Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Carabinieri – Trasferimento – Per candidatura alle elezioni  – Illegittimità  

Ai sensi dell’art. 53 D.P.R. n. 335/1982 il militare che sia candidato alle elezioni politiche  ed amministrative non può prestare servizio nella circoscrizione di competenza per tre anni, mentre, in caso di sua elezione, deve essere trasferito nella sede più vicina per tutta la durata del mandato: ne discende che il trasferimento comminato al militare candidato non vincitore alle elezioni politiche  è meritevole di sospensione.

N. 00458/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00908/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
()
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 908 del 2013, proposto da Colucci Franco, rappresentato e difeso dall’avv. Gabriele Bavaro, con domicilio eletto in Bari, corso Vittorio Emanuele, 172;

contro
Ministero della Difesa e Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento n. 188263/T-7-2 del 24.5.2013 del resistente Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri notificato al ricorrente il 25.5.2013 con cui è stato disposto “il trasferimento del Luogotenente Colucci Franco dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, Nucleo Antisofisticazioni e Sanità  di Bari (NAS) all’11° Battaglione Carabinieri Puglia”;
– nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o comunque consequenziale ancorchè non conosciuto ma comunque lesivo della sfera giuridica del ricorrente, ivi compresi quelli specificamente indicati in ricorso;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e udito nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2013 per la parte ricorrente il difensore avv. Gabriele Bavaro;
 

Rilevato che in forza dell’art. 16 legge n. 121/1981 “Ai fini della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla Polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze: a) l’Arma dei Carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza; ¦”; che, pertanto, per l’Arma dei Carabinieri operano le disposizioni di cui alla legge n. 121/1981;
Ritenuto che, conseguentemente, anche il d.p.r. n. 335/1982 appare applicabile all’Arma dei Carabinieri (Arma entro cui è arruolato l’odierno ricorrente Colucci Franco), essendo stato detto decreto adottato in esecuzione della delega legislativa contenuta nell’art. 36 legge n. 121/1981 (“Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla determinazione dell’ordinamento del personale dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, ¦”);
Ritenuto che in particolare sia operativa nei confronti del Colucci la previsione normativa di cui all’art. 53 d.p.r. n. 335/1982 in forza del quale “Il personale di cui al presente decreto legislativo, candidato alle elezioni politiche ed amministrative, non può prestare servizio per tre anni nell’ambito della circoscrizione nella quale si è presentato come candidato.”(cfr. comma 1 di formulazione identica all’art. 81, comma 2 legge n. 121/1981, disposizione quest’ultima espressamente menzionata nel gravato provvedimento del 24.5.2013) e “Il personale non può prestare servizio nella circoscrizione ove è stato eletto per tutta la durata del mandato amministrativo o politico, e, comunque, per un periodo non inferiore a tre anni, e deve essere trasferito nella sede più vicina, compatibilmente con la qualifica rivestita.” (cfr. comma 2);
Ritenuto, altresì, che i due commi dell’art. 53 d.p.r. cit. facciano riferimento a distinte fattispecie: la prima (comma 1) relativa alla ipotesi del dipendente candidato non eletto (ricorrente nel caso di specie); la seconda (comma 2) relativa alla evenienza del dipendente candidato eletto;
Considerato che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, in forza del combinato disposto delle disposizioni contenute nell’art. 53 d.p.r. in commento e dell’art. 81, comma 2 legge n. 121/1981 appare sufficiente per il dipendente non eletto la non adibizione a servizio nella circoscrizione nella quale si è presentato come candidato, non essendo necessario il trasferimento (trasferimento imposto, viceversa, in caso di vittoria elettorale, comunque salvaguardando la qualifica rivestita);
Rilevato che il censurato trasferimento del Colucci presso l’11° Battaglione Carabinieri Puglia di Bari non esclude a priori l’eventualità  dell’impiego dello stesso ricorrente in attività  di servizio da svolgersi nel Comune di Valenzano, posto che detto Battaglione ha competenza estesa anche al territorio di Valenzano;
Considerato che il futuro esercizio dell’attività  conformativa da parte dell’Amministrazione resistente debba salvaguardare la qualifica rivestita dal Colucci;
Ritenuta la sussistenza del presupposto cautelare del periculum in mora, in considerazione dello stravolgimento del profilo professionale e delle condizioni di salute del ricorrente;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della fase cautelare;
P.Q.M.
accoglie l’istanza cautelare ai fini del riesame nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, sospende i provvedimenti gravati.
Compensa le spese della fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Oscar Marongiu, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/08/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)