Pubblica sicurezza – Licenza fucile da caccia – Revoca – Sulla base di una denunzia –  Danno grave e irreparabile – Non sussiste

Dev’essere rigettata l’istanza cautelare avverso la revoca  della licenza di porto di fucile da caccia a seguito di una mera denunzia nei confronti del titolare della medesima licenzia, quantunque il ricorso appaia assistito da fumus boni iuris, in assenza della prova della sussistenza del danno grave e irreparabile.

N. 00467/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00988/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
()
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 988 del 2013, proposto da:

L. T., rappresentato e difeso dagli avv. Aldo Altomare e Francesco Santangelo, con domicilio eletto presso Luciano Moretti in Bari, via Dante n. 245;

contro
Questura di Foggia; Ministero dell’Interno, U.T.G. – Prefettura di Foggia, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo n. 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del Decreto del 15.1.2013 della Questura di Foggia, notificato al ricorrente in data 1.2.2013, con la quale il Questore della Provincia di Foggia dispone che la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia nr. 222039 – N;
nonchè di ogni altro atto presupposto, consequenziale e correlato o comunque connesso;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’U.T.G. – Prefettura di Foggia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2013 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori, avv.ti Aldo Altomare e Grazia Matteo;
 

Ritenuto che l’invocata misura cautelare non possa trovare accoglimento, atteso che, pur apprezzando i profili evidenziati nel ricorso in ordine alla sussistenza del fumus – apparendo prima facie che il provvedimento impugnato si fondi sulle risultanze di una mera denuncia – pur tuttavia non può ritenersi sussistente il requisito del periculum, non potendosi ritenere sufficienti le affermazioni addotte al riguardo dal ricorrente;
Ritenuto che sussistano giusti motivi per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione unica) respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/08/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)