Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Emersione lavoro irregolare – Capacità  economica del datore di lavoro – Parametri – Direzione territoriale del lavoro – Parere – Motivazione – Necessità 

Nell’ambito di un procedimento di emersione del lavoro irregolare, la disciplina dettata dall’art. 5 del D.Lgs. 109/2012 e dal D.M. 29 agosto 2012 recante attuazione della norma, prevede che la direzione territoriale del lavoro emani  il proprio parere  obbligatorio secondo dettagliati parametri e renda,  soprattutto in caso di parere negativo, dettagliata motivazione (nel caso di specie la gravità  della laconicità  della motivazione resa è stata evidenziata dalla circostanza  che, in sede di partecipazione al procedimento da parte del ricorrente raggiunto da un preavviso di diniego, questi avesse addotto diversi documenti ulteriori -dichiarazione IVA, IRAP, contributi comunitari-, al fine di dimostrare la propria capacità  economica anche attraverso altri indici di ricchezza oltre quello emergente dalla dichiarazione dei redditi). 

N. 01342/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00823/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
()
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 823 del 2013, proposto da: 
G. C., rappresentato e difeso dall’avv. Tiziana Sangiovanni, con domicilio eletto presso Tiziana Sangiovanni in Bari, via Napoli 138; 

contro
U.T.G. – Prefettura Di Bari S.U.I., Ministero Dell’Interno, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
del provvedimento emesso dalla Prefettura di Bari – U.T.G. Sportello Uni­co per l’lmmigrazione di Bari, in. data 12.03.2013, comunicato all’odierno ricorrente in data .03.04.201 3, con il quale è stato comunicato il rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare ex D.Lgs. 109/2012 prot. n. P-BA/L/N/2012/102088, relativo al lavoratore di nazionalità  indiana, sig. Singh Manjit, presentata dal sig. C. G. in data 04.10.2012,
nonchè
di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente e/o comunque connesso, sempre nei limiti dell’interesse.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. – Prefettura Di Bari S.U.I. e di Ministero Dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2013 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori Tiziana Sangiovanni e Grazia Matteo;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame, tempestivamente notificato e depositato, il datore di lavoro C. G. – nella sua qualità  di titolare dell’omonima azienda agricola – impugna il provvedimento di cui in epigrafe, con il quale lo SUI della Prefettura/UGT di Bari ha respinto l’ istanza di regolarizzazione – presentata ex art. 5 D.lgs. n. 109/2012 – a favore del cittadino extracomunitario Singh Manjit, motivato mediante il richiamo al parere non favorevole all’accoglimento dell’istanza espresso dalla DPL (¦i redditi dichiarati disponibili all’Agenzia delle Enterate dal datore di lavorio risultano insufficienti ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 c. 7 del D.L.gs. 109/2013 e dell’art. 3 c. 2 del D.I. del 29/08/2012 previsto dall’art. 5 c. 1 del D. lgs. 109/2012″).
Il ricorrente deduce le seguenti doglianze:
1) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 5 del D.lgs. 109/2012, in combinato disposto con l’art. 3 del decreto interministeriale del 29.8.2012 e il comma 8 dell’art. 30bis del DPR 31.8.1999 n. 394, violazione e falsa applicazione di norme interne con riferimento alla circolare del Ministero del Lavoro n. 55/2000 nonchè per eccesso di potere per difetto di istruttoria ed errata valutazione dei fatti; lamentando la mancata valutazione, in relazione all’imprenditore agricolo, di altri indici di ricchezza (dichiarazione IVA, IRAP, contributi comunitari ecc.) al fine della determinazione delle capacità  economica del datore.
2) Eccesso di potere: difetto assoluto di motivazione, difetto di istruttoria, motivazione apparente. Omessa motivazione – Violazione delle norme sul procedimento amministrativo; contestando l’adeguatezza della motivazione dell’atto
Si è costituita in giudizio, tramite l’Avvocatura dello Stato, l’intimata Amministrazione, chiedendo il rigetto.
Alla c.c. del 23.7.2013 è stata assunta l’ordinanza collegiale n. 1159, con la quale è stata richiesta alla Prefettura di Bari una relazione di chiarimenti sui fatti di causa, con allegata la relativa documentazione con rinvio alla c.c. del 25.9.2013.
In data 5.8.2013 l’Avvocatura erariale ha depositato la relazione datata 23.7.2013 dello SUI di Bari con allegata documentazione.
Alla c.c. del 25.9.2013 è stato dato avviso ex art. 60 CPA, della possibile definizione del ricorso nel merito con sentenza breve.
Il ricorso è fondato.
La norma con cui è stata prevista una nuova ipotesi di sanatoria nell’anno 2012 (l’art. 5 del d.Lgs. 16.7.2012 n. 109) prevede (al c. 9) che lo sportello unico per l’immigrazione deve, fra l’altro, acquisire il parere della competente direzione territoriale del lavoro in ordine alla capacità  economica del datore di lavoro e alla congruità  delle condizioni di lavoro applicate.
A sua volta il D.M. 29.8.2012, recante le norme di attuazione del cit. art. 5 D.Lgs. n. 109/12, dispone, all’art. 3 (requisito reddituale del datore di lavoro) che:
” 1. L’ammissione alla procedura di emersione è condizionata all’attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società , di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000,00 (trentamila) euro annui, salvo quanto previsto al comma 2.
2. Per la dichiarazione di emersione di un lavoratore straniero addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000 euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il 2^ grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi.
3. In caso di dichiarazione di emersione presentata dal medesimo datore di lavoro per più lavoratori, ai fini della sussistenza del requisito reddituale di cui ai commi 1 e 2, la congruità  della capacità  economica del datore di lavoro in rapporto al numero delle richieste presentate, è valutata dalla direzione territoriale del lavoro ai sensi del comma 8 dell’articolo 30-bis del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.
4. ¦.”
Infine il c. 8 dell’art. 30 bis del DPR 31.8.199 n. 394 dispone che: “Lo Sportello unico, fermo quanto previsto dall’articolo 30-quinquies, procede alla verifica della regolarità , della completezza e dell’idoneità  della documentazione presentata ai sensi del comma 1, nonchè acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro, anche in via telematica, la verifica dell’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità  del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità  economica e alle esigenze dell’impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili. ¦”.
Non v’è dubbio che le sovra esposte disposizioni normative attribuiscano alla DTL una potestà  valutativa da effettuare in relazione a ciascun singolo caso in ordine alla capacità  economica del datore di lavoro.
In presenza di tale margine di apprezzamento è fatto onere alla DTL di svolgere un adeguata motivazione delle valutazioni poste in essere.
Peraltro, ciò non è avvenuto nella fattispecie all’esame.
Anzi, a fronte della presentazione da parte dell’odierno ricorrente – a seguito della comunicazione del preavviso di diniego ex art. 10bis L. 241/90 – di nuova documentazione, il provvedimento definitivo di diniego nulla ha aggiunto alla scarna motivazione del parere DTL, limitandosi ad affermare che “il dichiarante ha fornito informazioni inadeguate”.
L’accoglimento del gravame, con l’assorbimento degli ulteriori profili di doglianza, comporta l’onere per l’amministrazione di rideterminarsi sulle istanze esprimendo un motivato e congruo giudizio sull’idoneità  dell’impresa del ricorrente ad assumere il lavoratore regolarizzando.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Unica)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ atto impugnato.
Spese compensate.
Contributo unificato rifuso ex art. 13 c 6-bis.1 D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente, Estensore
Antonio Pasca, Consigliere
Giuseppina Adamo, Consigliere
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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