Processo amministrativo  – Principi generali – Legittimazione e interesse al ricorso –   Associazione onlus –  Azione di risarcimento per violazione diritti lavorativi individuali –  Carenza

In tema di interessi collettivi, l’azione  attinente alla presunta violazione di diritti lavorativi individuali intentata dinnanzi al G.A. e promossa da una associazione di categoria (Dirigenti medici), se sia sostanziata, in realtà ,  da interessi non dei singoli ma appunto di categoria, si rivela inammissibile per carenza di legittimazione a ricorrere della stessa associazione.

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Vedi TAR, ric. n. 1278 – 2011

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N. 00031/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01278/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1278 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Associazione Anpo Ascoti Fials Medici, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandra Miglietta e Angela Villani, con domicilio eletto presso Mario Ronzini in Bari, via Fornari n.15/A;

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli avv. Maria Grimaldi e Sabina Ornella Di Lecce, con domicilio eletto presso Sabina Ornella Di Lecce in Bari, Lungomare Nazario Sauro, n.31-33; Ministero della Salute, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliato ex lege in Bari, via Melo, n. 97; 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero Affari Regionali e Autonomie Locali; 
Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Delle Donne, con domicilio eletto presso Alfredo Mele in Bari, via Abate Gimma n.231; 
Azienda Sanitaria Locale Foggia, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppina Bortone, con domicilio eletto presso Raffaele Daloiso in Bari, via Putignani, n.75; 
Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Delle Donne, con domicilio eletto presso Alessandro Delle Donne in Bari, piazza G.Cesare, n.11 c/o Policlinico; 
Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia, rappresentata e difesa dall’avv. Simonetta Mastropieri, con domicilio eletto presso Loredana Papa in Bari, via Calefati, n.133; 
Ente Ospedaliero Specializzato in Gestroenteroligia L.R.C.C.S.-Saverio De Bellis, rappresentato e difeso dall’avv. Angela Cistulli, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, P.za Massari; 
Irccs Giovanni Paolo II – Istituto Oncologico di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Teresa Cutrone, con domicilio eletto presso Teresa Cutrone in Bari, viale Orezio Flacco n.65; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
delle deliberazioni della giunta regionale pugliese n. 555del 24.03.2011 e n. 556del 24.03.2011 n. 557 del 24.03.2011; n. 558 del 24.03.2011; n. 559 del 24.03.2011; n. 559 del 24.03.2011; n. 560 del 24.03.2011 (pubblicate sul burp n. 61 del 22.04.2011) che approvano rispettivamente le deliberazioni della aou “consorziale policlinico” di Bari n. 362 del 18.03.2011; dell’irccs “giovanni paolo ii” di Bari n. 98 del 09.03.2011, come modificata ed integrata con deliberazione n. 121 del 19.03.2011; della asl bt n. 269 del 07.03.2011, come modificata ed integrata con deliberazione n. 317 del 21.03.2011; dell’aou “oo.rr” di Foggia n. 100 del 18.03.2011; della asl fg n. 337 del 10.03.2011, come modificata ed integrata con deliberazione n. 359 del 21.03.2011; dell’irccs “s. de bellis” n. 135 del 18.03.2011, con le quali è stata rideterminata la dotazione organica presso ognuna delle aziende sanitarie;
nonchè, delle delibere della aou “consorziale policlinico” di Bari n. 362 del 18.03.2011; dell’irccs “giovanni paolo II” n. 98 del 09.03.2011, come modificata ed integrata con deliberazione n. 121 del 19.03.2011; della asl bt n. 269 del 07.03.2011, come modificata ed integrata con deliberazione n. 317 del 21.03.2011; dell’aou “oo.rr” di Foggia n. 100 del 18.03.2011; della asl fg n. 337 del 10.03.2011, come modificata ed integrata con deliberazione n. 359 del 21.03.2011; dell’irccs “s. de bellis” n. 135 del 18.03.2011;
ove occorra, della circolare prot. n. aoo-151 del 1/03/2011-002427 a firma del dirigente servizio programmazione assistenza ospedaliera e specialistica – area politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità ; della nota prot. n. aoo-151 prot. n. 2865 del 09.03.2011, a firma dell’assessore alle politiche per la salute;
altresì, per l’annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
e per l’accertamento, previa declaratoria della illegittimità 
delle delibere impugnate, dell’obbligo dell’a.o.u. “consorziale policlinico” di Bari; dell’irccs “giovanni paolo ii” di Bari; dell’asl barletta-andria-trani, dell’aou “oo.rr” di Foggia; della asl Foggia; dell’irccs “s. de bellis” di rimodulare nuovamente le dotazioni organiche, e dunque quelle adottate dalla aou “consorziale policlinico” di Bari n. 362 del 18.03.2011; dall’irccs “giovanni paolo ii” n. 98 del 09.03.2011, come modificata ed integrata con deliberazione n. 121 del 19.03.2011; dalla asl bt n. 269 del 07.03.2011, come modificata ed integrata con deliberazione n. 317 del 21.03.2011; dall’aou “oo.rr” di Foggia n. 100 del 18.03.2011; dalla asl fg n. 337 del 10.03.2011, come modificata ed integrata con deliberazione n. 359 del 21.03.2011; dall’irccs “s. de bellis” n. 135 del 18.03.2011, tutte approvate dalla giunta regionale con deliberazioni n. 555, n. 556, n. 557, n. 558, n. 559, n. 560 del 24.03.2011 (pubblicate sul burp n. 61 del 22.04.2011), poichè violano la normativa vigente dettata per assicurare la dotazione organica minima inderogabile per struttura organizzativa, funzionale all’erogazione dei livelli essenziali di assistenza da parte dei dirigenti medici in servizio, ai sensi del d.lgs. n. 502/92 e al dpcm 29.11.2001 e s.m.i.;
motivi aggiunti:
della deliberazione della giunta regionale pugliese n. 1732/12 (pubblicata sul burp n. 136 del 19.09.12) che recepisce e rende esecutiva la deliberazione della asl fg n. 1767 del 25.07.12, integrata con la deliberazione n. 1248 del 07.08.2012, nonchè quel della asl bt-andria n. 1090 del 16.07.2012, integrata con deliberazione n. 1189 del 03.08.2012, con le quali sono state rideterminate le dotazioni organiche presso le predette aziende sanitarie locali; nonchè, per l’annullamento, previa sospensione di efficacia, della delibera della asl Foggia n. 1767 del 25.07.2012, integrata con la deliberazione n. 1248 del 07.08.2012, nonchè quel della asl bt-andria n. 1090 del 16.07.2012, integrata con deliberazione n. 1189 del 03.08.2012, altresì, per l’annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Per l’accertamento, previa declaratoria della illegittimità  delle delibere impugnate, dell’obbligo della Asl BT e della Asl FG e/o della Regione Puglia di rimodulare nuovamente la dotazione organica, adottata con la delibera n. 1090 del 16.07.2012, integrata con deliberazione n. 1189 del 03.08.2012 e n. 1767 del 25.07.2012, integrata con la deliberazione n. 1248 del 07.08.2012, recepita ed approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1732/12 (pubblicata sul BURP n. 136 del 19.09.12), poichè viola la normativa vigente dettata per assicurare la dotazione organica minima inderogabile per struttura organizzativa, funzionale all’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza, in condizione di appropriatezza clinica ed organizzativa, da parte dei Dirigenti medici in servizio, ai sensi del D.Lgs. n. 502/92 e al DPCM 29.11.2001 e s.m.i..
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia e di Ministero della Salute e di Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani e di Azienda Sanitaria Locale Foggia e di Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari e di Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia e di Ente Ospedaliero Specializzato in Gestroenteroligia L.R.C.C.S.-Saverio De Bellis e di Irccs Giovanni Paolo II – Istituto Oncologico di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2013 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Francesco Baldassarre, su delega degli avv.ti A. Miglietta e A. Villani, per la parte ricorrente, avv. Maria Grimaldi, per la Regione, avv. Antonio Arzano, su delega dell’avv. A. Delle Donne, per l’Azienda Sanitaria di Bat e avv. Giuseppe Florio, su delega dell’avv. S. Mastropieri, per Azienda ospedaliera di Foggia, avv. Angela Cistulli, per l’Ente Ospedaliero S. De Bellis e avv. F.sco De filippis, su delega dell’avv. T. Cutrone, per l’istituto IRCCS Giovanni Paolo II;
 

Rilevato che il danno fatto valere in sede cautelare attiene la violazione di diritti lavorativi individuali (dei Dirigenti medici) che, laddove fossero gli unici a radicare l’interesse dell’associazione ricorrente farebbero seriamente dubitare sia della giurisdizione di questo Tar sia della legittimazione dell’associazione (che, evidentemente, esprime interessi di categoria e non dei singoli);
ritenuto, comunque, che anche sotto il profilo di pregiudizio evidenziato, questo non presenta gli elementi di gravità  e irreparabilità ;
ritenuto, dunque, che la questione trovi la propria sede di trattazione naturale nella fase di merito;
ritenuto che le spese della fase cautelare possano essere integralmente compensate in ragione dell’andamento complessivo della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)