Contratti pubblici – Esecuzione – Art.22, co. 2, legge Regione Puglia n. 39/2008 – Questione di costituzionalità  – Conseguenze

Merita accoglimento l’istanza cautelare proposta dal gestore di discarica per la sospensione dell’ordine di costituire le garanzie finanziarie di cui al regolamento regionale n.18/2007, ove, per un verso, nei confronti dell’art.22, co.2, della legge Regione Puglia n. 39/2008, che ha legittimato l’adozione del suddetto  regolamento, sia stata sollevata questione di costituzionalità  e, per altro verso, gli importi delle garanzie finanziarie  previste nel regolamento risultino elevatissimi  (€ 11.845.333,00 per la gestione operativa delle discarica oltre a  € 5.992.000,00 per quella post operativa).

N. 00466/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01025/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
()
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1025 del 2013, proposto da Lombardi Ecologia s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Cantobelli, con domicilio eletto presso l’avv. Luca Alberto Clarizio in Bari, via Vito Nicola De Nicolò, 7;

contro
Provincia di Bari;
Regione Puglia;

per l’annullamento,
previa concessione di idonee misure cautelari,
– della nota della Provincia di Bari – Servizio Polizia Provinciale – Protezione Civile e Ambiente, prot. n. 1228 del 14.5.2013, successivamente pervenuta, ad oggetto “Ditta Lombardi Ecologia. Autorizzazione Integrata Ambientale. DD Regione Puglia n. 599/2009 e 611/2009. Impianto di discarica in agro di Conversano (III lotto), C.da Martucci, Controlli ex art. 29 decies D.Lgs. n. 152/06. Adempimenti ex RR n. 18/2007. Riscontro nota prot. n. 587/2013 del 6.5.2013”;
– del Regolamento della Regione Puglia n. 18 del 16.7.2007, pubblicato nel BURP del 18.7.2007;
– nonchè di tutti gli atti ai predetti comunque connessi, preordinati o conseguenti, ancorchè non conosciuti, ivi compresi quelli specificamente indicati in ricorso;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di concessione di idonee misure cautelari, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e udito nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2013 per la parte ricorrente il difensore avv. Anna Del Giudice, su delega dell’avv. Francesco Cantobelli;
 

Rilevato che con ordinanze di questo T.A.R. n. 1010/2012, n. 1011/2012, n. 1012/2012 e n. 1013/2012 è stata sollevata questione di costituzionalità  – peraltro riproposta da parte ricorrente nell’atto introduttivo del presente giudizio – dell’art. 22, comma 2 legge Regione Puglia 28 dicembre 2006, n. 39 (disposizione che ha legittimato la Regione Puglia alla adozione del gravato regolamento regionale n. 18/2007);
Ritenuto che sussiste il pregiudizio grave e irreparabile evidenziato dalla società  ricorrente nella istanza cautelare, atteso che la Provincia di Bari con la gravata nota prot. n. 1228 del 14.5.2013 ha obbligato la società  ricorrente alla prestazione entro breve termine della garanzia finanziaria nella misura di € 11.845.333,00 per la gestione operativa della discarica e di € 5.992.000,00 per quella post operativa, determinata secondo le disposizioni del regolamento regionale n. 18/2007;
Ritenuto, conseguentemente, che sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende gli atti impugnati nei limiti dell’interesse di parte ricorrente.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Oscar Marongiu, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/08/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)