1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio  – Pubblico impiego – Impugnativa di atti di c.d. macro organizzazione – Giurisdizione del giudice amministrativo


2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio- Pubblico impiego – Impugnativa di atti di c.d. “macro-organizzazione” adottati dal Direttore Generale delle ASL – Atti aventi carattere imprenditoriale – Giurisdizione del G.O.  

1. Ai sensi dell’art. 63 D.Lgs. 165/2001, sussiste la giurisdizione di legittimità  del G.A. per le controversie aventi ad oggetto atti di organizzazione a contenuto regolamentare e generale, emanati da una P.A., ed ascrivibili al novero degli atti di c.d. macro-organizzazione di cui all’art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs.


2. Sussiste il difetto di giurisdizione del G. A. in ordine alla cognizione della impugnativa di un atto di c.d. macro-organizzazione adottato dal Direttore Generale della A.S.L.. Infatti, le Aziende sanitarie locali, giusta disposto dell’art. 3 D.Lgs. n. 502/1992 (come modificato dal D.Lgs. 19 giugno 1999 n. 229), sono costituite in aziende con personalità  giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale, la cui organizzazione e funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato (e che viene adottato con strumenti di diritto privato).

N. 01694/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01963/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1963 del 2009, proposto da: 
Claudio Guerra, rappresentato e difeso dall’avv. to Nicola Roberto Toscano, con domicilio eletto presso Nicola Roberto Toscano, in Bari, via P. Amedeo, 198; 

contro
Azienda Sanitaria Locale Bari, rappresentata e difesa dall’avv.to Edvige Trotta, con domicilio eletto presso Edvige Trotta in Bari, Lungomare Starita n. 6; 

nei confronti di
Antonio Colella; 

per l’annullamento
– della deliberazione del Direttore Generale dell’ASL BA nr. 1620 del 15.7.2009, affissa per 15 giorni all’albo pretorio, recante oggetto “Area III della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo; approvazione di Regolamenti aziendali: 1) Regolamento per la disciplina degli incarichi; 2) Regolamento per la verifica e la valutazione” cosi come successivamente rettificata dalla deliberazione del Direttore Generale della ASL BA n. 1665 del 28.7.2009 con riferimento al Regolamento per la verifica e la valutazione dei dirigenti;
– del Regolamento per la disciplina degli incarichi della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa, formalizzato dalla deliberazione del D.G. della ASL BA n. 1620 del 15.7.2009, ad essa allegato e di essa parte integrante;
– dell’avviso interno del 29.7.2009, prot. 139243/1- Area gestione del Personale, che procede al bando interno per conferimento degli incarichi dirigenziali nei riguardi dei dirigenti dell’area professionale, tecnica ed amministrativa (PTA), fissando requisiti, condizioni, criteri di conferimento e rinviando al Regolamento aziendale del 15.7.2009 per tutto quanto in esso avviso non espressamente formalizzato;
– nonchè, ove occorrente, di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, compresa la determinazione aziendale prot. 153072/1 del 27.9.2009, recante oggetto: “Integrazione: pesatura degli incarichi a conferirsi”;
e per l’eventuale risarcimento del danno ingiusto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ Azienda Sanitaria Locale Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Paolo Amovilli;
Uditi nell’udienza pubblica del giorno 27 giugno 2012 per le parti i difensori avv.ti Nicola Roberto Toscano e Carmine Cagnazzo, quest’ultimo per delega dell’avv.to Edvige Trotta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. Espone l’odierno ricorrente, dirigente a tempo indeterminato del ruolo amministrativo presso l’ASL BA, che con deliberazione del Direttore Generale n. 2258 del 14 ottobre 2009 gli è stato revocato, con decorrenza 1 ottobre 2009, l’incarico di dirigente di struttura complessa presso il Presidio ospedaliero di Molfetta; avverso tale provvedimento ha proposto ricorso al giudice del lavoro, tutt’ora pendente.
Con l’odierno ricorso, il dott. Guerra impugna gli atti di organizzazione degli uffici dirigenziali in epigrafe indicati, nella parte in cui di fatto gli impediscono l’accesso a qualunque incarico dirigenziale presso l’ASL BA, deducendo censure così riassumibili:
I. violazione e falsa applicazione degli artt. 3 comma 1 bis e 15 bis D.Lgs. 502/1992, degli artt. 27 e 29 C.C.N.L. 8 giugno 2000: l’individuazione delle Strutture dirigenziali dell’ASL per cui deve procedersi al conferimento degli incarichi, sarebbe riservata secondo la citata normativa di fonte legale e contrattuale, all’atto aziendale, di cui l’ASL è ancora priva; la suddetta normativa non ammetterebbe alcuna eccezione o deroga alla riserva in favore dell’atto aziendale, quale atto fondamentale di organizzazione da approvarsi a cura della Regione;
II. violazione e falsa applicazione degli artt. 28 c. 5 e 29 c. 4 del C.C.N.L. 8 giugno 2000, anche in considerazione del disposto di cui all’art. 2 comma 3 del D.Lgs. 165/2001, eccesso di potere per illogicità  e violazione dei principi di imparzialità  e buon andamento dell’azione amministrativa: sia il Regolamento del 15 luglio 2009 che l’avviso interno del 29 luglio 2009 introdurrebbero requisiti non previsti nè consentiti dalla legge e dal C.C.N.L. per il conferimento degli incarichi dirigenziali, restringendo irragionevolmente la platea dei soggetti aspiranti; infatti la suddetta normativa si limiterebbe a richiedere una esperienza professionale quinquennale come dirigente, al contrario dei provvedimenti impugnati, richiedenti invece l’anzianità  “nello specifico ruolo di appartenenza”.
Si è costituita l’ASL BA, chiedendo il rigetto del gravame.
All’udienza pubblica del giorno 27 giugno 2012, veniva indicata d’ufficio ai sensi dell’art. 73 comma 3 cod. proc. amm. la questione del possibile difetto di giurisdizione: la difesa della ricorrente insisteva per la giurisdizione del g.a., venendo in questione la contestazione della legittimità  di atti di c.d. “macro-organizzazione”; indi la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
Con il ricorso in epigrafe, il dott. Guerra impugna atti di organizzazione emanati dall’ASL BA concernenti la ridefinizione delle strutture organizzative e delle funzioni dirigenziali, a contenuto regolamentare e generale, effettivamente ascrivibili nel novero degli atti di c.d. “macro-organizzazione” di cui all’art. 2 c.1 del D.Lgs. 30 marzo 2011 n.165, per i quali ai sensi dell’art. 63 D.Lgs. n.165/2011, permane la generale giurisdizione di legittimità  del giudice amministrativo.
L’ampia e generale giurisdizione del giudice ordinario di cui al suddetto art 63, quale giudice del lavoro per le controversie inerenti “tutti gli atti di gestione del rapporto di lavoro e le determinazioni assunte con le capacità  ed i poteri del privato datore di lavoro, ex art 5 c. 2 D.Lgs. n. 165/2001” (c.d. atti di micro-organizzazione; cfr. ex multisCassazione civile, sez. un., 20 ottobre 2009, n. 22159; T.A.R. Lombardia Milano sez III 12 novembre 2009, n. 5056), non ha infatti carattere esclusivo (Cassazione sez. lav. 20 marzo 2004, n. 5659) e non ricomprende gli atti di c.d. macro-organizzazione (ex multis Cass. sez. un., 17 aprile 2003, n. 6220; id. 8 novembre 2005, n. 21592) a fronte dei quali le posizioni sostanziali sono di interesse legittimo.
Tale assetto normativo, valevole in generale per tutto il pubblico impiego con rapporto di lavoro privatizzato, non vale per gli atti di macro-organizzazione adottati dal Direttore Generale delle ASL, secondo la specifica differente normativa di settore di cui all’art 3 del D.Lgs. 1992 n. 502.
Infatti, tali atti di macro-organizzazione sono adottati con strumenti di diritto privato, in coerenza con il loro carattere imprenditoriale: ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 come modificato dal D.Lgs. 19 giugno 1999 n. 229, le USL (cui sono subentrate con analoga disciplina le ASL) si costituiscono in aziende con personalità  giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il loro funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato (Cassazione civile, sez. un. 30 gennaio 2008 n. 2031 ; T.A.R. Emilia Romagna – Bologna sez. I, 27 dicembre 2010, n. 8401).
Orbene, le ASL agiscono mediante atti di diritto privato: il Direttore Generale adotta l’atto aziendale di organizzazione, è responsabile della complessiva gestione e nomina i responsabili delle strutture operative dell’azienda.
Trattasi pertanto, diversamente da quanto previsto per le amministrazioni pubbliche in genere, di atto di macro – organizzazione disciplinato dal diritto privato, con conseguente giurisdizione a conoscere di tali atti del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro (Cassazione civile, sez. un. 30 gennaio 2008 n. 2031; T.A.R. Emilia Romagna – Bologna sez. I, 27 dicembre 2010, n. 8401).
3. Per le suesposte ragioni, va dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, non sussistendo ragioni per discostarsi dal citato recente orientamento espresso dal giudice della giurisdizione, come visto fondato sulla specificità  dell’organizzazione e del funzionamento delle ASL rispetto alla generalità  delle pubbliche amministrazioni contemplate dall’art. 1 c. 2 del D.Lgs. 165/2001.
L’esito della lite giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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