Sanità  e farmacie – Struttura privata accreditata – Fondo unico – Risorse aggiuntive – Criterio di ripartizione tra operatori sanitari accreditati – Legittimità  – Fattispecie

Deve ritenersi legittima l’assegnazione ad una struttura privata accreditata delle risorse aggiuntive rispetto al c.d. fondo unico, già  ripartito tra gli operatori sanitari, ove le motivazioni di fatto addotte dall’Amministrazione per giustificare tale assegnazione risultino pacifiche, in quanto non contestate dalla ricorrente (Nel caso di specie, la ASL aveva controdedotto che le risorse aggiuntive erano destinate all’acquisto di prestazioni per le quali la società  ricorrente non aveva specializzazione ovvero era già  al massimo della capacità  erogativa ovvero ancora non risultava accreditata).
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vedi Cons. St., sez.III, sentenza 24 febbraio 2014, n. 870 – 2014sentenza intelocutoria  28 novembre 2013, n. 5695 – 2013; ric. n. 2284 – 2013
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N. 01690/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01930/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1930 del 2011, proposto da: 
Casa di Cura Santa Maria S.P.A, rappresentata e difesa dall’avv. Valeria Pellegrino, con domicilio eletto presso Maurizio Di Cagno in Bari, via Nicolai, n. 43; 

contro
Azienda Sanitaria Locale Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanna Corrente, con domicilio eletto presso Giovanna Corrente in Bari, via M. Celentano, n.27; 

nei confronti di
Casa di Cura C.B.H. Città  di Bari Hospital S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Luigi D’Ambrosio, con domicilio eletto presso Luigi D’Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, n.23; 
Santa Rita, Casa di Cura La Madonnina, Società  Nuova Sanità  Srl; 

per l’annullamento
– delle determinazioni con cui la Asl di Bari ha utilizzato fondi ulteriori relativi all’anno 2010 incrementando il solo budget ospedaliero e ambulatoriale delle strutture appartenenti al “gruppo sanitario C.B.H. città  di bari hospital s.p.a.” per E. 2.605.000,00 per prestazioni di ricovero ed ulteriori E. 1.200.000,00 per prestazioni specialistiche ambulatoriali;
– di altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui le conseguenti delibere di riconoscimento e remunerazione dell’attività .
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Bari e di Casa di Cura C.B.H. Città  di Bari Hospital S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 luglio 2012 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Maurizio Di Cagno, su delega dell’avv. V. Pellegrino, avv. G. Corrente e avv. L. D’Ambrosio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La società  ricorrente, erogatrice di prestazioni sanitarie in regime di accreditamento con il SSN ed operante nel territorio della ASL di Bari, lamenta, con il ricorso in epigrafe, che la ASL stessa (con cui era stato già  sottoscritto accordo contrattuale per la remunerazione di prestazioni sanitarie per l’anno 2010) – avendo reperito risorse aggiuntive rispetto al fondo unico già  ripartito tra gli operatori sanitari- abbia assegnato tale “ultra-budget” (destinato all’acquisto di maggiori prestazioni di chirurgia vertebrale; interruzione volontaria della gravidanza e radiologia ambulatoriale) esclusivamente alle strutture facenti capo alla società  controinteressata C.B.H. spa.
Censura tale determinazione (contenuta nell’allegato “contratto per la erogazione ed acquisto di prestazioni di ricovero¦. riferito all’anno 2010” n. 163756 del 20.9.2010), denunciando la violazione delle delibere di Giunta Regionale che hanno stabilito i criteri di riparto del fondo unico, nonchè l’irragionevolezza e la disparità  di trattamento per essere stata totalmente esclusa dall’assegnazione delle risorse aggiuntive, reperite con un’istruttoria suppletiva appena dopo pochi giorni dalla stipula dei contratti per l’anno 2010.
L’infondatezza nel merito del ricorso esime il Collegio dal vaglio dell’eccezione di tardività  sollevata dalla controinteressata.
Con dettagliata e puntuale memoria di costituzione, l’ASL resistente ha chiarito le ragioni dell’esclusione della ricorrente e dell’assegnazione delle risorse in esubero al solo gruppo C.B.H.
Le allegazioni in fatto su cui poggia la memoria difensiva non risultano in alcun modo contestate e, pertanto, possono considerarsi pacifiche.
Come già  chiarito, le risorse aggiuntive sono state destinate all’acquisto di prestazioni di:
– chirurgia vertebrale;
– I.G.V. (interruzione volontaria della gravidanza);
– radiologia ambulatoriale.
Tale scelta delle branche di destinazione non è contestata ed è, per ciò, inoppugnata.
Tanto premesso, ha dedotto l’ASL che:
– quanto alle prestazioni di chirurgia vertebrale, dall’istruttoria svolta è emerso che la clinica gestita dalla società  ricorrente non aveva effettuato, negli anni precedenti, interventi di chirurgia vertebrale, sicchè la clinica Sanata Rita (gruppo C.B.H.) risultava più specializzata e con maggiore capacità  erogativa;
-quanto alle prestazioni di I.G.V., dall’istruttoria svolta è emerso che la clinica gestita dalla società  ricorrente era già  al massimo della capacità  erogativa;
– quanto alla radiologia ambulatoriale, la clinica gestita dalla società  ricorrente non risulta neppure accreditata e, pertanto, non era ipotizzabile alcun acquisto dalla medesima.
Sulla scorta di tali elementi giustificativi, la dedotta ingiustificata disparità  di trattamento trova una ragionevole e puntuale spiegazione che convince pienamente il Collegio.
Il ricorso non può trovare, pertanto accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la Casa di Cura Santa Maria S.P.A al pagamento delle spese processuali in favore della Azienda Sanitaria Locale Bari e della Casa di Cura C.B.H. Città  di Bari Hospital S.p.A., che liquida in Euro 3.500,00 per ciascuna, omnicomprensive per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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