Procedimento amministrativo – Finanziamenti pubblici – Approvazione graduatoria definitiva – Motivazione – Attribuzione punteggio – Valutazioni non illogiche – Adeguatezza – Fattispecie

Risulta adeguatamente motivato il provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva per la concessione dei contributi che dia conto del punteggio attribuito alle concorrenti e che presenti valutazioni non manifestamente illogiche o contrarie ai criteri stabiliti dal bando, salvo il fisiologico approfondimento della fase di merito. (Nel caso di specie, è stato ritenuto non meritevole di sospensione cautelare, in quanto adeguatamente motivato, il provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva di concessione del contributo per l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese).
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Vedi Cons. St. sez. V, ordinanza 17 gennaio 2014, n. 196 – 2014; ric. n. 8765 – 2013

N. 00604/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00830/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 830 del 2013, proposto da:

Italdivani Società  Consortile A R.L., rappresentato e difeso dall’avv. Saverio Profeta, con domicilio eletto presso Saverio Profeta in Bari, via Cognetti, 25;

contro
Regione Puglia, rappresentato e difeso dall’avv. Maddalena Torrente, con domicilio eletto presso Maddalena Torrente in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33; 

nei confronti di
Consorzio Consoservice, Consorzio di Imprese Marco Polo, Diyvino – Societa’ Consortile A R.L., Abo Italia, Baby Italia Factories Group, Consorzio New Linea Tessile, Consorzio Pietra Apricena – Societa’ Consortile A R.L., Idea Fashion, Projects Innovations Manufacturing Research – “P.I.M.A.R.”, Consorzio Edil Puglia, Consorzio Exposud Societa’ Cooperativa, Consozrio Promoexport, Consorzio Sertac, Loiudic&D Consorzio, Consorzio G.I.C. (Gruppo Industrie Colucci), Made in Puglia, Consorzio Pietre & Dintorni, Montazzi’ Group, Gruppo Innovazione Tessile, Copex Consorzio per la Promozione dell’Esportazione delle Pmi Societa’ Consortile A R.L., Consorzio Conhouse Exp., Consorzio Fashion Export – Made in Italy, Consorzio Trani Calzature, Consorzio del Polo Tessile di Martina Franca, Consorzio Italia Moda, Consorzio Top Export, Consorzio Divanitaliani, Consorzio Balcani, “Istituto Per Lo Sviluppo Internazionale” in Sigla “Consorzio I.Si.” e con Slogan “Make Your Trade Easy”, Media Project – Consorzio di Imprese, Consorzio Clemobili, Moda & Beauty, Coprad, Shoesitalia Consorzio Calzaturiero del Nord Barese, Consorzio Texitalia, Italian Design, Italian Limestone, Consorzio Sposa & Moda Italiana, Consorzio Oltrelinea, Consorzio Obiettivo Europa, Consorzio i Nobili, Consorzio Edu – Project, Consorzio del Levante, Consorzio Export Co.Ori., In Andria Accoglienza e Sviluppo, Consorzio Promo Elsea Valle D’Itria, Capolavori Italiani, Sposexport Consorzio Esportazione Moda Sposa, Consorzio High Tech Export in Breve “Consorzio Hte”, “Molmec – Consorzio Nord Barese della Meccatronica” in Sigla “Molmec”; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della det.ne dirigenziale prot. n. 580/3.4.2012. mai notificata alla ricorrente, con cui Ia Regione Puglia ha approvato il riesame formulato dal Nucleo di Valutazione della graduatoria definitiva per la concessione del contributo ai sensi della l.n. 83/1989 per l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese di cui alla det.ne dirigenziale n. 447/2009;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ed in particolare del verbale del 20.3.2012, con cui il Nucleo di valutazione della Regione Puglia ha riesaminato l’istanza di ammissione al finanziamento della ricorrente.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori Saverio Profeta e Maddalena Torrente;
 

Rilevato che – in questa fase di sommaria delibazione – non sussistono i presupposti per la concessione dell’invocata tutela cautelare, posto il provvedimento impugnato (emesso in sede di riesame dopo che la sentenza di questa Sezione n. 1591/2011 aveva annullato per difetto di motivazione) risulta fornito di adeguata motivazione, che dà  conto del punteggio attribuito nel mentre le valutazioni svolte dal nucleo di valutazione non paiono prima facie (e salvo l’approfondimento da svolgere nella fase di merito) manifestamente illogiche o contrarie ai criteri stabili dall’avviso pubblico;
 

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
Respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente, Estensore
Antonio Pasca, Consigliere
Orazio Ciliberti, Consigliere
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)