Processo amministrativo  – Giudizio impugnatorio – Principi generali – Ricorso – Rinuncia – Assenza delle  formalità  ex art. 84 c.p.a. –  Sopravvenuto difetto di interesse – Sussiste

Ai sensi dell’art. 84 comma 4, c.p.a., la rinuncia al ricorso proposta pur in assenza delle prescritte formalità  (dichiarazione sottoscritta dalla parte o dall’avvocato munito di mandato speciale depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale), può valere alla stregua di un fatto o comportamento della parte da cui il giudice desume argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa. 

N. 01475/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00795/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 795 del 2013, proposto da: 
Cataldo Marcone, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Caprio e Luigi Rosito, con domicilio eletto presso l’avv. Sandro Sisto in Bari, al lungomare Vittorio Veneto n. 6/B; 

contro
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Direzione Territoriale del Lavoro di Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Bari, alla via Melo n. 97; 

per l’annullamento
-della decisione prot. n. 28127 dell’11.4.2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Commissione istituita ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Decreto Interministeriale 8 ottobre 2012 presso la DTL di Bari;
-di tutti gli atti ad essa presupposti e, in particolare, della nota prot. n.20512 del 15.3.2013 della predetta Commissione;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Direzione Territoriale del Lavoro di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art.84 cod. proc. amm.;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Giuseppe Caprio, anche in sostituzione dell’avv. Luigi Rosito; Giovanni Cassano;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Considerato che non può darsi atto della rinuncia al ricorso poichè non formulata nel rispetto di tutte le formalità  richieste dall’art. 84 c.p.a.;
Considerato tuttavia che, ai sensi dello stesso art. 84 comma 4, c.p.a., la rinuncia proposta, pur in assenza delle prescritte formalità , può valere alla stregua di un fatto o comportamento della parte da cui il giudice desume argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa;
Ritenuto, nella fattispecie, di poter assegnare all’intervenuta rinunzia il significato di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del gravame, stando alle stesse dichiarazioni rese in udienza dall’avvocato difensore;
Ritenuto, pertanto, di dichiarare l’improcedibilità  del ricorso e, quanto alle spese, di procedere alla compensazione delle stesse in considerazione del comportamento processuale della parte ricorrente;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il ricorso improcedibile. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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