Ambiente ed ecologia – Inquinamento – Rifiuti speciali – Rimozione – Ordinanza sindacale – Fattispecie

Il concreto pericolo di contaminazione ambientale rende necessaria, da parte dell’Amministrazione ricorrente, la rimozione di rifiuti speciali inutilizzabili e la conservazione con precauzioni dei materiali di scarto riutilizzabili, con l’effetto che, in parziale accoglimento dell’istanza cautelare, l’efficacia dell’ordinanza sindacale di rimozione di detti rifiuti speciali viene procrastinata di trenta giorni, al fine di consentire alla ricorrente la separazione dei materiali.
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Vedi Cons. St., sez. V, ordinanza 6 novembre 2013, n. 4337 – 2013; ric. n. 6602 – 2013
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N. 00330/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00704/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 704 del 2013, proposto da:

Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., succeduta ex lege alla Gestione commissariale governativa per le Ferrovie del Sud, in persona dell’Amministratore unico p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo R. Schiano, Riccardo Maria Riccardi, con domicilio eletto presso lo studio Riccardi in Bari, alla piazza Umberto n.32;

contro
Comune di Sammichele Di Bari; 

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza di rimozione dei rifiuti spaciali n.8, prot. n.2231 emessa dal Comune di Sammichele di Bari, in persona del Sindaco p.t., in data 8.3.2013 e notificata alle “Ferrovie del Sud Est e servizi Automobilistici S.r.l.” in data 13 marzo 2013, con la quale si ordinava di provvedere alla rimozione di n.1000 traversine in legno trattate con creosoto, depositate presso la Stazione Ferroviaria Sud Est di Sammichele di Bari, nonchè di provvedere alla bonifica igienicoambientale del suolo interessato;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e rilevato che nessuno è comparso per le parti;
 

Considerato che la possibilità  di riutilizzo dei materiali di scarto per cui è causa non esonera l’Amministrazione ferroviaria dall’obbligo di smaltimento del materiale inutilizzabile nè, tanto meno, dall’onere di adottare comunque tutte le necessarie precauzioni per la conservazione del materiale stesso, a tutela della salute pubblica;
Considerato altresì che se per un verso non può escludersi la suddetta riutilizzazione, per altro verso sussiste il concreto pericolo di contaminazione ambientale;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), accoglie la su indicata istanza cautelare al limitato fine di consentire la selezione del materiale riutilizzabile, assegnando all’uopo all’Amministrazione resistente il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, decorso il quale l’efficacia del provvedimento gravato dovrà  ritenersi automaticamente ripristinata, con conseguente obbligo per l’Amministrazione stessa di provvedere all’immediato smaltimento dell’intero quantitativo considerato. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)