Leggi, decreti, regolamenti – Rifiuti – Regolamento regionale – Esercizio attività  di discarica –  Garanzie finanziarie di gestione post operativa – Questione di illegittimità  costituzionale della legge regionale – Fattispecie 

Sebbene la legge regionale eseguita con regolamento regionale n. 18/2007 di disciplina delle garanzie finanziarie relative alle attività  di smaltimento  e recupero rifiuti sia sottoposta al vaglio della Corte costituzionale, deve ritenersi la legittimità  dei provvedimenti regionali di rigetto delle garanzie di post – gestione afferenti alla manutenzione, sorveglianza e controlli della discarica sino al superamento di ogni rischio per la salute  e l’ambiente, emanati in applicazione del predetto regolamento, in quanto trattasi di una disciplina “pressochè analoga” a quella contenuta nella fonte statale di cui al decreto legislativo n. 36/2003.

N. 00598/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01264/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1264 del 2013, proposto da:

Manduriambiente s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Muscatello, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla Strada Torre Tresca n. 2/A;

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente della G.R. p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Maria Liberti, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura regionale in Bari, al lungomare Nazario Sauro, 31-33; Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale nella Regione Puglia, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale di Lecce, domiciliata in Bari, presso la Segreteria del Tar Puglia, alla piazza Massari; Provincia di Taranto, in persona del legale rappresentante p.t.;

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
-del provvedimento prot. n. PTA/2013/0034425/P del 05/06/2013, a firma del Dirigente il 9^ Settore Ecologia ed Ambiente-Aree protette e parco naturale Terra delle gravine -Protezione civile della Provincia di Taranto avente ad oggetto “Regolamento regionale n. 18/2007, garanzie finanziarie per la piattaforma di trattamento RSU ubicata in località  “La Chianca” in agro di Manduria di propietà  della società  ricorrente;
-del presupposto Regolamento della Regione Puglia n. 18 del 16/07/2007, pubblicato sul BURP in data 18/07/2007, recante “Regolamento garanzie finanziarie relative alle attività  di smaltimento e di recupero di rifiuti (D.Lgs. n. 152/06). Criteri e modalità  di presentazione e di utilizzo”;
-della deliberazione della Giunta Regionale della Puglia 26/07/2011,n. 1712, anch’essa pubblicata sul BURP n. 127 del 16/08/2011;
-di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi ivi compresi: la nota provinciale di richiesta delle garanzie integrative prot. n. PTA/2012/0091929/p del 30/10/2010, la nota provinciale PTA/2010/0020809/p del 6/4/2010, la nota dirigenziale prot. n. PTA/2011/0081752 del 05/12/2011, la nota dirigenziale prot. n. PTA/2012/0025288 del 22/03/2012 nonchè la nota prot. n. PTA/2013/0025141/p del 16/4/2013 e, infine, quelle regionali del 05/08/2009 e del Dirigente del Servizio ciclo rifiuti e bonifica della Regione Puglia 26/6/2013 prot. n. 5117;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e del Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale nella Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Francesco Muscatello; Maria Liberti;
 

Considerato che, in disparte le dedotte questioni di costituzionalità  della legge regionale presupposta al controverso regolamento, le contestate modalità  di rilascio delle garanzie per la “gestione post-operativa”di cui si discute sono contemplate in termini pressochè analoghi in norme di fonte statale (d.lgs. n.36/2003) e, in ogni caso, i rilievi che nella fattispecie hanno indotto l’Amministrazione regionale a non accettare le garanzie presentate dall’odierna ricorrente sono di più ampia portata;
Rilevato che comunque, diversamente che nei precedenti di questa Sezione invocati dall’odierna ricorrente, non si apprezza nel caso in esame il periculum in mora, posto che -come ammesso dalla ricorrente stessa nel gravame- le controverse garanzie sono state definite in via meramente provvisoria, nell’attesa che si concluda il procedimento di autorizzazione integrata ambientale e senza comminare sanzione alcuna;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge – allo stato – la su indicata istanza cautelare incidentale. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)