Edilizia ed urbanistica – Attività  edilizia privata – Permesso di costruire – Distanze – Deroga ex art. 9 D.M. 1444/68 – Fattispecie

Ai sensi dell’art. 9, ultimo comma, D.M. n. 1444/68 sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche. (Nel caso di specie, era già  stato accertato con precedente sentenza che lo studio “Di Gioia”, in vigore nel Comune di Lucera fin dal 1974, presenta le caratteristiche di strumento attuativo e di piano particolareggiato, con sufficiente definizione dei parametri plano volumetrici).

Vedi Cons. St., sez. IV, ordinanza 2 luglio 2014, n. 426 – 2014ric. n. 426 – 2014

N. 00607/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01219/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1219 del 2013, proposto da:

Maria Mancaniello, Roberto Olivieri, rappresentati e difesi dagli avv. Nino Matassa, Rosa Volse, con domicilio eletto presso Nino Matassa in Bari, via Andrea Da Bari, 35;

contro
Comune di Lucera, rappresentato e difeso dall’avv. Ignazio Lagrotta, con domicilio eletto presso Ignazio Lagrotta in Bari, via Prospero Petroni, 15; 

nei confronti di
Simone De Matteis, rappresentato e difeso dagli avv. Enrico Follieri, Giulio D’Antuono, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del permesso di costruire n. 775 del 12 luglio 2013 rilasciato dal Dirigente del VI Settore – Ufficio urbanistica del Comune di Lucera in favore del sig. Simone De Matteis;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale a quello impugnato;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Lucera e di Simone De Matteis;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori Nino Matassa, Ignazio Lagrotta e Enrico Follieri;
 

Considerato che non ricorrono – sia pure nell’ambito della sommaria cognizione tipica della presente fase cautelare – i presupposti per concedere l’invocata tutela, atteso che lo studio ˜Di Gioia’ in vigore fin dal 1974 presenta sostanzialmente le caratteristiche di strumento attuativo e di piano particolareggiato, con sufficiente definizione dei parametri plano volumetrici, come peraltro già  ritenuto da questo Tribunale con sentenza 15/12/2005 n. 5397.
Ritenuto pertanto ricorrere nel caso in esame l’ipotesi derogatoria di cui all’ultimo comma dell’art 9 del D.M. 1404/68.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Bari – Sezione Terza – respingel’istanza cautelare cosi come proposta.
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Orazio Ciliberti, Consigliere
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)