Procedimento amministrativo – Provvedimento – Accordo Regione/parti sociali –  C.I.G. in deroga – Pubblicazione su sito non istituzionale – Ove siano già  conosciuti i richiedenti la CIG – Non è sufficiente – Condizioni

In materia di ammissione alla cassa integrazione guadagni in deroga, pur essendo astrattamente idonea la pubblicazione dell’accordo sottoscritto fra Regione e parti sociali effettuata nel sistema denominato “Sintesi” – destinato al dialogo fra Amministrazione e imprese interessate alle misure in deroga – piuttosto che sul sito istituzionale dell’ente, è necessario che, in caso di procedimento avviato telematicamente in data anteriore alla sopravvenuta modifica della disciplina, venga dato specifico avviso alle parti, ormai conosciute, con mezzi adeguati alla situazione concreta (nel caso di specie, non è stata ritenuta idonea  la pubblicazione dell’intervenuta modifica effettuata nella sezione ˜news’ del sito web, rispetto alla quale non è previsto uno specifico obbligo di consultazione).

N. 00537/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00715/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
()
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 715 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Sogiapi s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Paolo Bello, con domicilio eletto in Bari, via Principe Amedeo, 82/A;

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Isabella Fornelli, con domicilio eletto in Bari, lungomare Nazario Sauro n. 33; INPS – Istituto nazionale della previdenza sociale, INPS – Istituto nazionale della previdenza sociale – Direzione provinciale di Bari; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della determinazione del Dirigente del Servizio politiche per il lavoro della Regione Puglia n. 84 del 13 marzo 2013 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 43 del 21.3.2013), avente ad oggetto: “CIG in deroga 2012. Mancata ammissione al trattamento” e del relativo allegato, nella parte in cui dispone la mancata ammissione al trattamento CIG in deroga 2012 ovvero respinge le due istanze presentate dalla Sogiapi srl per il periodo I.2.2012-30.4.2012 e per il periodo I.5.2012 – 31.12.2012;
di ogni atto agli stessi presupposto, connesso e consequenziale, specie se non conosciuto e menzionato nel presente atto.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 del cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2013 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv. Saverio Nitti e Isabella Fornelli;
 

Considerato che il rigetto dell’istanza per l’ammissione alla cassa integrazione guadagni in deroga 2012 è motivato in relazione alla tardività  della produzione della relativa documentazione cartacea (inviata alla Regione in data 10 gennaio 2013);
considerato che il termine (del 2 gennaio 2013) applicato dalla Regione è stato fissato nell’apposito accordo con le parti sociali, datato 4 dicembre 2012 (modificativo del precedente del 23 aprile 2012 – che era composto anche da un allegato tecnico), alle cui regole l’Ente si è assoggettato;
considerato che, in specie con i motivi aggiunti, la società  contesta la validità  e l’efficacia vincolante nei propri confronti di tale ultimo accordo, in quanto non pubblicato sul sito istituzionale della Regione (mentre del precedente era stato dato avviso in quella sede): invero, sarebbe solo comparso sul sistema di trasmissione SINTESI l’indicazione del cambiamento della scadenza per la trasmissione della documentazione cartacea, ma ciò successivamente al momento in cui la SOGIAPI ha inoltrato l’ultima domanda telematica (21 maggio 2013), per cui l’istante non aveva motivo di accedere al sistema informativo;
considerato che dalle argomentazioni attorie non si deduce la fonte normativa dell’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale (al posto della pubblicazione nella apposito sistema SINTESI, specificamente destinato al “dialogo” tra la Regione e le imprese interessate alle misure in deroga);
considerato tuttavia che la modifica della scadenza è intervenuta dopo la presentazione telematica della domanda e quindi nell’ambito di un procedimento già  avviato dal Consorzio interessato, in base alla disciplina in quel momento vigente;
considerato perciò che, essendo già  determinati i soggetti richiedenti la CIG e quindi i destinatari della comunicazione relativa all’anticipazione del termine per la produzione della documentazione cartacea, tale avviso doveva avvenire con mezzi adeguati alal situazione concreta;
considerato che la pubblicazione tra le news del sistema SINTESI non appare dotato di tale specifica idoneità  nelle particolari circostanze;
considerato che lo stesso accordo del 23 aprile 2012 non conteneva alcuna previsione nè in ordine alle future pubblicazioni su tale sistema nè in ordine all’onere della consultazione di SINTESI;
considerato che, invero, l’accordo del 23 aprile 2012 si limita a preannunciare che “l’Amministrazione regionale si riserva di richiedere attraverso il sistema informativo SINTESI e/o a mezzo raccomandata a.r. o posta certificata chiarimenti e/o integrazioni in merito alla documentazione ricevuta. Qualora il datore di lavoro non provveda, (¦) la domanda sarà  rigettata” (punto 6, penultimo paragrafo);
considerato però che la pubblicazione su SINTESI non è stata effettuata nemmeno con tali modalità  individualizzanti, bensì nella generica sezione “news”, rispetto alla quale non era contemplato alcun dovere di consultazione;
considerato pertanto che si rinvengono nella fattispecie i presupposti per la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
considerato che il complesso della vicenda giustifica la compensazione delle spese della fase cautelare;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione unica) accoglie la suindicata domanda cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia della determinazione impugnata.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 10 luglio 2014.
Compensa tra le parti le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)