Processo amministrativo – Istanza di abbreviazione dei termini per la fissazione dell’udienza – Decorso termine di costituzione delle parti – Necessità  – Fattispecie

Non può essere concessa con decreto monocratico l’abbreviazione dei termini processuali per la fissazione dell’udienza di merito ex art. 53 del c.p.a. (richiesta per il 23 ottobre 2013), considerando che l’udienza per la discussione del ricorso non può essere fissata prima dello spirare del termine di costituzione delle parti ex art. 71, co.3, c.p.a. e che, nella specie, non è possibile rispettare la tempistica relativa agli art. 71, co.5 del c.p.a. (decreto di fissazione d’udienza) e 72, co.1, c.p.a. (termini per memorie e documenti).

N. 00392/2013 REG.PROV.PRES.
N. 01051/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
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Il Consigliere delegato
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 1051 del 2013, proposto da: 
Wind Energy Project 2 s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Jacopo Sanalitro, Luigi Valentino Damone e Stefano Grassi, con domicilio eletto presso l’avv. Nicola De Feudis in Bari, via Camillo Rosalba n. 47/Z; E.On Climate & Renewables Italia s.r.l.; 

contro
Regione Puglia, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero per i Beni e le Attività  culturali, Ministero per i Beni e le Attività  culturali – Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Puglia, Soprintendenza per Beni architettonici e paesaggistici per le Province di Bari, Foggia, Provincia di Foggia, Comune di Torremaggiore; 

nei confronti di
Ncd – Divisione Eolica S.R.L., Edp Renewables Italia s.r.l.; 
Terna – Rete Elettrica Nazionale s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Di Stefano e Antonio Iacono, con domicilio eletto presso gli uffici di Terna s.p.a. in Bari, via Trisorio Liuzzi, 195; 

per l’annullamento
– del provvedimento del Servizio Energia della Regione Puglia del 26 giugno 2013, prot. n. 5374, recante diniego dell’autorizzazione unica per l’impianto eolico di Crocella;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto dalla ricorrente, ivi inclusi, in particolare:
– la nota del 16 aprile 2013, prot. n. 3278 del Servizio Energia della Regione Puglia;
– la nota prot. n. 0006976 del 15 maggio 2013 della Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le Province di Bari, Barletta – Andria – Trani e Foggia;
– la nota prot. n. 0003899 del 14 maggio 2013 dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità  della Regione;
– la nota prot. n. 4445 del 28 maggio 2013;
– la nota della Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le Province di Bari, BAT e Foggia prot. n. 7627 del 31 maggio 2012, richiamata nella nota prot. n. 6976 del 15 maggio 2013 ma mai trasmessa alla ricorrente;
nonchè per la condanna
delle Amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla Società  ricorrente a causa dell’illegittimità  dei provvedimenti impugnati.
 

Visti il ricorso, notificato il 29 luglio 2013 e depositato il I agosto 2013, e i relativi allegati;
Vista l’istanza di abbreviazione dei termini ex art. 53 del codice del processo amministrativo, prodotta il 29 agosto 2013;
Considerato che la richiesta si fonda sull’esigenza di discutere la causa all’udienza del 23 ottobre 2013 insieme con altre – riguardanti soggetti diversi – delle quali la società  evidenzia la connessione;
Visto l’art. 53 del codice del processo amministrativo, per il quale possono essere abbreviati i termini previsti dal presente codice per la fissazione di udienze fino alla metà ;
Considerato che, a norma dell’art. 71, terzo comma, l’udienza per la discussione del ricorso è da fissarsi spirato il termine per la costituzione delle altre parti (termine che nella fattispecie inizierà  a decorrere dopo la sospensione feriale);
Considerato che il rispetto della tempistica stabilita dagli artt. 71, quinto comma, e 73, primo comma, ancorchè con la dimidiazione consentita dall’art. 53, non permetterebbe comunque la trattazione all’udienza del 23 ottobre 2013;
 

P.Q.M.
respinge l’istanza di abbreviazione dei termini ex art. 53 del codice del processo amministrativo, prodotta il 29 agosto 2013.
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 29 agosto 2013.
 
 
 
 
 

  Il Consigliere delegato
  Giuseppina Adamo


DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 29/08/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)