibilità  di modifiche, sulla scorta delle previsioni giornaliere di flusso di passeggeri o di altri eventi).
Lamenta inoltre la ricorrente, sempre con riferimento all’impugnazione del bando e del capitolato (ricorso principale) che ulteriore negativa incidenza sulla remuneratività  del corrispettivo sarebbe determinata dalla espressa previsione, in aggiunta alla costituzione della cauzione definitiva, della stipulazione di polizza assicurativa di responsabilità  civile per l’esecuzione del servizio, ivi compresi incidenti al personale o ai passeggeri o ai bagagli.
Con il primo atto di motivi aggiunti la ricorrente impugna il provvedimento di esclusione dalla gara adottato nei suoi confronti dall’Aeroporti di Puglia SpA, nonchè il provvedimento del 26/6/2012 con cui è stata disposta la risoluzione decadenza del precedente contratto siglato in data 4/1/2008, relativa all’aeroporto di Brindisi, già  oggetto di impugnazione con separato ricorso (ric.n.1152/2012).
Con il secondo atto di motivi aggiunti, depositato il 7/3/2013, la ricorrente ha impugnato, tra l’altro, il provvedimento di aggiudicazione della gara in favore della controinterresata, deducendo l’omessa verifica dell’anomalia dell’offerta di quest’ultima.
Appare preliminare l’esame del primo atto di motivi aggiunti, atteso che la delibazione della legittimità  o meno del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara investe il presupposto stesso della legittimazione e dell’interesse della IVRI in ordine alla contestazione della aggiudicazione e delle previsioni del bando e del capitolato.
Occorre in proposito rilevare che ricorrerebbe astrattamente autonoma legittimazione e interesse all’impugnazione del bando e del capitolato anche indipendentemente dalla legittimità  o meno dell’esclusione ma solo nell’ipotesi di impugnazione di clausole e di condizioni idonee a determinare esclusione dalla gara; nel caso in esame, tuttavia, le contestazione mosse nei confronti del bando e del capitolato non attengono a cause di esclusione, bensì esclusivamente a censure relative alla congruità  e remuneratività  del corrispettivo previsto per l’erogazione del servizio, risultando pertanto anche tale impugnazione logicamente subordinata rispetto alla definizione prioritaria della legittimità  o meno dell’esclusione.
Con riferimento al primo atto di motivi aggiunti, deve ancora rilevarsi, in via preliminare, che l’impugnazione del provvedimento del 26/6/2012, relativo alla decadenza dal precedente contratto, del quale la IVRI era titolare, risulta innanzitutto inammissibile atteso che tale impugnazione è stata già  proposta con il ricorso n. 1152/2012, in evidente violazione del principio del “ne bis in idem”
Con ulteriore ricorso n. 1298/2012, la ricorrente aveva altresì impugnato il provvedimento con cui Aeroporti di Puglia SpA aveva disposto l’annullamento /revoca in autotutela della precedete aggiudicazione in data 21/2/2012, in favore di essa ricorrente per l’espletamento del servizio del controllo passeggeri e bagagli relativamente all’aeroporto di Brindisi.
Entrambi tali ricorsi sono stati riuniti e respinti con sentenza di questo Tribunale n. 685/2013 del 3 maggio 2013, sentenza impugnata in appello dalla odierna ricorrente, la quale tuttavia ha rinunciato alla domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza esecutiva di che trattasi.
Ciò premesso, deve rilevarsi la piena legittimità  del provvedimento di esclusione dalla gara oggetto del presente ricorso disposta nei confronti della ricorrente dalla AdP, sulla base dei fatti e delle vicende posti a fondamento degli atti impugnati con i predetti ricorsi nn. 1152/2012 e 1298/2012.
Ed invero, nel verbale del 30/7/2012, è stata disposta l’esclusione della ricorrente dalla gara in oggetto a seguito di valutazione di quanto contenuto nella nota di segnalazione della stazione appaltante del 30/7/2012 prot. n. 11302, in relazione a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. f) del D.lgs 163/07.
L’impugnato provvedimento risulta adeguatamente motivato per relationem rispetto agli atti richiamati, risultando del tutto agevole ricostruire il percorso logico che ha condotto l’AdP alla determinazione di escludere dalla gara la ricorrente.
Ed invero, l’esclusione è stata determinata dall’accertato grave inadempimento addebitato alla ricorrente con riferimento all’espletamento del medesimo servizio presso l’Aeroporto di Brindisi.
In ordine alla gravità  dei fatti e alla responsabilità  della ricorrente per grave negligenza e culpa in vigilando e in eligendo, in relazione a illeciti comportamenti di propri dipendenti, illeciti integranti fattispecie di reato, l’AdP ha già  espresso le proprie valutazioni, concretizzatesi nei provvedimenti di revoca/decadenza della precedenza aggiudicazione e nell’annullamento in autotutela del precedente contratto che intercorreva con la ricorrente, provvedimenti impugnati dalla stessa con ricorsi tuttavia respinti con la citata sentenza n. 685/2013.
Tale sentenza ha quindi sancito la piena legittimità  delle determinazioni della AdP e, conseguentemente, il grave inadempimento e la responsabilità  dell’IVRI, come si evince dalla relativa motivazione che deve qui intendersi richiamata e che il Collegio condivide.
In particolare, nella predetta sentenza risultano già  delibati i motivi di censura riproposti anche in questa sede a sostegno dell’impugnazione del provvedimento di esclusione.
Deve, pertanto, escludersi ogni dubbio in ordine alla sussistenza del rapporto tra condotta illecita e incombenze dei dipendenti dell’istituto, “essendo i furti avvenuti proprio in occasione dell’esercizio delle mansioni ad essi affidati ed anzi, con il favore delle stesse, poichè è stato proprio l’esercizio delle funzioni di controllo a consentire i furti, avvenuti nel corso del servizio e nei locali a ciò deputati” (sentenza n.685/2012).
Ne rileva in senso contrario la circostanza che IVRI non fosse a conoscenza di tali fatti, attesa la irrilevanza di quanto sopra e la sua inidoneità  a elidere la responsabilità  di IVRI per fatto dei propri dipendenti, sia sotto il profilo della culpa in vigilando e in eligendo, sia sotto il profilo della complessiva responsabilità  anche oggettiva della IVRI SpA.
Il primo atto di motivi aggiunti, va dunque respinto, dovendosi ritenere la piena legittimità  del provvedimento di esclusione della ricorrente, ritenuta inidonea e inaffidabile per l’espletamento del servizio di che trattasi.
In ragione di quanto sopra, deve concludersi per la conseguente declaratoria di inammissibilità  del ricorso principale e del secondo atto di motivi aggiunti, con cui la ricorrente censura il bando e il capitolato in relazione alla ritenuta non remuneratività  del corrispettivo e, rispettivamente, l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata, atteso il difetto di legittimazione e di interesse in ordine alle predette impugnazioni, trattandosi di soggetto legittimamente escluso e da ritenersi, quindi, in quanto tale, del tutto estraneo alle vicende di gara.
In tal senso deve dunque provvedersi.
Le spese di giudizio, liquidate in complessivi € 6.000,00 oltre iva e accessori di legge, dei quali € 4.000,00 in favore di Aeroporti di Puglia SpA, € 2.000,00 in favore della controinteressata Securpol Puglia Srl, seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico della Ass.I.V. – Associazione italiana vigilanza e ella IVRI SpA in solido fra loro.
Ricorrono giustificati motivi per dichiarare le spese compensate nei confronti delle amministrazioni patrocinate dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge ed in parte lo dichiara inammissibile, nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Ass.I.V. – Associazione italiana vigilanza e ella IVRI SpA in solido fra loro, al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € 6.000,00 oltre iva e accessori di legge, dei quali € 4.000,00 in favore di Aeroporti di Puglia SpA, € 2.000,00 in favore della controinteressata Securpol Puglia Srl.
Spese compensate nei confronti delle amministrazioni patrocinate dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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