Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti di ordine generale – Irregolarità  contributiva – Al momento del termine di presentazione dell’offerta – Successiva regolarizzazione – Irrilevanza

Nell’ambito del giudizio cautelare non appare assistita da sufficiente fumus boni iris l’impugnazione dell’esclusione da una gara d’appalto della società  che risulti non in regola sotto il profilo contributivo e previdenziale al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte, non rilevando l’eventuale successiva regolarizzazione.
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Vedi Cons. St., sez. V, ordinanza  24 luglio 2013, n.  2816 – 2013; ric. n. 4528 – 2013
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N. 00289/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00537/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 537 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Co.N.E.S. S.r.l., rappresentato e difeso dall’Avv. Giacomo Valla, con domicilio eletto presso Giacomo Valla in Bari, via Q.Sella, 36;

contro
Comune di Andria, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe De Candia, con domicilio eletto presso Alberto Bagnoli, in Bari, via Dante, 25; 
Inail – Istituto Nazionale Per Assicurazione Contro Infortuni Sul Lavoro; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
– del provvedimento dirigenziale n. 1475 del 22 aprile 2013, di esclusione della associazione temporanea di imprese CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO/CO.N.E.S. S.r.l. dalla gara per l’affidamento dei lavori del II stralcio del Programma di Recupero Urbano del Quartiere San Valentino;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, compresi a) il provvedimento di aggiudicazione nelle more eventualmente adottato, b) la determinazione del 25 gennaio .2013 dell’INAIL, sede di Barletta, di sospensione del rilascio del DURC relativo alla CO.N.E.S. S.r.l., per una presunta irregolarità  contributiva alla data del 4 dicembre 2012 di scadenza del termine per le offerte, c) la comunicazione del Comune di Andria prot. n. 14604 del 14 febbraio 2013 di avvio del procedimento, d) la nota comunale prot. n. 34298 del 22 aprile 2013, di comunicazione della esclusione, e) la nota comunale prot. n. 33833 del 19 aprile 2013 di riconvocazione delle imprese per la parziale rinnovazione del procedimento, f) la nota comunale prot. n. 21999 dell’8 marzo 2013, g) la nota comunale prot. n. 27125 del 26. marzo 2013;
Per l’accertamento
del diritto dell’A.T.I. CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO/CO.N.E.S. S.r.l. all’aggiudicazione dell’appalto ovvero del diritto a subentrare nel contratto, ove nelle more stipulato, con il risarcimento del danno nella misura corrispondente alla parte del prezzo per la quota dei lavori che la ricorrente non ha potuto eseguire, oltre al danno curriculare, con l’aggiunta di interessi e svalutazione.
Motivi Aggiunti:
come da ricorso depositato in data 26 aprile 2013.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Andria;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2013 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori Avv. Giacomo Valla e Avv. Raffaella Travi;
 

Rilevato:
che la ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale è stata esclusa dalla procedura di gara indetta dal resistente Comune di Andria per l’affidamento dei lavori del II stralcio del Programma di Recupero Urbano del Quartiere di San Valentino;
che detta esclusione è stata disposta ex art. 38, comma 1, lett. i) del D. Lgs. n. 163/2006, in ragione della accertata irregolarità  contributiva, in sede di verifica ex art. 48 del medesimo D. Lgs., alla data del 4 dicembre 2012, termine di scadenza per la presentazione delle offerte;
che con il presente ricorso, la ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe specificati deducendo l’errata applicazione della citata norma stante il difetto del requisito della definitività  della violazione rilevata, peraltro, mai contestata in precedenza;
Considerato:
che l’art. 38, comma 1, lett. i) del D. Lgs. n. 163/2006 dispone che “sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, nè possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: ¦ i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti”;
che sul punto, la più recente giurisprudenza ha ritenuto “che il momento in cui va verificata la sussistenza dle requisito della regolarità  contributiva e previdenziale è quello della presentazione delal domanda di partecipazione alla gara, e che l’eventuale regolarizzaione successiva, se vale a eliminare il contenzioso tra l’impresa e l’ente previdenziale, non comporta ex post il venir meno della causa di esclusione (Cons. Stato, IV, 12 aprile 2011, n. 2283; 4 aprile 2011, n. 2100; V, 10 agosto 2010, n. 5556; 23 ottobre 2007, n. 5575)” (Cons. St., Sez. VI, 13 febbraio 2013, n. 890);
Ritenuto:
che, ad un primo sommario esame, l’impugnata esclusione pare essere stata adottata in conformità  alla vigente disciplina normativa e che, pertanto, il ricorso non sia assistito dal prescritto fumus;
che, per quanto precede, non ricorrano i presupposti di cui all’art. 55 c.p.a.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, (Sezione Seconda), respinge l’istanza di sospensione.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 1.500,00.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Marco Poppi, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)