Procedimento amministrativo – Decadenza incarico componente Commissione tributaria ex art. 12 D.Lgs. n. 545/1992 – Compentenza

Il decreto di decadenza da un incarico di componente della Commissione Tributaria, a mente dell’art. 12 D.Lgs. n. 545/1992, non rientra nelle competenze del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, bensì in quelle del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

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Vedi TAR, ric. n. 1225 – 2012

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N. 00727/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01225/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1225 del 2012, proposto da Giovanna Campanile, rappresentata e difesa dall’avv. Giacomo Valla, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Quintino Sella, 36;

contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze e Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 757 in data 8 maggio 2012, con cui è stata dichiarata la decadenza della ricorrente dall’incarico di Presidente di Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Bari;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2012 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Giacomo Valla e Ines Sisto;
 

Ritenuto, nei limiti della sommaria cognizione propria della fase cautelare, che appaiono fondate le censure attinenti:
– all’incompetenza del Consiglio di Presidenza, ai sensi dell’art. 12, secondo comma, del d.lgs. n. 545 del 1992, che assegna al Ministero dell’Economia e delle Finanze il potere di dichiarare la decadenza (mentre la deliberazione qui impugnata presenta carattere di definitività  ed immediata esecutività , con l’esclusione della ricorrente dalla composizione dei collegi giudicanti);
– alla mancata comunicazione di avvio del procedimento ed al difetto d’istruttoria, poichè la ricorrente, ove ritualmente informata, avrebbe potuto esporre circostanze di fatto ed argomentazioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione sulla sussistenza dell’incompatibilità ;
Ritenuto, pertanto, di dover accogliere la domanda di sospensiva, ordinando al Consiglio di Presidenza di riavviare il procedimento e riesaminare la questione in contraddittorio con l’interessata;
Ritenuto di dover compensare le spese della presente fase di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) accoglie l’istanza cautelare e sospende gli effetti della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria 8 maggio 2012 n. 757, ai fini del riesame.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
Paolo Amovilli, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)