1. Contratti pubblici – Gara – Bando – ATI verticali – Mancata previsione – Conseguenze 


2. Contratti pubblici – Gara -Bando  – Requisiti di ordine generale – Carenza formali – Non sanzionabili 

1. Ove nel bando di gara non sia prevista nè vietata la partecipazione alla fornitura in ATI verticale, dev’essere ammesso alla gara il RTI che abbia individuato un’impresa ausiliaria cui affidare, ai sensi dell’art.53 del codice dei contratti pubblici, la parte progettuale della fornitura.


2. In assenza di una specifica clausola espulsiva, non possono essere sanzionate con l’esclusione della gara d’appalto le eventuali carenze formali delle dichiarazioni comunque prodotte dalla concorrente con riferimento ai requisiti di ordine generale.
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Vedi Cons. St., sez. III, ordinanza 16 gennaio 2014, n. 171 – 2014, decreto 3 gennaio 2014, n.11 – 2014, tic. n. 48 – 2014 
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N. 00751/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01411/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1411 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Ge Medical Systems Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Lirosi, Marco Martinelli e Luigi Paccione, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via Q. Sella 120;

contro
Azienda Sanitaria Locale Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele Daloiso, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via Abate Gimma 231; 

nei confronti di
Philips S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Valter Cassola e Giuseppe Miccolis, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, corso Cavour 156; 
Main Management e Ingegneria S.p.a; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della deliberazione del Direttore Generale n.1393 del 24/9/2013 – mai inviata a GE – con la quale è stato aggiudicato definitivamente in favore del RTI Philips il Lotto C dell’appalto, in tre lotti distinti, relativo alla fornitura ed installazione di apparecchiature di diagnostica per immagini (n.2 TC multistrato 128 strati – n.1 TC multistrato 16 strati – n. 2 RM 1,5 T) per presidi sanitari della A.S.L. Foggia e, ove necessario, della relativa comunicazione inviata a GE, ai sensi dell’art. 79, c. 5, lett. a), del DLgs. n. 163/06, con nota del 30/9/13;
di tutti i verbali di gara relativi al Lotto C e di tutti gli elaborati della Commissione giudicatrice;
di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorchè non conosciuto, ivi inclusa, ove occorre possa, l’aggiudicazione provvisoria del Lotto C;
e per il conseguimento dell’aggiudicazione del lotto c e del contratto, previa declaratoria d’inefficacia
del contratto nelle more eventualmente stipulato con il r.t.i. Philips, con espressa dichiarazione di disponibilità  al subentro nello stesso;
nonchè per l’annullamento ex art. 116, c. 2, c.p.a.
del diniego tacito dell’Azienda in merito all’istanza di accesso presentata il 13/9/2013 da GE secondo l’apposito modulo predisposto dell’Azienda, volta all’acquisizione dell’intera offerta, in tutte le sue componenti, del RTI Philips nonchè di tutti i verbali di gara, della relazione tecnica e confronto tecnico della Commissione;
con conseguente condanna
dell’Azienda, previo accertamento e declaratoria del diritto di accesso in capo a GE, all’esibizione e rilascio di copia della documentazione non ostesa.
Con i motivi aggiunti depositati il 6 dicembre 2013:
previa sospensione
degli atti impugnati con il ricorso r.g. n. 1411/2013 – e, segnatamente, della deliberazione del Direttore Generale n. 1393 del 24.9.13 con la quale è stato aggiudicato definitivamente in favore del RTI Philips il Lotto C della gara indetta dall’ASL di Foggia e, ove necessario, della relativa nota di comunicazione del 30.9.13 e di tutti i verbali di gara relativi al Lotto C e di tutti gli elaborati della Commissione giudicatrice – anche per gli ulteriori vizi che si faranno qui valere e di cui GE ha avuto conoscenza soltanto l’11.11.13 a seguito della documentazione (finalmente) ostesa dall’ASL;
di tutti gli atti ostesi in sede di accesso e, segnatamente, di quelli concernenti la verifica dei requisiti sia di ordine generale che speciale in capo al RTI Philips e la verifica dell’anomalia della sua offerta;
di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorchè non conosciuto, ivi inclusa la nota dell’ASL dell’11.11.13 di comunicazione dell’avvenuta stipula del contratto con il RTI Philips il 30.10.13;
in via subordinata, degli artt. 4 e 17 del CSA e Disciplinare di gara nella parte in cui, disattendendo le prescrizioni del Nucleo Regionale di Verifica contratti ed appalti dell’ARES, fissano la misura del canone di manutenzione full risk nel 12% del corrispettivo dei dispositivi medici offerti, nonchè di tutte le altre previsioni collegate e di tutti gli atti presupposti e collegati;
e per il conseguimento dell’aggiudicazione del lotto C del contratto, previa declaratoria d’inefficacia
del contratto stipulato con il RTI Philips in violazione dell’obbligo di stand-still, con espressa dichiarazione di disponibilità  al subentro nello stesso (ex artt. 121, 122 e 124 c.p.a.);
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Foggia e di Philips S.p.a.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Luigi Paccione, Raffaele Daloiso e Valter Cassola;
 

Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, non appaiono sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare;
Ritenuto, infatti, sotto il profilo del fumus boni iuris, che il bando di gara non contiene espresse disposizioni escludenti la partecipazione di raggruppamenti di imprese di tipo verticale, e che, nel caso di specie, pare applicabile l’art. 53 del D.Lgs. 163/2006, dovendo l’impresa ausiliaria provvedere alla parte progettuale della fornitura;
Ritenuto altresì, con riferimento alla contestata mancanza delle dichiarazioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, che la lex specialis prevede l’esclusione solo con riferimento alla omessa produzione della dichiarazione, e non per eventuali carenze formali della stessa;
Considerato, infine, che le ulteriori doglianze presentano aspetti di complessità  da sottoporre a più approfondito esame al momento della decisione sul merito;
Che ricorrono comunque le ragioni che giustificano la compensazione delle spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Seconda), respinge l’istanza cautelare;
compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
Oscar Marongiu, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)