Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Principio di non contestazione – Art. 64 c.p.a. – Fattispecie 

Se il provvedimento di diniego dell’ampliamento della concessione demaniale per la gestione di un lido si basi su dati di fatto (presunta violazione delle distanze) che appaiono tuttavia  smentiti dalle risultanze di una perizia prodotta dalla parte ricorrente, la mancata produzione, a cura del concedente, di elementi chiarificatori in merito ai suddetti dati peritali dev’essere valutata, ai sensi dell’art.64 c.p.a., come mancata contestazione che fornisce al giudice argomenti di prova ai fini della decisione.

N. 00287/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00904/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 904 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da Anna Calò, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Vitti e Francesco Pollice, con domicilio eletto presso l’avv. Antonella Pellecchia in Bari, piazza Garibaldi n. 19;

contro
Comune di Barletta, rappresentato e difeso dagli avv.ti Isabella Palmiotti e Rossana Monica Danzi, con domicilio eletto presso l’avv. Raffaele de’ Robertis in Bari, via Davanzati, 33; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota prot. n. 25426 del 13.4.2012, ricevuta in data 19.4.2012, e, ove occorra, della circolare interpretativa della Regione Puglia allegata alla predetta nota (doc. all. n. 1), con cui il Comune di Barletta rigettava la domanda della sig.ra Calò Anna, come sopra generalizzata, in qualità  di amministratore unico della “NUOVA C.L.A. S.R.L.”, avente ad oggetto la richiesta di concessione demaniale marittima per l’ampliamento della spiaggia e per l’ampliamento della superficie coperta destinata al servizio di ristoro da realizzare presso lo Stabilimento balneare “Kalos Beach” sito in Barletta sulla Litoranea di Ponente -fgl. 128, p.lle 1-2- Concessioni Demaniali n. 2 del 13.12.2006 e n. 28 del 28.01.2009;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè allo stato non conosciuto;
e sui motivi aggiunti del 20 marzo 2013:
per l’annullamento
– degli atti impugnati con il ricorso presentato in data 26 giugno 2012;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè allo stato non conosciuto e in particolare del seguente, ulteriore provvedimento del 15.1.2013, ricevuto in data 22.1.2013 (doc. all. n. 1), con cui il Comune di Barletta rigettava la domanda della sig.ra Calò Anna, come sopra generalizzata, in qualità  di amministratore unico della “NUOVA C.L.A. S.R.L.”, avente ad oggetto la predetta richiesta di concessione demaniale marittima per l’ampliamento della spiaggia e per l’ampliamento della superficie coperta destinata al servizio di ristoro da realizzare presso lo Stabilimento balneare “Kalos Beach” sito in Barletta sulla Litoranea di Ponente – fgl. 128, p.lle 1-2 – Concessioni Demaniali n. 2 del 13.12.2006 e n. 28 del 28.1.2009.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Barletta;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2013 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Giovanni Vitti e Isabella Palmiotti;
 

Considerato che i dinieghi impugnati devono essere valutati avendo presente, quale parametro, l’art. 17 della legge regionale n. 17 del 2006 (il quale, al primo comma, inibisce ai comuni il rilascio di nuove concessioni demaniali fino all’approvazione del Piano regionale delle coste e tuttavia, nel secondo comma, precisa che i comuni, fino all’approvazione dei piani comunali delle coste, applicano, nell’attività  concessoria, esclusivamente le disposizioni rivenienti dal Piano regionale delle coste”), come interpretato da ultimo dal T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 22 maggio 2013 n. 1169, che ha tenuto conto del disposto dell’art. 41 Cost.;
considerato che la pretesa del Comune al rispetto di fasce ortogonali superiori a quella minima ordinaria di 5 metri non appaiono, prima facie, supportate da congrua motivazione;
considerato, per la fascia destra, che la motivazione avrebbe dovuto esplicitare il rigetto in consapevole applicazione dei criteri di proporzionalità , mentre l’atto impugnato è sul punto del tutto generico;
considerato, per la fascia sinistra, che esiste un’oggettiva contraddizione tra le ragioni addotte e la precedente posizione della concessione;
considerato che la ricorrente (attraverso il grafico, costituente l’allegato n. 2 alla perizia di parte prodotta il 5 aprile 2013) ha introdotto un principio di prova circa il rispetto della fascia FP/3;
considerato che il Comune, a seguito dell’ordinanza 23 aprile 2013 n. 630, ha presentato la propria relazione (invero non propriamente rispettosa delle prescrizioni impartita e della stessa natura – istruttoria – dell’ordinanza), ma non ha fornito alcun puntuale elemento su tali distanze che pure avrebbero dovuto rappresentare l’oggetto specifico della disposta relazione tecnica;
considerato che dal comportamento tenuto dalla parte il giudice può desumere argomenti di prova, ai sensi dell’art. 64, quarto comma, del codice del processo amministrativo;
considerato che quindi si rinvengono nella fattispecie i presupposti, anche per quel che riguarda il danno grave ed irreparabile, per la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
considerato che il complesso della vicenda giustifica la compensazione delle spese di giudizio della presente fase;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie la suindicata istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia degli atti impugnati.
Fissa per la discussione della causa l’udienza del 17 ottobre 2013.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Marco Poppi, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)