1. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Permesso di costruire – Impugnazione   – Diritto di vedute – Assenza di titolo – Effetti


2. Risarcimento del danno – Attività  edilizia privata – Permesso di costruire –  Demolizione – Nesso di causalità  – Assenza

1. Non può farsi luogo alla sospensione cautelare di un titolo edilizio, qualora – almeno nella sommaria cognizione propria della fase cautelare – emerga il buon diritto del controinteressato alla costruzione in aderenza ed allorchè il diritto di veduta del ricorrente, asseritamente leso dal permesso di costruire impugnato, non risulti supportato da alcun titolo.


2. Non è sorretta dal necessario nesso eziologico un’azione di di risarcimento del danno spiegata nel corso del giudizio di impugnazione di un permesso di costruire, allorchè l’attività  edificatoria svolta al momento della proposizione della domanda sia allo stato di demolizione. 
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Vedi Cons. St., sez.IV, ordinanza 20 novembre 2013, n. 4594 – 2013; ric. n. 7863 – 2013

N. 00532/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01099/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
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ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1099 del 2013, proposto da:

Antonio Capuano, rappresentato e difeso dall’avv. Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto presso Felice Eugenio Lorusso in Bari, via Amendola N.166/5;

contro
Comune di Modugno, rappresentato e difeso dall’avv. Cristina Carlucci, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Piazza Massari; 
Regione Puglia; 

nei confronti di
CMC Costruzioni S.R.L., rappresentato e difeso dall’avv. Filippo Mascellaro, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Piazza Massari; 
Giulia Di Ceglie; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del permesso di costruire n. 46 del 19 luglio 2013, rilasciato dal Comune di Modugno alla società  “CMC Costruzioni S.r.l.” per la costruzione di un fabbricato per civile abitazione a piano seminterrato e n. 4 piani fuori terra, con altezza massima di m. 13, (oltre il torrino scala), su suolo individuato in catasto al foglio 20, particella 59, reso libero in seguito alla demolizione di fabbricato esistente alla via X Marzo, 76-78 del Comune di Modugno;
– di ogni atto al predetto connesso, compresi gli atti relativa all’istruttoria espletata dal Comune di Modugno con riferimento al permesso di costruire 46/2013;
per la declaratoria di nullità  e per l’annullamento
della disposizione di cui all’art. 4.6.4 delle N.T.A. in vigore nel Comune di Modugno;
per la declaratoria di nullità 
della Circolare interna del Servizio 4 del Comune di Modugno;
per il risarcimento del danno
derivante nei confronti del sig. Capuano dal rilascio del permesso di costruire 46/2013;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Modugno e della CMC Costruzioni S.R.L.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2013 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori Felice Eugenio Lorusso, Cristina Carlucci e Felicetta Cilifrese;
 

Considerato che oggetto del giudizio in esame è costituito unitamente dalla valutazione della legittimità  o meno dell’impugnato permesso di costruire rilasciato in favore della controinteressata, nonchè dalla domanda risarcitoria connessa al rilascio del predetto titolo autorizzativo, ove possa ravvisarsi il necessario requisito del nesso di causalità , ferma restando la possibilità  di tutela dei diritti del ricorrente innanzi al giudice ordinario con riferimento a tutti i restanti profili;
Ritenuto che non ricorre il presupposto del fumus boni juris nei termini proposti dal ricorrente e che non sembra sussistere un nesso causale tra i profili di danno evidenziati e il titolo autorizzativo, atteso che l’attività  edificatoria risulta allo stato circoscritta alla mera demolizione dell’edificio esistente;
Ritenuto, ad un primo sommario esame, non condivisibili le censure proposte nei confronti dell’impugnato provvedimento, dovendosi ritenere il buon diritto del controinteressato di costruzione in aderenza e atteso che l’asserito diritto di veduta del ricorrente non risulta allo stato supportato da alcun titolo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Unica, respinge la suindicata istanza cautelare;
Compensa, tra le parti, le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Giuseppina Adamo, Consigliere
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)