Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente –  Esclusione – Offerta non conforme – Applicazione  del principio di tassatività  – Art. 46, co.1-bis del D.Lgs. n. 163/2006 – Impossibilità 

In una gara d’appalto, ove la Commissione reputi, con giudizio di discrezionalità  tecnica non manifestamente irragionevole, che un dato prodotto offerto non sia conforme a quanto richiesto dagli atti a base di gara, risulta inevitabile l’esclusione dalla gara, pur in assenza di una specifica clausola espulsiva,  non potendosi applicare il principio di tassatività  delle clausole di esclusione di cui all’art. 46, co.1-bis del D.Lgs. n. 163/2006. 

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Vedi Cons. St., sez. III, ordinanza 19 luglio 2013, n. 2790 – 2013; ric. n. 5078 – 2013

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N. 00292/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00582/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 582 del 2013, proposto da:

Bi-Medica S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Federica Terzi, Franco Gagliardi La Gala e Gabriele Terzi, con domicilio eletto presso il secondo, in Bari, via Abate Gimma n. 94;

contro
Azienda Sanitaria Locale Bari; 

nei confronti di
Allergan S.p.A.; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
della nota prot. n. 61563 UOR05, del 4 aprile2013 dell’A.S.L. della Provincia di Bari con la quale è stata comunicata l’esclusione dalla gara “Procedura aperta per la fornitura di protesi mammarie ed Espansori”, limitatamente al lotto n. 2 (doc. n. 1);
del verbale di gara datato 2 aprile 2013 con cui è stata disposta l’esclusione dalla gara di Bi-medica S.r.l. (doc. n. 2);
della nota della Commissione Giudicatrice datata 22 febbraio 2013 e consegnata a mano presso gli uffici dell’Area Gestione Patrimonio in data 27 febbraio 2013, in cui la suddetta Commissione afferma che per mero errore di trascrizione ha attribuito un punteggio errato a Bi-medica S.r.l.;
del capitolato speciale allegato al disciplinare di gara, relativamente al lotto n. 2 (doc. n. 4), nella parte in cui non prevede l’espressione “o equivalente”;
del capitolato speciale così come rettificato con avviso del 22 dicembre 2011 relativamente al lotto n. 2 (doc. n.6), nella parte in cui non prevede l’espressione “o equivalente”;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2013 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori presenti come da verbale;
 

 

Rilevato:
che la ricorrente ha impugnato la propria esclusione dalla procedura di gara indetta dalla Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari per l’affidamento della fornitura di protesi mammarie ed espansori;
che l’impugnata esclusione, disposta limitatamente al lotto n. 2 (“sizer risterilizzabili in gel di silicone su tutta la gamma di protesi anatomiche”), è stata determinata in ragione dell’offerta di prodotti “risultati non conformi al capitolato tecnico”;
Considerato, ad un primo sommario esame:
che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente la disposta esclusione non sembra in contrasto con il principio di tassatività  delle cause di esclusione di cui all’art. 46 del D. lgs. n. 163/2006;
che l’esito impugnato pare adeguatamente motivato sulla base del giudizio di non conformità  espresso dall’organo tecnico di valutazione, non sindacabile in questa sede;
Ritenuto:
che, per quanto precede, il ricorso non sia assistito dal prescritto fumus e che, pertanto, non ricorrano i presupposti di cui all’art. 55 c.p.a.;
che non si debba dar luogo a pronunzia sulle spese riferite alla presente fase cautelare stante la mancata costituzione della resistente Amministrazione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), respinge l’istanza di sospensione.
Nulla sulle spese.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Marco Poppi, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)