Processo amministrativo – Tutela cautelare monocratica – Contratti pubblici – Gara – Pregiudizio di estrema gravità  e urgenza – Non sussist

In caso di impugnazione degli atti relativi ad una gara d’appalto, non ricorrono i presupposti di estrema gravità  e urgenza, necessari ai fini della concessione di misure cautelari provvisorie ex art. 56 c.p.a., qualora non risulti sottoscritto il contratto nè sia stato dimostrato in concreto l’inizio dei lavori.

N. 00585/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01344/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)

Il Consigliere delegato
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 1344 del 2013, proposto da: 
Impresa Conte Ciro Lucio S.R.L., rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Irmici, Marzia Domenica Florio, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, Piazza Massari; 

contro
Comune di San Paolo di Civitate; 

nei confronti di
Gimi S.R.L., Di.Gi. Costruzioni S.C., Consorzio artigiani edili e affini “San Severo I”; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.352 del 16/09/2013, n. 531 del Reg. Gen. D.D. 16/09/2013, pubblicata all’albo dell’Ente in data 25/06/2013, e comunicata all’odierna ricorrente in data 20/09/2013, con nota protocollo n. 0006621;
– dei verbali di gara e, in particolare: del verbale n. 1 del 05/08/2013 e del verbale di gara n. 4 del 06/09/2013;
– In data 09/09/2013, con nota prot. N. 0006097, la ditta Conte Ciro Lucio srl protocollava istanza di accesso agli atti relativi alla gara de quo;
– Di tutti gli atti consequenziali, ancorchè non conosciuti, lesivi degli interessi dell’odierno ricorrente;
– e per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto ove, medio tempore, stipulato;
– e per il risarcimento in forma specifica mediante aggiudicazione dell’appalto de quo o, in via subordinata, per equivalente in via prudenziale quantificato nel mancato utile del 10% dell’offerta di gara, nel danno curriculare del 5% dell’importo a base d’asta, nonchè delle spese sostenute per la partecipazione alla gara, ivi comprese le spese per la progettazione, con riserva di quantificazione in corso di causa.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 56 del cod. proc. amm.;
Considerato che il danno temuto dalla ricorrente non sembra poter assumere i caratteri della particolare gravità  ed irreparabilità  nel tempo intercorrente tra la data odierna e quella della prossima camera di consiglio utile (14 novembre 2013) per la trattazione della domanda cautelare avanzata con il ricorso;
Considerato, infatti, che non risulta sottoscritto il contratto nè in concreto viene dimostrato l’inizio dei lavori;
 

P.Q.M.
respinge la suddetta domanda di misure cautelari provvisorie.
Fissa la camera di consiglio del giorno 14 novembre 2013 per la trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare.
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 21 ottobre 2013.
 
 
 
 
 




  Il Consigliere delegato
  Giuseppina Adamo







DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 21/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)