Contratti pubblici – Aggiudicazione – Revoca – ATI – Concordato preventivo della mandante – Fattispecie

Nel caso in cui l’ATI aggiudicataria della gara d’appalto non presenti i documenti previsti dall’art. 186-bis della legge fallimentare riguardanti la domanda di concordato preventivo con continuità  aziendale della mandante, ciò impedisce alla p.A. di verificare la ricorrenza delle condizioni per dare corso eventualmente alla stipula, con conseguente legittimità  della revoca dell’aggiudicazione.
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Vedi Cons. St., sez. III, ordinanza 16 gennaio 2014, n. 184 – 2014; decreto 27 dicembre 2013, n. 5156 – 2013, ric. n. 9482 – 2013
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N. 00753/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01582/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1582 del 2013, proposto da:

Toshiba Medical Systems S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Montorzi e Ignazio Lagrotta, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via Prospero Petroni 15;

contro
Azienda Sanitaria Locale Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanna Corrente, con domicilio eletto presso quest’ultima in Bari, via M. Celentano, 27; 
A.t.i. Philips S.p.a. – Protecno Impianti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Valter Cassola e Giuseppe Miccolis, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, corso Cavour 156; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della determina dirigenziale n. 24033 del 29 ottobre 2013, a firma dell’ing. Sebastiano Carbonara, comunicata a mezzo fax il 30 ottobre 2013, avente ad oggetto: Lavori di completamento del Nuovo Ospedale della Murgia – Progettazione esecutiva e fornitura “chiavi in mano” di attrezzature ed arredi -Lotto “C”- Revoca determina n. 16462 del 19 luglio 2013 e nuova aggiudicazione definitiva risultivamente condizionata;
della nota prot. 218296 del 10 ottobre 2013 con la quale il RUP dell’ASL BA, in accoglimento delle osservazioni del difensore della Toshiba e sulla scorta di un parere legale acquisito dall’ASL BA, ha invitato l’aggiudicataria a presentare la documentazione per la stipula del contratto concedendo, però, un termine di soli tre giorni in manifesta violazione dell’art. 9 del disciplinare di gara;
e, ove occorra, della nota prot. 243781 del 21 novembre 2013, con la quale il RUP dell’ASL BA ha respinto la richiesta di autotutela proposta con preavviso di ricorso ex art. 243 del D.Lgs. n. 163/2006;
della nota prot. 240486 del 14 novembre 2013, con la quale il RUP dell’ASL BA ha respinto la richiesta di sostituzione della mandante fallita ex art. 37, comma 19, del D.Lgs. n. 163/2006, pervenuta il 13 novembre 2013;
della nota prot. 155065 del 12 settembre 2013 con la quale il RUP dell’ASL BA ha comunicato l’avvio del procedimento di revoca in autotutela dell’aggiudicazione definitiva disposta con determinazione dirigenziale AGT del 19 luglio 2013 n. 16462;
e, ove occorra, del medesimo art. 9 del disciplinare di gara nella parte in cui prevede la pena della revoca dell’aggiudicazione qualora entro 20 giorni l’aggiudicatario non faccia pervenire i documenti propedeutici alla stipula del contratto elencati nel medesimo articolo,
di tutti gli atti consequenziali e/o presupposti, ancorchè non conosciuti, lesivi degli interessi dell’odierna ricorrente;
e per la declaratoria
di inefficacia del contratto d’appalto ove, medio tempore, stipulato;
e per il risarcimento
in forma specifica mediante aggiudicazione dell’appalto de quo o, in via subordinata, per equivalente in via prudenziale quantificato nel mancato utile (40% dell’offerta di gara), nel danno curriculare (10% dell’importo a base d’asta) nonchè delle spese sostenute per la partecipazione alla gara con riserva di quantificazione in corso di causa anche a seguito di CTU.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Bari e dell’A.t.i. Philips S.p.a. – Protecno Impianti S.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Ignazio Lagrotta, Roberto Montorzi, Giovanna Corrente e Valter Cassola;
 

Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, non appaiono sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare;
Considerato, infatti, che la stessa ricorrente ha comunicato alla stazione appaltante, con la nota dell’11 ottobre 2013 (doc. 11 fascicolo ASL Bari), di essere impossibilitata ad adempiere a quanto previsto dalla dichiarazione di impegno sottoscritta ai fini dell’affidamento dell’appalto, in considerazione della procedura di concordato preventivo in corso nei confronti della mandante SVED S.r.l.;
Considerato altresì che la società  ricorrente e la mandante SVED non hanno mai provveduto ad inviare alla stazione appaltante la documentazione richiesta ex art. 186 bis L.F., con conseguente impossibilità  per l’Amministrazione di verificare la ricorrenza dei presupposti per dare corso all’eventuale stipula del contratto;
Ritenuto che tali circostanze, poste dalla ASL Bari a fondamento del provvedimento impugnato, sono di per sè idonee a sorreggere la determinazione di revoca dell’aggiudicazione;
Che ricorrono, comunque, le ragioni che giustificano la compensazione delle spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Seconda), respinge l’istanza cautelare;
compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
Oscar Marongiu, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)