Processo amministrativo – Commercio, industria, turismo – Insediamento nuova struttura media di vendita – Impugnazione autorizzazione commerciale e titolo edilizio – Sospensione cautelare – Periculum in mora – Non sussiste

 
Non sussiste periculum in mora ai fini della concessione dell’istanza di sospensione avanzata da un esercente l’attività  commerciale di media struttura di vendita laddove, per la distanza tra l’esercizio della ricorrente e il nuovo insediamento commerciale nonchè per la stagionalità  del flusso di clientela proprio della località  in cui detti esercizi sono ubicati, non sia rinvenibile una diretta incidenza della nuova struttura di vendita sull’attività  commerciale della ricorrente medesima.
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Vedi Cons. St., sez. IV,  ordinanza 4 dicembre 2012 n. 4726 – 2012 ric. n. 7867 – 2012
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N. 00791/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00965/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 965 del 2012, proposto da:

R.D. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Adriano Esposito e Giovanni D’Innella, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via N. Putignani, n. 136;

contro
Comune di Vieste, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Michele Fusillo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Domenico Antonio Gambatesa in Bari, corso Cavour, n. 208; 
Regione Puglia; 

nei confronti di
Almado s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Pasquale Medina e Marco Vitone, con domicilio eletto presso lo studio del primo avvocato in Bari, corso Vittorio Emanuele, n. 193; 
Lillo s.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Sellitto, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Michele Di Tommaso, in Bari, via Q. Sella, n. 175; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
1) del provvedimento prot. n. 6230 del 07.05.2012 con cui il Responsansabile del servizio urbanistica – edilizia privata – terriitorio del Comune di Vieste ha autorizzato il cambio di destinazione d’uso a commerciale dei locali siti al piano primo sottostrada facente parte del manufatto sito alla località  Pietà  – Coppitella, nonchè rilasciato il permesso di costruire al sig. Lucatelli Maurizio, amministratore e legale rappresentante della società  Almado s.r.l., relativamente ai lavori di variante al p.d.c. n. 13248 dell’1.9.20 per recupero ad uso commerciale con diversa distribuzione interna dei medesimi locali testè indicati;
2) dell’autorizzazione per l’attività  di commercio n. 1/2012 datata 25 maggio 2012, con cui il dirigente amministrativo dell’ufficio commercio e attività  produttive del Comune di Vieste ha autorizzato la società  Lillo s.p.a. all’apertura dell’esercizio commerciale di media struttura di vendita, ubicata in Vieste alla via per Peschici località  Pietà  s.n.;
3) di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso, comunque lesivo, ancorchè non conosciuto, ivi compresi la relazione del Responsabile del procedimento di inquadramento tecnico – giuridico dell’intervento edilizio e il provvedimento prot. n. 210/urb del 30/4/2012 di compatibilità  urbanistica dello stesso;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Vieste, di Almado s.r.l. e di Lillo s.p.A.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2012 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, gli avv.ti Giovanni D’Innella, Adriano Esposito, Michele Fusillo, Pasquale Medina, Marco Vitone e Giovanni Sellitto;
 

CONSIDERATO che non si rinviene il presupposto del pregiudizio grave e irreparabile richiesto dall’articolo 55 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 per la concessione della misura cautelare in quanto, stante la distanza tra gli esercizi e la stagionalità  del flusso di clientela proprio della località , non è possibile allo stato rinvenire una diretta incidenza del discaunt della controinteressata sull’attività  commerciale della ricorrente;
RITENUTO, quanto alle spese della presente fase cautelare, che sussistono i motivi che giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente
Francesca Petrucciani, Referendario
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)