Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Ordine di demolizione – Manufatto precario – Illegittimità 

Merita di essere sospeso l’ordine di demolizione di un prefabbricato non collegato stabilmente al suolo,  istallato a soli fini espositivi e privo di impianti per un diverso utilizzo dello stesso.

N. 00454/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01050/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione unica)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1050 del 2013, proposto da:

Nicoletta D’Errico e Lucia Columpsi, rappresentate e difese dagli avv. Cinzia Talamo e Umberto Forcelli, con domicilio eletto presso l’avv. Gaetano Fioretti in Bari, via Calefati 418;

contro
Comune di Rodi Garganico; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza n. 14 del 17 maggio 2013 avente ad oggetto la demolizione di un manufatto edilizio;
degli atti preordinati, presupposti, connessi e consequenziali.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2013 la dott.ssa Francesca Petrucciani e udito per le ricorrenti il difensore avv. Cinzia Talamo;
 

Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, paiono sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, avendo le ricorrenti documentato che il manufatto insistente sul suolo di loro proprietà  è costituito da un prefabbricato installato solo a fini espositivi, senza alcuno stabile collegamento al suolo e agli impianti necessari per l’effettivo utilizzo dello stesso, come peraltro ritualmente segnalato all’Amministrazione procedente;
Che le spese della presente fase seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (sez. Unica) accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende l’efficacia del provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Rodi Garganico alla rifusione in favore delle ricorrenti delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/08/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)