Processo amministrativo – Competenza per territorio – Sanzioni previste dal Codice delle Assicurazioni private – Controversie – Competenza inderogabile del TAR del Lazio – Fattispecie

Ai sensi dell’articolo 24 (rubricato “Procedimenti per l’adozione di provvedimenti individuali”), commi 1, 4 e 5, della legge n. 262/2005, i ricorsi avverso gli atti sanzionatori adottati dall’ISVAP, nell’ambito dell’attività  ispettiva svolta da tale istituto, devono essere devoluti alla competenza del TAR del Lazio. Trattandosi di competenza funzionale ed inderogabile, il difetto di competenza può essere rilevato d’ufficio dal Giudice, quand’anche la relativa fattispecie non rientri ratione temporis nell’ambito di applicazione del c.p.a..

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Vedi TAR, ric. n. 504 – 2005

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N. 01710/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00504/2005 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 504 del 2005, proposto da:

Capurso Giovanni, Impallomeni Luigi e Antares International Insurance Brokers s.r.l. tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Enzo Vailati e Marco Palieri, con domicilio eletto presso Enzo Vailati, in Bari, corso Vittorio Emanuele, 85;

contro
Ministero delle Attività  Produttive, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
I.S.V.A.P. Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private; 

per l’annullamento
previa sospensiva
– dell’ordinanza-ingiunzione n. 450/2005, emessa dal Ministero delle Attività  Produttive il 22.2.2005, pervenuta il 28.2.2005, con la quale veniva ordinato ed ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di euro 36.275,43 oltre ai diritti di notifica, spese di procedimento di competenza ISVAP, per euro 18,57 ed ai diritti di notifica di competenza del Ministero delle Attività  Produttive per euro 19,50, per complessivi euro 36.313,50 quale sanzione ex art. 9 L. 792/1984, per la violazione dell’art.5 della L.792/1984 in relazione al processo verbale ISVAP n. 3202 del 24 marzo 2000 nei confronti del sig. Giovanni Capurso, del sig. Luigi Impallomeni e della Antares International Insurance Brokers s.r.l. in solido fra di loro ai sensi dell’art.6, c. 2 e 3 della L. 689/1981;
– nonchè di ogni altro atto o provvedimento connesso o, comunque, presupposto ovvero conseguente a quello impugnato, anche se non espressamente comunicato.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Attività  Produttive;
Relatore il dott. Paolo Amovilli;
Udito nell’udienza pubblica del giorno 11 luglio 2012 per le parti il difensore avv.to dello Stato Ines Sisto;
 

Rilevato:
– che i ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza-ingiunzione n. 450 del 22 febbraio 2005 emessa dal Ministero delle Attività  Produttive – Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni e i Servizi, con la quale veniva ordinato ed ingiunto nei loro confronti il pagamento della sanzione amministrativa di euro 36.275,43 ai sensi dell’art. 9 L. 792/1984, per la violazione dell’art. 5 della L. 792/1984 in relazione al processo verbale ISVAP Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private n. 3202 del 24 marzo 2000;
– che l’articolo 5 del decreto legislativo 7.9.2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) stabilisce che “l’ISVAP svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo mediante l’esercizio dei poteri di natura autorizzativa, prescrittiva, accertativa, cautelare e repressiva”;
– che l’articolo 331, comma 6, dello stesso Codice dispone che “le controversie relative ai ricorsi avverso i provvedimenti che applicano la sanzione disciplinare sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”;
– che l’articolo 24 (rubricato “Procedimenti per l’adozione di provvedimenti individuali”), combinato disposto commi 1, 4 e 5, della legge 28.12.2005, n. 262 dispone, altresì, che “avverso gli atti adottati” dall’ISVAP “può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio”;
– che il provvedimento sanzionatorio impugnato, pur formalmente emesso dal Ministero delle Attività  Produttive – Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni e i Servizi, in virtù della competenza attribuita dall’art. 4 c. 6 della legge 12 agosto 1982 n. 576 e s.m., è sostanzialmente interamente riconducibile all’attività  ispettiva effettuata dall’ISVAP e che a norma dell’articolo 26, comma 3 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 la competenza del Ministero delle Attività  Produttive in materia sanzionatoria è stata trasferita allo stesso ISVAP;
– che l’articolo 135 primo comma lett. c) del Codice del processo amministrativo approvato con D.lgs. 2 luglio 2010 n.104, devolve le suddette controversie alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma e che secondo l’art. 15 c. 1 “il difetto di competenza è rilevato in primo grado anche d’ufficio”;
– che il ricorso in epigrafe, notificato in data 18 marzo 2005, quindi in vigenza della legge n. 1034/1971, rimane assoggettato alla relativa disciplina anche per quanto riguarda il regime della competenza, previsto dall’art. 31 c. 1, (Consiglio di Stato Adunanza Plenaria, ordinanze 7 marzo 2011 n. 1 e 5 maggio 2011 n. 5);
– che ciò nonostante, trattandosi di competenza funzionale ed inderogabile anche sulla base della disciplina processuale previgente (T.A.R. Trentino Alto Adige – Trento ordinanza 19 giugno 2008, n. 66; T.A.R. Veneto sez I ordinanza 2 luglio 2008, n. 496) il difetto di competenza può parimenti rilevarsi anche d’ufficio (T.A.R. Trentino Alto Adige – Trento ordinanza 19 giugno 2008, n. 66);
– che, pertanto, nella specie, non sussiste la competenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, dovendosi ritenere competente a decidere il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) dichiara la propria incompetenza per territorio a conoscere della presente controversia in favore del T.A.R. Lazio, sede di Roma.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)