Commercio, industria, turismo – Tabaccheria – Chiusura al traffico veicolare della zona – Ragioni di ordine pubblico –  Legittimità  

Non può essere concessa tutela cautelare al gestore di una tabaccheria collocata in una piazza che, con il provvedimento impugnato, sia stata chiusa al traffico veicolare per ragioni di ordine pubblico, non essendo dimostrata la dedotta elevazione della soglia di pericolo per i dipendenti dell’esercizio commerciale – che anzi della ridetta chiusura al traffico non potrebbero che trarne giovamento per l’impedimento alle azioni criminose che essa comporta – e la contrazione degli incassi.

N. 00460/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00969/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
()
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 969 del 2013, proposto da Iagulli Michele Amedeo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ripalta Borrelli e Isabella Di Domenico, con domicilio in Bari, piazza Massari, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, sede di Bari;

contro
Comune di Stornara;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’ordinanza n. 4 del 14.5.2013 del Responsabile del Settore di Polizia Municipale del Comune di Stornara, con cui veniva disposta la totale chiusura al traffico veicolare della Piazza della Repubblica;
– di ogni atto connesso,conseguente e presupposto;
e per la condanna del Comune di Stornara al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal ricorrente in conseguenza del provvedimento illegittimo;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2013 per la parte ricorrente i difensori avv.ti Isabella Di Domenico e Ripalta Borrelli;
 

Rilevata l’insussistenza del periculum in mora, stante l’omessa dimostrazione della situazione di grave pericolo per l’incolumità  di coloro che lavorano nella Tabaccheria Mike (potendo all’opposto ritenersi che l’apertura al traffico veicolare dell’area in esame possa agevolare eventuali azioni criminose ai danni dello stesso esercizio commerciale) e della diminuzione di incassi;
Ritenuto, cionondimeno, di apprezzare positivamente il motivo di ricorso sub 1) relativo al vizio di incompetenza poichè ai sensi dell’art. 7, comma 9 dlgs n. 285/1992 la Giunta comunale è l’organo competente a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Oscar Marongiu, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/08/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)