Energia da fonti rinnovabili – Impianto eolico – Autorizzazione unica – Efficacia pronuncia esclusione da procedura VIA – Reiezione misura cautelare

Non sussistendo il presupposto cautelare del fumus boni iuris, non può essere accolta l’istanza cautelare concernente l’atto con cui la Regione ha disposto la sospensione, per improcedibilità , della procedura di autorizzazione unica, ritenuto altresì che alla determinazione, richiamata nel provvedimento gravato, avente a oggetto l’esclusione dalla procedura di VIA del progetto di impianti di produzione di energia da fonte eolica, trova applicazione, in forza del pricipio tempus regit actum e in quanto ius superveniens, il termine triennale di cui all’art. 16, comma 7°, legge Regione Puglia n. 11/2001 introdotto dalla legge Regione Puglia n. 17 del 14.6.2007 e relativo alla durata dell’efficacia della pronuncia di esclusione dalla procedura VIA.
 
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Vedi TAR Bari, Sez. I,  ric. n. 194 – 2013

N. 00114/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00194/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 194 del 2013, proposto da Fortore Wind s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Monica Pedicini, con domicilio in Bari, piazza Massari, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, sede di Bari;

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana T. Colelli, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura della Regione Puglia in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33;

nei confronti di
Sorgenia s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Bucello, Simona Viola, Giuseppe Macchione e Giovanna Lombardi, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Macchione in Bari, via Francesco Crispi, 6;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota della Regione Puglia, prot. n. AOO_159 19/11/2012-0010904 con la quale è stata disposta la sospensione, per improcedibilità , della procedura di Autorizzazione Unica richiesta anche dalla Società  ricorrente, “essendo al momento i loro progetti di impianti di produzione di energia da fonte eolica da realizzarsi nel Comune di Stornarella sprovvisti di compatibilità  Ambientale in corso di validità  ¦”;
– nonchè per l’annullamento di ogni altro atto ad esso preordinato, collegato, pedissequo o comunque connesso;
e per la condanna della Amministrazione regionale al risarcimento dei danni;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e di Sorgenia s.p.a.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2013 per le parti i difensori avv.ti Monica Pedicini, Tiziana Colelli, Giuseppe Macchione e Simona Viola;
 

Rilevato che la determinazione n. 265/2009 – richiamata nel gravato provvedimento – ha ad oggetto l’esclusione dalla procedura di VIA del progetto in esame (istanza della società  ricorrente presentata in data 22.2.2007);
Ritenuto che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, alla menzionata determinazione n. 265/2009 appare applicabile, in forza del principio tempus regit actum ed in quanto ius superveniens (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15 settembre 2011, n. 5154), il termine triennale di cui all’art. 16, comma 7 legge Regione Puglia n. 11/2001 introdotto dalla legge Regione Puglia n. 17 del 14.6.2007 e relativo alla durata dell’efficacia della pronuncia di esclusione dalla procedura di VIA; che, viceversa, il termine quinquennale di cui all’art. 26, comma 6 dlgs n. 152/2006 non sembra possa operare nel caso di specie sia per ragioni attinenti all’ambito oggettivo di applicazione (l’art. 26 dlgs n. 152/2006 concerne il provvedimento di valutazione di impatto ambientale), sia per ragioni di carattere temporale (cfr. terzo inciso della disposizione da ultimo citata: “I termini di cui al presente comma si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4”);
Ritenuto, conseguentemente, che non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta;
Rilevato, che, in considerazione della natura, della peculiarità  e della novità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della fase cautelare;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)