Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – SCIA – Attività  di deposito ed esposizione di autoveicoli – Modifica della destinazione d’uso – Ordinanza di sgombero – Legittimità 

Non merita accoglimento l’istanza cautelare di sospensione del provvedimento con cui il comune nega la S.C.I.A. finalizzata all’avvio dell’attività  di deposito ed esposizione a fini commerciali di autoveicoli, atteso che, allo stato degli atti, l’attività  proposta altera le finalità  urbanistiche dell’assetto territoriale con riferimento alla destinazione d’uso. Invero, il deposito di autoveicoli risulta comunque attività  connessa e collegata all’attività  di vendita degli stessi e, quindi, incompatibile con la zonizzazione urbanistica.
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Vedi Cons. St., sez. IV, ordinanza 23 ottobre 2013, n. 4192 – 2013; decreto 2 ottobre 2013 n. 3878 – 2013 ric. n. 4192 – 2013

N. 00533/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01110/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
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ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1110 del 2013, proposto da:

Automercato S.R.L., rappresentata e difesa dall’avv. Michele Didonna, con domicilio eletto presso Michele Didonna in Bari, via Cognetti, 58;

contro
Comune di Putignano, rappresentato e difeso dall’avv. Gaetano Di Muro, con domicilio eletto presso Gaetano Di Muro in 70100 Bari, via Imbriani N. 48; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento a firma del Dirigente III Ripartizione Tecnica del Comune di Putignano prot. n. 31304 del 29.07.2013, notificato alla ricorrente in pari data, avente a oggetto il diniego alla S.C.I.A. n. 195/2013 presentata dalla Automercato s.r.l. il 08.07.2013, finalizzata all’avvio dell’attività  di deposito ed esposizione ai fini commerciali di autoveicoli nuovi e usati, da effettuarsi su un suolo sito in agro di Putignano alla Contrada Due Lamie, con contestuale ordine di sgombero dell’area nel termine di gg. 30 dalla data del provvedimento;
di ogni altro atto preordinato,connesso e consequenziale comunque lesivo per gli interessi della ricorrente, ancorchè non conosciuto dalla medesima;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Putignano;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2013 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori: Michele Didonna e Gaetano Di Muro;
 

Considerato che nella specie, ad un primo sommario esame, non si ravvisa il fumus boni juris, alla stregua della documentazione in atti, atteso che – anche a prescindere dalla pregressa vicenda di cui al ricorso n. 949/2012 (che pende presso questo Tribunale) – l’attività  proposta, pur non introducendo alcuna modica stabile dell’assetto del territorio, ne altera tuttavia le finalità  urbanistiche con riferimento alla destinazione d’uso, non compatibile con la zonizzazione urbanistica, in considerazione del fatto che il deposito di autovettura risulta comunque attività  connessa e funzionalmente collegata all’attività  di vendita autoveicoli;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Unica, respinge la suindicata istanza cautelare;
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune resistente, delle spese processuali della presente fase cautelare, che liquida in € 800,00 oltre accessori di legge.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Giuseppina Adamo, Consigliere
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)