Processo amministrativo – Tutela cautelare monocratica – Pregiudizio immediato grave e irreparabile – Non sussiste – Fattispecie

Il periculum derivante dall’adozione di provvedimento in esecuzione di sentenza non sospesa dal giudice di Appello e dall’indizione di nuova gara (cui, peraltro, partecipa anche la società  ricorrente) non configura pregiudizio grave e irreparabile, tale da non consentire la trattazione della domanda cautelare nella prima camera di consiglio utile.

N. 00581/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01018/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)

Il Consigliere delegato
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 1018 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Nikante Costruzioni S.R.L., rappresentato e difeso dall’avv. Giuliano Di Pardo, con domicilio eletto presso l’avv. Vito Aurelio Pappalepore in Bari, via Pizzoli, 8; 

contro
Comune di Roseto Valfortore, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele De Vitto, con domicilio eletto presso l’avv. Rosa Cerabino in 70121 Bari, via Melo 141;
Provincia di Foggia; 

nei confronti di
Impresa Edile F.lli Antonio e Pasquale Picciuto Snc, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Mescia, Giuseppe Mescia, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni 210; 
Picciuto Srl; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della delibera del Commissario Straordinario di Giunta n. 63 del 20 maggio 2013, recante “annullamento in autotutela, a prescindere da quanto vorrà  decidere il Consiglio di Stato, dell’intero iter procedurale relativo all’affidamento dei lavori di intervento di mitigazione del rischio idrogeologico nel centro abitato in zona Vandagillo – Via Coste”;
– della nota regionale prot. n. 364 del 24.1.2013 nella parte in cui è paventata la possibilità  di revocare il finanziamento per la realizzazione dell'”Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico nel centro abitato in zona Vandagillo”;
– del bando, del disciplinare, del capitolato, di tutti gli allegati, afferenti la nuova procedura concorsuale indetta dal Commissario Straordinario e/o dal Comune di Roseto Valfortore per l’affidamento dei lavori di “Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico nel centro abitato in zona Vandagillo” di contenuto e data non conosciuti;
e con motivi aggiunti del 19/10/2013:
– della delibera di C.P. n. 14/2013 di conferimento delle funzioni SUA alla Provincia di Foggia;
– del bando, del disciplinare, del capitolato, di tutti gli allegati, afferenti la nuova procedura concorsuale indetta dal Commissario Straordinario e/o dal Comune di Roseto Valfortore per
l’affidamento dei lavori di “Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico nel centro abitato in zona Vandagillo” di contenuto e data non conosciuti;
– del bando pubblicato sulla GURI il 23.9.2013;
– del disciplinare e del capitolato speciale;
– di tutti gli allegati A1, A2, A3, A4, A5 e A6;
– di ogni atto consequenziale, connesso, presupposto, anche di contenuto non conosciuto.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 56 del cod. proc. amm.;
Considerato che il danno temuto dalla ricorrente non sembra poter assumere i caratteri della particolare gravità  ed irreparabilità  nel tempo intercorrente tra la data odierna e quella della prossima camera di consiglio utile (14 novembre 2013) per la trattazione della domanda cautelare avanzata con i motivi aggiunti;
considerato infatti, da un lato, che il provvedimento impugnato in via principale risulta essere stato adottato in esecuzione della sentenza n. 174 del 6 febbraio 2013 di questo Tribunale, non sospesa dal Giudice d’appello, e che, dall’altro, la mera indizione della nuova gara, a cui peraltro la società  partecipa, non sembra configurare un immediato periculum in mora;
 

P.Q.M.
respinge la suddetta domanda di misure cautelari provvisorie.
Fissa la camera di consiglio del giorno 14 novembre 2013 per la trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare.
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 21 ottobre 2013.
 
 
 
 
 




  Il Consigliere delegato
  Giuseppina Adamo







DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 21/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)