1. Industria, commercio, turismo – Impianto di produzione energia elettrica da biomassa – Diniego di ratifica comunale – Per assenza filiera corta –  L.R. Puglia n. 31/2008 art.2, co.4 – Legittimità 
 
2. Leggi decreti e regolamenti –   Energia elettrica da biomassa in zona agricola –  L.R. Puglia n. 31/2008 art.2, co.5 – Ratifica del Comune dell’AU – Questione di costituzionalità  – Non manifesta infondatezza – Rinvio alla fase del merito

1. àˆ legittimo il diniego comunale di ratifica dell’ autorizzazione unica per la costruzione di una centrale elettrica a biomassa, alla luce dell’art. 2, co.4, della L.R. Puglia n. 31/2008,   per il carattere  maggiormente invasivo sul piano urbanistico di un impianto a filiera lunga, in un contesto territoriale a vocazione agricola di pregio.


2. La questione di costituzionalità  dell’art. 2, co.5, della L.R. Puglia n. 31/2008, che prevede la necessità , per i progetti presentati prima dell’entrata in vigore della stessa legge che ha introdotto l’obbligo della filiera corta per gli impianti a biomasse, di ottenere la ratifica del Comune dell’autorizzazione unica, non è manifestamente infondata e dev’essere esaminata nella sede propria del giudizio di merito.

N. 00113/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00174/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 174 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Mamo New Energy s.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Macchione, con domicilio eletto in Bari, via F. Crispi, 6;

contro
Comune di Andria, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe De Candia, con domicilio eletto presso l’avv. Alberto Bagnoli in Bari, via Dante Alighieri, 25; Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana Colelli, con domicilio eletto in Bari, presso la sede dell’Avvocatura della Regione Puglia, al Lungomare Nazario Sauro, 31-33; Comune di Canosa di Puglia; 

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della deliberazione n. 85 del 20 dicembre 2012 con la quale il Consiglio Comunale di Andria ha deciso di non ratificare la chiusura del procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, relativa alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica di tipo Biomassa della potenza elettrica di 7,781 MW, sito nel Comune di Andria e relative opere connesse, riguardanti anche il Comune di Canosa di Puglia, comunicata dall’Ufficio Energia della Regione Puglia con missiva del giorno 2/10/2012 prot. n. 9255, ai sensi dell’art. 2, comma 5 della L.R. n. 31/2008;
– di ogni altro atto specificamente indicato in ricorso;
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 6 febbraio 2014, per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della deliberazione n. 42 del 18 novembre 2013 di riesame negativo della deliberazione n. 85 del 20 dicembre 2012;
– di ogni altro atto specificamente indicato in ricorso;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Andria e della Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente nei motivi aggiunti;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
 

 

Ritenuto che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, può ritenersi soddisfatto l’onere motivazionale richiesto all’Amministrazione comunale a supporto del provvedimento di diniego, in ragione dell’affermazione del carattere maggiormente invasivo sul piano urbanistico di un impianto a filiera lunga, in un contesto territoriale a vocazione agricola di pregio;
Ritenuto, quanto alla questione di legittimità  costituzionale, che la stessa, pur apparendo, prima facie, non manifestamente infondata, non risulta però rilevante ai fini della decisione della presente fase;
Considerato, infatti, che, allo stato, non sembra sussistere il paventato pericolo di pregiudizio irreparabile necessario per la concessione della misura cautelare richiesta, atteso che l’interesse fatto valere dalla ricorrente è di natura patrimoniale, come tale suscettibile di riparazione risarcitoria ove le doglianze risultino fondate;
Ritenuto, pertanto, che l’esame della questione di costituzionalità  può essere rinviato alla successiva fase di merito;
Ritenuto, infine, che, per la peculiarità  della fattispecie, sussistono le ragioni per la compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare formulata nei motivi aggiunti.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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