Sicurezza pubblica – Extracomunitari – Istanza rinnovo permesso di soggiorno – Diniego – Periculum in mora – Non sussiste 

Dev’essere rigettata, in assenza del requisito indispensabile del periculum in mora,  la richiesta di sospensione con decreto presidenziale del provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, avuto riguardo sia ai tempi di deposito  del ricorso (26 giorni dalla notifica) sia alla circostanza che il termine assegnato per l’abbandono volontario del territorio nazionale era ampiamente decorso al momento della notifica del ricorso.

N. 00294/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00686/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)

Il Presidente
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 686 del 2013, proposto da: 
Khayer Zamil Khan, rappresentato e difeso dall’avv. Attilio Converso, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari; 

contro
Questura di Bari, Ministero dell’Interno; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto del Questore di Bari in data 18.1.2013, notificato il 27.3.2013, recante il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, richiesto dall’istante;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Rilevato che
– il provvedimento impugnato, nel respingere l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, invita il ricorrente a lasciare volontariamente il territorio nazionale entro 10 giorni lavorativi, con avviso “che, in mancanza, si provvederà  all’applicazione dell’espulsione ex art. 13 D.lgs. n. 286/98”;
– il provvedimento è stato notificato al ricorrente il 27.3.2013 e che il ricorso è stato notificato il 3.5.2011 e depositato in segreteria il 29.5.2011;
Considerato che
l’assenza del pregiudizio del periculum in mora – indispensabile presupposto del richiesto decreto monocratico – è dimostrata dalla stessa tempistica di deposito del ricorso (avvenuta 26 giorni dopo la notifica), nonchè dalla circostanza che il termine assegnato per l’abbandono volontario del territorio nazionale era già  ampiamente decorso all’atto di notifica del gravame (avvenuto dopo oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento);
– l’eventuale adozione del provvedimento di espulsione da parte del Prefetto determinerebbe comunque la possibilità  per il ricorrente di esperire la relativa tutela giurisdizionale innanzi all’AGO, anche in via d’urgenza;
 

P.Q.M.
Respinge in via provvisoria l’istanza di sospensione degli effetti dell’atto impugnato.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del. 20.6.2013.
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 29 maggio 2013.
 
 
 
 
 

  Il Presidente
  Sergio Conti


DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 31/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)