Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Fornitura – Valutazione conformità  prodotto – Fattispecie

Non è censurabile l’individuazione dalla parte della ASL appaltante del dirigente di Farmacia quale organo tecnico deputato a verificare la conformità  del materiale sanitario offerto  dalle ditte concorrenti e oggetto di gara (nella specie trattavasi di un gel emostatico).
*
Vedi Cons. St., sez. III, ordinanza 19 febbraio 2014, n. 724 – 2014; ric. n. 850 – 2014

 
N. 00754/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01444/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1444 del 2013, proposto da:

S.B.M. S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso il medesimo in Bari, via Pasquale Fiore, n. 14;

contro
Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Delle Donne, con domicilio eletto presso il medesimo in Bari, piazza G. Cesare, n. 11 c/o Policlinico; 

nei confronti di
Johnson & Johnson Medical S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Mario Zoppellari e Vincenzo Caputi Iambrenghi, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via Abate Eustasio n. 5; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia:
– del provvedimento di approvazione definitiva della graduatoria relativa al lotto n. 213, e quindi della contestuale aggiudicazione definitiva del medesimo lotto alla Johnson & Johnson Medical s.p.a. nella procedura aperta per la fornitura di materiale sanitario vario, di durata triennale con eventuale proroga di 12 mesi, indetta dal Policlinico di Bari con delibera del D.G. n. 838 del 29.6.2012, modificata con delibera del D.G. n. 1022 del 7.9.2012 e successiva delibera del D.G. 1225 del 23.10.2012;
– della graduatoria provvisoria pubblicata sul sito istituzionale il 28.11.12, nonchè della conferma di detta graduatoria provvisoria avvenuta nel corso della riunione dell’8 ottobre 2013;
– ove occorra, delle caratteristiche descrittive del lotto allegate al capitolato speciale;
– del verbale di gara, nessuno escluso, ma con specifico riferimento a quello dell’8 ottobre 2013, e di ogni altro atto istruttorio, anche endoprocedimentale;
– qualora già  sussista, del contratto stipulato con la concorrente aggiudicataria del lotto;
– di ogni altra disposizione o determina anche provvisoria, che rechi ordinativo del prodotto Surgiflo, in luogo e vece di Floseal;
– ove occorra, del bando di gara e del disciplinare, al punto 3.1;
– di ogni altro atto annesso, ovvero connesso, presupposto o consequenziale a quelli gravati;
nonchè per il risarcimento dei danni;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari e di Johnson & Johnson Medical S.p.a.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori, avv.ti Fabrizio Lofoco, Alessandro Delle Donne, Vincenzo Caputi Jambrenghi e Mario Zoppellari;
 

Ritenuto, nei limiti della sommaria cognizione, che non sussistono i presupposti per la concessione dell’invocata misura cautelare, non potendosi ravvisare macroscopici vizi di illogicità  nella valutazione di conformità  del prodotto Surgiflo operata dal competente organo della stazione appaltante, la cui individuazione nella persona del Dirigente di Farmacia non appare peraltro prima facie irragionevole;
Ritenuto di poter compensare le spese della presente fase, in considerazione della particolarità  e complessità  delle questioni controverse;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Francesca Petrucciani, Primo Referendario
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)