Edilizia – Concessione edlizia in sanatoria e denuncia inizio attività  – Omessa allegazione nulla osta antisismico – Annullabilità  ex officio – Sospensione cautelare – Inammissibilità 

Non può disporsi la sospensione cautelare del provvedimento di annullamento in autotutela di una concessione edilizia in sanatoria e/o di una denuncia di inizio di attività  per la mancata allegazione del nulla osta antisismico, costituendo tale certificazione una condizione di efficacia dell’assenso edilizio.

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Vedi TAR, ric. n. 1292 – 2012

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N. 00789/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01292/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1292 del 2012, proposto da:

Monica Grassano, Giuseppina Caiola, rappresentati e difesi dall’avv. Antonio Jannarelli, con domicilio eletto presso l’avv. Paola Bascià  in Bari, via Nizza 80;

contro
Comune di San Severo in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Carlino, con domicilio eletto presso l’avv. Maria Petrocelli in Bari, corso Vittorio Emanuele, 52; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza n. 133. del 7.5.2012, assunta al protocollo del comune di San Severo n. 0007810, notificata alle ricorrenti in data 9.5.2012, con la quale il Dirigente dell’area V ” Area urbanistica e attività  produttive ” servizio s.u.e. – disponeva l’annullamento in autotutela della concessione edilizia in sanatoria n. 105 dell’8.6.2000, rilasciata in favore della sig.ra Caiola, nonchè le denunce di inizio attività  presentate dalla sig.ra Grassano in data 5.10.2009 prot. n. 16494, in data 10.8.2010 prot. n. 13025 e in data 1.2.2011 prot. n. 1557; ordinava, altresì, di provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere edili al ripristino dello stato dei luoghi entro e non oltre 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento, avvertendo che in caso di inottemperanza le opere edili abusive e la relativa area di sedime sarebbero state acquisite di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune, con conseguente trascrizione nei registri immobiliari; del verbale di sopralluogo prot. n. 2722/11 dei 14.6.2011; nonchè di ogni altro atto conseguente e/o connesso, ancorchè pregiudizievole;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Severo;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2012 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori Tonia de Carlo e Mario Carlino;
 

Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, non paiono sussistenti i requisiti per l’accoglimento dell’istanza cautelare;
considerato, infatti, che, come rilevato nel provvedimento impugnato, l’allegazione del nulla osta antisismico costituisce condizione di efficacia della concessione edilizia, in difetto della quale i lavori non possono essere legittimamente iniziati;
considerato, inoltre, che l’assunto della preesistenza dell’intero piano sottotetto e della conseguente sua parziale demolizione per lasciare integro solo il vano tecnico contestato appare allo stato sfornito di idoneo supporto probatorio;
che sussistono comunque i motivi che giustificano la compensazione delle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge l’istanza cautelare;
compensa le spese.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
Rosalba Giansante, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)