1. Procedimento amministrativo – Provvedimento – Autotutela – Annullamento d’ufficio – Obbligo di  provvedere – Non sussiste  


2. Giurisdizione – Poteri del G.O. – Disapplicazione – Esercizio del potere in autotutela – Effetti

1. Non può disporsi la sospensione cautelare del provvedimento con cui l’Amministrazione nega l’annullamento in autotutela della concessione edilizia e del permesso di costruire, attesa l’assenza di un obbligo di esercizio del potere di autotutela in capo all’Amministrazione (nella specie, peraltro, detto diniego era privo di autonoma lesività , considerata la sua natura meramente ricognitiva di provvedimenti pregressi lesivi ma mai impugnati).


2. Il giudice penale che giunga ad una condanna per lottizzazione abusiva, può soltanto disapplicare provvedimenti amministrativi che restano, pertanto, validi ed efficaci, non sussistendo in capo all’Amministrazione, in seguito alla sentenza di condanna,  un obbligo di procedere all’autotutela dei provvedimenti autorizzatori a suo tempo emanati.

N. 00609/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01129/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1129 del 2013, proposto da:

Procedura di Concordato Preventivo “I.E.A. S.p.A.”, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Didonna, con domicilio eletto presso Michele Didonna in Bari, via Cognetti, 58;

contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dagli avv. Chiara Lonero Baldassarra, Augusto Farnelli, con domicilio eletto presso Augusto Farnelli in Bari, c/o Avv.Ra Comunale via P.Amedeo 26; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota prot. n. 142387 del 14.6.2013, ricevuta a mezzo fax il 17.6.2013, con cui Ia Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari ha negato l’annullamento in autotutela ex art. 21 octies, Iegge n. 241/1990 o il ritiro per nullità  ex art. 21 septies, della concessione edilizia in variante n. 132 del 3.6.2003 e del permesso di costruire in variante n. 377 del 27.11.2003, richiesti dalla ricorrente con istanza dell’11.2.2013;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi della procedura di concordato preventive, ancorchè non conosciuto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori Michele Didonna, Augusto Farnelli e Chiara Lonero Baldassarra;
 

Considerato che l’annullamento in autotutela costituisce una mera facoltà  per l’Amministrazione e che – a fronte del diniego espresso sull’istanza in tal senso proposta – non ricorre una posizione antagonista qualificabile come interesse legittimo;
Considerato altresì che il provvedimento impugnato ha natura meramente ricognitiva e che – come tale – risulta privo di lesività  per la parte ricorrente, atteso che la lesività  sotto il profilo lamentato deriva da provvedimenti pregressi, non oggetto di contestazione ed estranei al presente giudizio;
Considerato che il Giudice Ordinario può pervenire ad una sentenza di condanna per lottizzazione abusiva o altra fattispecie penalmente rilevante attraverso una cognizione solo incidentale dei provvedimenti amministrativi autorizzatori e la relativa disapplicazione dei provvedimenti medesimi, provvedimenti che restano tuttavia validi ed efficaci;
Considerato che non ricorre pertanto un obbligo dell’Amministrazione Comunale intimata di procedere all’auto annullamento dei provvedimenti autorizza tori a suo tempo adottati anche sotto tale e diverso profilo;
Considerato viceversa che la Liquidatela del concordato preventivo ricorrente può – ove ritenuto opportuno – richiedere al Giudice Delegato l’autorizzazione a proporre istanza per cambio di destinazione d’uso, peraltro verosimilmente esente dall’onere di pagamento di oneri e contributi;
Ritenuto pertanto non sussistere i presupposti per la concessione dell’invocata tutela cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Bari – Sezione Terza) respinge l’istanza cautelare cosi come proposta.
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Orazio Ciliberti, Consigliere
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)