Pubblico impiego – Forze armate – Rapporto di servizio – Procedimento disciplinare – Discrezionalità  – Fattispecie

In  materia disciplinare l’Amministrazione è titolare di un ampio potere discrezionale, pertanto il provvedimento di perdita di grado per rimozione per motivi disciplinari ben può trovare fondamento in una sentenza di applicazione della pena nei confronti del ricorrente per il reato di cui all’art. 73 D.P.R. 309/90, a maggior ragione qualora l’Amministrazione abbia acquisito le controdeduzioni dello stesso e le abbia motivatamente disattese.

N. 00333/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00728/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 728 del 2013, proposto da:

N. I., rappresentato e difeso dall’avv. Claudio D’Amato, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via Bengasi 24;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del D.M. 0145/ III-7/2013 del 6/3/2013, notificato in data 14/3/2013, riguardante la perdita di grado per rimozione per motivi disciplinari del C.le Magg. Ca. Sc. N. I..
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2013 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Claudio D’Amato e Grazia Matteo;
 

Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, non paiono sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare;
Ritenuto, infatti, che il provvedimento impugnato è espressione dell’ampia discrezionalità  di cui è titolare l’Amministrazione in materia disciplinare e che, nel caso di specie, il provvedimento trova adeguato fondamento nella sentenza di applicazione della pena nei confronti del ricorrente per il reato di cui all’art. 73 D.P.R. 309/90, avendo, peraltro, l’Amministrazione acquisito nel corso del procedimento le giustificazioni addotte dal ricorrente, che sono state motivatamente disattese;
ritenuto che ricorrono le ragioni che giustificano la compensazione delle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Prima), respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)