Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Costruzioni abusive – Ordine di demolizione – Violazione del giudicato – Presupposti e limiti 
 
 

L’astratta previsione dell’esclusione del proprietario dell’area  di sedime -qualora egli risulti estraneo all’illecito edilizio – dell’acquisizione gratuita alla proprietà  comunale dell’area in questione resa oggetto di ordinanze di demolizione e rimozione rifiuti rimaste inottemperate, non costituisce giudicato vincolante per l’Amministrazione procedente che, viceversa, abbia disposto l’acquisizione  gratuita in seguito alla comprovata responsabilità  dei proprietari dell’area nella realizzazione delle opere abusive. 
 

N. 00589/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01218/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1218 del 2013, proposto da Semeraro Palmina, Morga Raimondo, Morga Angelo e Morga Damiano, rappresentati e difesi dall’avv. Nicola Di Modugno, con domicilio eletto in Bari, via Manzoni, 5;

contro
Comune di Monopoli, rappresentato e difeso dall’avv. Pierluigi Nocera, con domicilio eletto presso l’avv. F. Semeraro in Bari, via Dante, 51;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota del dirigente dell’A.O. Tecnica Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente del Comune di Monopoli prot. n. 27088 del 23.5.2013, notificata con racc. ricevuta il 28.5.2013;
– di tutti gli atti comunque connessi, presupposti e consequenziali, ancorchè non conosciuti, ed in particolare di quelli specificamente indicati in ricorso;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Monopoli;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e udito nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 per le parte resistente il difensore avv. Pierluigi Nocera;
 

Rilevato che con sentenza n. 710 del 10.5.2013 questo Tribunale respingeva il ricorso proposto dagli odierni istanti avverso l’ordinanza di rimozione dei rifiuti n. 162 del 26.3.2012 e l’ordinanza di demolizione n. 163 del 26.3.2012 in precedenza adottate dal Comune di Monopoli; che i ricorrenti contestano in questa sede la violazione e/o elusione, da parte dell’impugnata nota prot. n. 27088 del 23.5.2013, della citata sentenza, nella parte in cui la nota comunale dispone l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili in danno dei responsabili in caso di inottemperanza delle suddette ordinanze;
Ritenuto che la sentenza n. 710/2013, nella parte in cui afferma in via meramente incidentale ed astratta l’impossibilità  di disporre l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area di sedime in danno del proprietario estraneo all’illecito edilizio in caso di inottemperanza rispetto all’ordine di demolizione, non appare costituire, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, giudicato vincolante per il successivo esplicarsi dell’azione amministrativa;
Rilevato, altresì, che dalla motivazione delle ordinanze n. 162/2012 e n. 163/2012 sembra desumersi la responsabilità  degli odierni ricorrenti nella realizzazione delle opere abusive contestate;
Ritenuto, conseguentemente, che non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)