Enti e organi della p.A. – Sindaco – Ordinanza contingibile e urgente – Presupposti – Divieto di somministrazione cibo a cani randagi – Eccesso di potere – Fattispecie 

Dev’essere accolta al domanda di sospensione di un’ordinanza sindacale contingibile e urgente che abbia vietato la somministrazione per strada di cibi agli animali randagi in quanto viziata da eccesso di potere per erronea presupposizione ed irragionevolezza, indipendentemente dalla valutazione circa la sussistenza dei presupposti  di contingibilità  e urgenza propri di dette ordinanze. L’interesse pubblico tutelato, infatti, nel caso di specie, non può essere che quello di garantire che detta somministrazione avvenga nel pieno rispetto delle norme igienico – sanitarie e senza abbandono di rifiuti sul suolo pubblico. 

N. 00531/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01157/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
()
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1157 del 2013, proposto da:

Earth e Oipap Italia Onlus rappresentati e difesi dall’avv. Massimo Rizzato, con domicilio eletto in Bari, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia – Bari, alla piazza Massari n. 6;

contro
Comune di Panni; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Panni (Foggia) n. 15 dell’11/7/2013, della sola parte in cui vieta ai cittadini di alimentare i cani vaganti nella aree pubbliche o parte al pubblico mediante il deposito di cibo per terra;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2013 il dott. Antonio Pasca e udito per la parte l’avv. Tiziana Carella;
 

Considerato che, anche prescindere da ogni considerazione in ordine alla sussistenza o meno nel caso di specie, dei presupposti di contingibilità  ed urgenza, ricorre il fumus boni juris sotto il profilo dell’eccesso di potere per erronea presupposizione ed irragionevolezza;
Considerato che l’interesse pubblico perseguito non può identificarsi nel divieto di alimentazione di cani randagi o animali di affezione, bensì viceversa nell’esigenza di evitare il verificarsi di situazioni nocive o pericolose dal punto di vista igienico sanitario, le quali possono essere messe in pericolo dall’abbandono di rifiuti su suolo pubblico, siano essi avanzi di cibo o contenitori, fattispecie già  prevista come illecito da altre norme indipendentemente dall’ordinanza sindacale impugnata;
Considerato, pertanto, che deve ritenersi del tutto lecita la somministrazione in favore di cani randagi o animali da affezione vaganti in genere, purchè il deposito di cibo avvenga attraverso l’uso di appositi contenitori ed a condizione che gli stessi vengano successivamente rimossi a cura degli stessi cittadini che hanno somministrato il cibo, costituendo tale successivo adempimento un loro preciso onere , oltre che conforme al comune senso civico, la cui violazione risulta già  proseguibile integrando la fattispecie di abbandono di rifiuti su suolo pubblico;
Considerato che, alla stregua di quanto sopra, emerge l’illogicità  in parte qua dell’impugnato provvedimento, nonchè la sua ultroneità  rispetto ai rimedi già  offerti dall’ordinamento;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Unica, accoglie la suindicata istanza cautelare;
Condanna il Comune di Panni al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese processuali della presente fase cautelare, che liquida in € 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)