Processo amministrativo – Ricorso avverso silenzio della P.A. – Dimidiazione dei termini – E’ applicabile

Il rito del c.d. silenzio è sottoposto alla dimidiazione dei termini di cui all’art. 87 c.p.a. Tale dimidiazione riguarda anche il termine per il deposito del ricorso introduttivo, che è, pertanto, di soli quindici giorni decorrenti dall’ultima notifica.

N. 01688/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00803/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 803 del 2012, proposto da: 
Spirit s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv.to Marco Scillitani, con domicilio eletto presso Marco Scillitani, in Bari, via Francesco Crispi n.14; 
contro
Provincia di Foggia; 
Regione Puglia; 
Comune di San Severo; 
per l’accertamento
della illegittimità  del silenzio serbato dalla Provincia di Foggia sull’istanza inoltrata dalla ricorrente in data 6 luglio 2011 per la valutazione di impatto ambientale di un parco eolico di potenza 384 MW da realizzarsi nel territorio del Comune di San Severo (FG);
e per la conseguente condanna della Provincia di Foggia ad adottare motivato provvedimento in ordine alla predetta istanza di valutazione di impatto ambientale;
nonchè per la nomina di un commissario ad acta.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Paolo Amovilli;
Udito nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2012 per le parti il difensore avv.to Rosa Teresa Chieco, per delega dell’avv.to Marco Scillitani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
1. La società  ricorrente chiede accertarsi l’illegittimità  del silenzio serbato dalla Provincia di Foggia sull’istanza di valutazione di impatto ambientale, relativa al progetto di costruzione di un parco eolico di potenza 384 MW da realizzarsi nel territorio del Comune di San Severo (FG), presentata il 6 luglio 2011.
Deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 nonchè dell’art. 26 del D.Lgs. 152/2006, lamentando che la Provincia di Foggia non si è espressamente pronunciata entro il termine di centocinquanta giorni ivi previsto.
Espone di aver provveduto a tutti gli adempimenti istruttori richiesti dalla Provincia di Foggia, oltre che alle pubblicazioni del progetto ai sensi di legge.
Alla camera di consiglio del giorno 25 luglio 2012, veniva indicata d’ufficio ai sensi dell’art. 73 comma 3 cod. proc. amm. la questione della tardività  del deposito del ricorso rispetto al termine dimidiato di cui all’art. 87 comma 3 cod. proc. amm. per i giudizi sottoposti a rito camerale; indi nella contumacia della Provincia di Foggia, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso va dichiarato irricevibile per tardività  del deposito.
Ai sensi dell’art. 87 comma 3 cod. proc. amm. “nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione delle ipotesi di cui alla lett. a) tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti. Omissis ”
Trattandosi in camera di consiglio anche i giudizi in materia di silenzio, ai sensi del comma 2 lett. b) del suesposto art. 87, ne consegue che il termine per il deposito del ricorso contra silentium va sottoposto alla generale dimidiazione, rispetto al termine ordinario di trenta giorni dall’ultima notificazione, stabilito dall’art. 45 cod. proc. amm.
Ne consegue, nella fattispecie, la tardività  del deposito effettuato il 13 giugno 2012, a distanza quindi di ben oltre il termine di 15 giorni dalla notifica del gravame alla Provincia di Foggia, effettuata il 18 maggio 2012.
Pertanto il ricorso va dichiarato irricevibile, ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. a) cod. proc. amm.
3. Non sussistono nemmeno i presupposti per la concessione dell’errore scusabile.
Infatti, l’art. 37 cod. proc. amm. (e ancor prima l’omologa disposizione di cui all’art. 34 L. 1034/1971) pur applicabile anche d’ufficio dal giudice, è norma di stretta interpretazione, applicabile solamente in ipotesi di obiettiva situazione di incertezza o gravi impedimenti di fatto, venendo viceversa compromesso lo stesso principio di parità  delle parti (Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 2 dicembre 2010, n. 3; id. sez VI, 13 dicembre 2011, n. 6531).
Nella fattispecie, la dimidiazione del termine di deposito del ricorso nei giudizi in materia di silenzio dell’Amministrazione discende da disposizioni di legge dal contenuto chiaro ed inequivocabile, univocamente interpretate dalla giurisprudenza (ex multis T.A.R. Campania Napoli sez. VI 23 giugno 2011 nn. 3373 e 3374; id. 5 marzo 2012 n. 1100; T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 28 febbraio 2011, n. 223; T.A.R. Emilia Romagna Parma, sez. I, 22 febbraio 2011, n. 48) ed in vigore dal 16 settembre 2010 (art. 2 cod. proc. amm.).
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Savio Picone, Presidente FF
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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