Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Gara – Concorrente – Esclusione – Successiva riammissione in autotutela – Cessazione della materia del contendere – Sussiste

Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere con riferimento ad una controversia avente ad oggetto l’esclusione di un concorrente da una procedura per l’aggiudicazione di un appalto pubblico qualora, successivamente alla proposizione del ricorso, lo stesso venga riammesso alla gara dalla stazione appaltante. La riammissione alla gara determina, infatti, la piena e puntuale soddisfazione della pretesa azionata, consistente nella partecipazione alla procedura e nel ripristino delle chance di aggiudicazione.

N. 01693/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01918/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1918 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Isola Cooperativa Sociale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Emanuele Tomasicchio e Antonio L. Deramo, con domicilio eletto presso Antonio L. Deramo, in Bari, via Imbriani, 26; 

contro
Comune di Trani; 

per l’annullamento
– del bando recante la data del 17.10.2008, con il quale il Comune di Trani ha indetto gara d’appalto per l’aggiudicazione del servizio triennale di ristorazione scolastica per le scuole dell’infanzia della Città  di Trani;
– del capitolato speciale di appalto;
– di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, comprese le determinazioni dirigenziali n. 75 del 17.9.2008, 79 dell’1.10.2008 e 80 del 13.10.2008 nonchè della deliberazioni della G.C. n. 187 del 15.9.2008 e 201 del 9.10.2008, tutti provvedimenti non conosciuti nel loro contenuto.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Vista l’istanza del 6 luglio 2012, con cui la difesa della ricorrente ha chiesto la dichiarazione dell’intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Paolo Amovilli;
Udito nell’udienza pubblica del giorno 11 luglio 2012 per le parti il difensore avv.to Antonio L. Deramo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
– con il ricorso in epigrafe viene chiesto l’annullamento del bando con il quale il Comune di Trani ha indetto procedura aperta per l’aggiudicazione del servizio triennale di ristorazione scolastica per le scuole dell’infanzia, deducendo articolate censure sia di violazione di legge, che di eccesso di potere sotto diversi profili, contestando, in particolare, l’indebita restrizione dell’avvalimento (art. 49 Codice contratti pubblici) relativamente al possesso dei prescritti requisiti economico/finanziari;
– con motivi aggiunti, la ricorrente ha esteso l’impugnativa al provvedimento di esclusione dalla suddetta gara per mancata dimostrazione del possesso dei suesposti requisiti speciali di partecipazione;
– con atto del 9 febbraio 2009, il dirigente del Comune di Trani ha provveduto in autotutela alla riammissione alla gara dell’istante, risultata poi aggiudicataria;
– con istanza depositata il 6 luglio 2012, la difesa della ricorrente domanda, conseguentemente, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite;
– all’udienza pubblica del 11 luglio 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Ritenuto che:
– la riammissione alla gara in favore della ricorrente è idonea a determinare la cessazione della materia del contendere, verificandosi la “piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata” (ex multis Consiglio di Stato sez V, 12 dicembre 2009, n. 7800; id. sez V, 5 marzo 2010, n. 1280) consistente, nella fattispecie, nella partecipazione alla gara e nel ripristino della chance di aggiudicazione;
– pertanto, ai sensi dell’art. 34, comma 5 del vigente Codice del processo amministrativo approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
– le spese di lite debbano porsi integralmente a carico del Comune di Trani, secondo dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Comune di Trani al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, quantificate in 3.000,00 euro, oltre agli accessori, alle competenze di legge ed al contributo unificato di cui all’art. 13 c. 6-bis lett. d) del D.p.r. 115/2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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