Processo amministrativo – Pubblico impiego – Tutela cautelare monocratica – Istanza diretta genericamente al Tribunale – Trasferimento già  verificatosi – Assenza del presupposto dell’urgenza

Pur non potendo essere esaminata  un’istanza  di  decreto cautelare inaudita altera parte se presentata genericamente al TAR piuttosto che al suo Presidente, nel caso di specie l’istanza è stata rigettata per assenza del presupposto dell’urgenza (l’avvenuta esecuzione del trasferimento impugnato, infatti, non pregiudica la posizione soggettiva del ricorrente sino alla discussione camerale dell’istanza cautelare).

N. 00710/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01635/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)

Il Presidente
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 1635 del 2013, proposto da: 
Nunzio Farano, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Caputo, con domicilio presso Segreteria T.A.R. Bari, in Bari, P.za Massari, come per legge; 

contro
Ministero della Difesa; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordine di trasferimento notificato al ricorrente il 13.08.2013 con Prot. n. M_DE23594-11006, COD. Id. MGT-PERS Ind.cl.2.4.1; dell’ordine di trasferimento di cui alla notifica del giorno 08.10.2013, Prot. n. 15144 emesso da Stato Esercito Sottufficiali Roma, con cui il ricorrente è stato trasferito d’autorità  dal Comando delle FOTER e designato presso la sede di Roma – “Ufficio Amministrazione Personale Militare Vari” – con l’incarico di contabile a far data dal 16 settembre 2013;
di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari “anche inaudita altera parte” proposta con il ricorso;
Rilevato che detta domanda è diretta genericamente al Tribunale e non al Presidente della competente Sezione e che, in ogni caso, non risultando in atti alcun differimento della data del 16 settembre 2013 stabilita per l’assunzione di servizio nella nuova sede, deve presumersi che il disposto trasferimento abbia ormai avuto luogo, senza che sia addotta alcuna circostanza in contrario;
Ritenuto, pertanto, che nel tempo intercorrente tra la data odierna e quella della prima camera di consiglio utile (15 gennaio 2014) per la trattazione della domanda cautelare avanzata con il ricorso, la posizione soggettiva del ricorrente non è tale da poter essere ulteriormente pregiudicata;
 

P.Q.M.
Respinge la suddetta domanda di misure cautelari provvisorie.
Fissa la camera di consiglio del 15 gennaio 2014 per la trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare.
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 12 dicembre 2013.
 
 
 
 
 




  Il Presidente
  Corrado Allegretta







DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 16/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)