1. Pubblica sicurezza – Armi, munizioni e materiale esplodente – Licenza di porto d’armi – Rinnovo – Inaffidabilità  – Pericolo di abuso – Diniego


2. Pubblica sicurezza – Armi, munizioni e materiale esplodente – Licenza di porto d’armi – Rinnovo – Buona condotta


3. Procedimento amministrativo – Provvedimento – Rilascio della licenza di porto d’armi – Lata discrezionalità  amministrativa – Limiti di sindacabilità  giurisdizionale – Uso distorto del potere discrezionale

1. In tema di concessione della licenza di porto d’armi, ai sensi dell’art. 42 R.D. n. 773 del 1931, l’apprezzamento discrezionale che compete all’Amministrazione si incentra su una valutazione di concreta affidabilità  del soggetto richiedente circa la possibilità  di un abuso dell’arma che chiede di essere autorizzato a portare. Ne consegue l’impossibilità  di rilasciare la licenza di porto d’armi a quanti non danno affidamento di non abusare delle armi.
 
2. Ai fini del rilascio della licenza di porto d’armi, il soggetto richiedente il provvedimento deve risultare indenne da mende ed osservare una condotta di vita improntata all’osservanza delle norme penali e delle comuni regole di buona convivenza civile. In sostanza, non devono residuare sintomi o sospetti di utilizzo improprio dell’arma.
 
3. La valutazione amministrativa circa il rilascio della licenza di porto d’armi ha natura di lata discrezionalità  il cui sindacato può riguardare esclusivamente l’eventuale uso distorto. àˆ da escludere un uso distorto del potere discrezionale in presenza di una segnalazione del richiedente per fatti di reato da cui sono fondatamente desumibili sintomi e sospetti di un potenziale utilizzo improprio dell’arma. Non è, infatti, possibile, in tal caso, escludere ex ante l’eventualità  di un abuso da parte del richiedente.

N. 01286/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02114/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Celozzi e Giuseppe Salerno, con domicilio eletto presso l’avv. Domenico Romito in Bari, via Principe Amedeo 93;

contro
Ministero dell’Interno e Questura di Foggia, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del decreto emesso dal Questore di Foggia in data 24.9.2010 e notificato il 19.10.2010 con il quale veniva respinta l’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia;
– nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quello impugnato, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, anche sconosciuti, tra cui, per quanto di ragione, le note informative del Comando Compagnia Carabinieri di Larino e del Comando Stazione di Casalnuovo Monterotaro e la circolare del Ministero dell’Interno n. 557/PAS 4901.10171;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 52, commi 1 e 2 dlgs 30 giugno 2003, n. 196;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 3 maggio 2013 per le parti i difensori avv.ti Gennaro Notarnicola, su delega degli avv.ti Giuseppe Salerno e Maria Celozzi, e Ines Sisto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente -OMISSIS- impugna il provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo della licenza di porto fucile per uso caccia.
A base del suddetto provvedimento vi è la carenza del requisito di buona condotta del -OMISSIS-, essendo stato lo stesso segnalato dal Comando Stazione CC di Larino per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Evidenzia parte ricorrente che dai vari certificati (in atti) non risulta alcun precedente penale, nè alcun carico pendente; che, conseguentemente, non può affermarsi la mancanza del requisito di buona condotta.
L’interessato produce, inoltre, documentazione aggiornata al mese di marzo 2013 da cui non risulta alcun precedente penale, nè alcun carico pendente a proprio carico.
Si costituiva l’Amministrazione, resistendo al gravame.
Ciò premesso, ritiene questo Collegio che il ricorso sia infondato.
Invero, la circostanza della segnalazione del -OMISSIS- da parte del Comando Stazione CC di Larino per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti (posta a fondamento del gravato provvedimento) costituisce di per sè motivo ostativo al rinnovo della licenza di porto fucile per uso caccia (circostanza liberamente apprezzabile dalla Amministrazione nell’esercizio di un potere ampiamente discrezionale), in quanto sintomatica della carenza del requisito della buona condotta espressamente richiesto dagli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).
A tal riguardo, rileva Cons. Stato, Sez. VI, 11 febbraio 2011, n. 901: “In tema di concessione della licenza di porto d’armi ai sensi dell’art. 42 r.d. n. 773 del 1931, l’apprezzamento discrezionale che compete all’Amministrazione si incentra su una valutazione di concreta affidabilità  del soggetto circa la possibilità  di un abuso dell’arma che domanda di essere autorizzato a portare o a portare ulteriormente. Dunque, anche in riferimento alla norma generale dell’art. 11 circa le autorizzazioni di polizia, la licenza di porto d’armi va negata a quanti non danno affidamento di non abusare delle armi, in riferimento alle superiori esigenze dell’ordine e della sicurezza pubblica e della prevenzione del danno a terzi da indebito uso e inosservanza degli obblighi di custodia, della prevenzione di reati agevolati dal mezzo di offesa. Pertanto, il rilascio di siffatta licenza postula che, nella valutazione discrezionale dell’Amministrazione, il soggetto risulti indenne da mende e osservi una condotta di vita improntata a osservanza delle norme penali e di tutela dell’ordine pubblico, nonchè delle comuni regole di buona convivenza civile: elementi dai quali può essere dato trarre la ragionevole convinzione che non siano ravvisabili sintomi e sospetti di utilizzo improprio dell’arma. Siffatta valutazione amministrativa – che cautela l’interesse pubblico mediante un giudizio prognostico che, “ex ante”, sia tale da portare ad escludere la possibilità  di un abuso – è per sua natura di lata discrezionalità  e il suo esercizio è suscettibile di sindacato solo riguardo all’eventuale uso distorto.”.
Nel caso di specie non è dato rinvenire – come visto in precedenza – un esercizio distorto, da parte dell’Amministrazione, del potere di negare al -OMISSIS- il rinnovo della licenza di porto fucile per uso caccia, a fronte della sussistenza della citata segnalazione per fatti di reato (i.e. detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti) da cui sono fondatamente desumibili sintomi e sospetti di un potenziale utilizzo improprio dell’arma, non potendosi conseguentemente – sulla base di un giudizio prognostico “ex ante” – escludere l’eventualità  di un abuso da parte del ricorrente.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente -OMISSIS- al pagamento delle spese di giudizio in favore della Amministrazione resistente, liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2 dlgs 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità  e degli altri dati identificativi di -OMISSIS-, manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/08/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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