Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente -Anomalia – Giustificazioni – Istruttoria della Stazione appaltante – Criteri ex art. 87 D.Lgs. 163/2006

La norma di cui all’art. 87 D.Lgs. 163/06 (“la stazione appaltante richiede all’offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara, nonchè, in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell’offerta”) definisce tanto il contenuto delle giustificazioni quanto l’ampiezza dell’istruttoria della Stazione appaltante. Non è conforme al precetto normativo la valutazione di congruità  resa nei confronti di un’offerta nella quale il costo del personale (inferiore ai limiti tabellari) risulti abbattuto tagliando alcuni costi (come quelli per la polizza definitiva e per la registrazione del contratto) e imputandone altri (ore per la formazione del personale) al costo relativo alla sicurezza.


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vedi Cons. St., sez. VI, ordinanza 20 marzo 2013, n. 977 – 2013, ric. n. 1358 – 2013


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Vedi TAR, ric. n. 12 – 2013 


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N. 00034/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00012/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 12 del 2013, proposto da:

Ariete Soc. Coop. Capogruppo Ati con Leader Service S.C.A.R.L., Leader Service S.C.A.R.L., rappresentati e difesi dagli avv.ti Enzo Augusto e Roberto D’Addabbo, con domicilio eletto in Bari, via Abate Gimma, 147;

contro
A.D.I.S.U. Puglia – Agenzia per il diritto allo studio universitario, rappresentata e difesa dall’avv. Brigida Mulinelli, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, piazza Massari; 

nei confronti di
Atlantis Consorzio Servizi, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Cammarota, con domicilio eletto presso l’avv. Massimo Navach in Bari, via De Rossi n. 102; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
a) della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’ADISU Puglia n. 61 del 28.11.2012 – comunicata alle ricorrenti con nota/racc.prot. n.802 del 29.11.2012 – con cui l’appalto per l’affidamento dei servizi di portierato, accoglienza ospiti e centralino delle residenze studentesche dell’ADISU Puglia, ex sede di Bari Università , è stato definitivamente aggiudicato al Consorzio Atlantis;
b) dei verbali di gara n.7 del 17.10.2012, n.8 del 26.10.2012, n.9 del 6.11.2012, n.10 del 12.11.2012, nella parte in cui la commissione, nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta del Consorzio Atlantis, non l’ha esclusa per incongruità  ed ha, invece, ritenuto attendibile gli elementi giustificativi prodotti dalla predetta ditta, giudicando l’offerta valida e coerente;
c) del verbale, i cui estremi non sono noti, con cui la commissione ha sancito l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in favore del Consorzio Atlantis;
d) di ogni altro atto, antecedente e/o susseguente, comunque connesso, ancorchè non conosciuto,
per la declaratoria di inefficacia
del contratto d’appalto, ove stipulato, ai sensi dell’art. 121, comma 1, lett. c), o comunque dell’art. 122 del D. Lgs. n. 104/2010,
nonchè per la condanna
dell’ADISU Puglia a risarcire alle ricorrenti tutti i danni subiti e subendi.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della A.D.I.S.U. Puglia – Agenzia per il diritto allo studio universitario e di Atlantis Consorzio Servizi;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2013 il consuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori,avv. Roberto D’Addabbo, avv. Brigida Mulinelli e avv. Massimo Cammarota;
 

Visto che, in sintesi, secondo la prospettazione attorea, il consorzio Atlantis avrebbe modificato, con le giustificazioni, l’offerta originariamente presentata e valutata dalla commissione, nonchè, in particolare, avrebbe previsto un costo della manodopera inferiore ai valori minimi tabellari, aventi funzione di parametro legale, ai sensi dell’articolo 87, comma 3 bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
considerato che, di fronte alle censure mosse, la A.DI.S.U. riconosce di aver prioritariamente prestato attenzione al costo del personale;
considerato che tale modus operandi appare prima facie collidente con l’articolo 87, primo comma (“la stazione appaltante richiede all’offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara, nonchè, in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell’offerta”);
considerato che tale norma, definendo l’ambito delle giustificazioni, delinea anche quello della verifica da parte della Stazione appaltante;
considerato che essa assume particolare rilievo in una fattispecie in cui è incontestata la circostanza che il costo per gli addetti risulti inferiore ai valori minimi tabellari (CCNL Multiservizi), mentre la ricorrente denuncia che il consorzio Atlantis avrebbe tagliato alcuni costi (come quelli per la polizza definitiva e per la registrazione del contratto) e ne avrebbe imputato altri (per le ore dedicate alla formazione del personale, specificamente prevista nell’offerta tecnica) al costo relativo alla sicurezza;
considerato che su tali congiunti punti, oltre che su quelli riguardanti la stima delle ore non lavorate (che si riferiscono, in definitiva, secondo quanto ipotizzato dallo stesso consorzio, a lavoratori provenienti da altra ditta o di nuova assunzione) non sembra essere stata compiuta una valutazione coordinata e complessiva, tenendo peraltro conto del disposto dell’articolo 87, quarto comma, secondo periodo, per il quale “Nella valutazione dell’anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell’offerta” [secondo i parametri indicati nel primo periodo] “e risultare congrui rispetto all’entità  e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture”;
visti gli artt. 55, 120 e 119 del codice del processo amministrativo;
considerato pertanto che si rinvengono i presupposti per disporre le opportune misure cautelari, ai sensi dell’articolo 119, quarto comma, del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 e ai fini del riesame delle giustificazioni dell’aggiudicatario;
considerato che lo svolgersi della vicenda giustifica la compensazione delle spese della presente fase;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione seconda) accoglie la suindicata istanza e, per l’effetto, sospende l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, di cui all’atto impugnato, nei limiti e per i fini di cui in motivazione.
Spese della fase cautelare compensate.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 26 marzo 2013.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)